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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28163/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame della misura cautelare in carcere, perché il difensore aveva trasmesso l'atto via PEC all'indirizzo "riesame.tribunale.napoli@giustiziacert.it" invece che all'indirizzo indicato per i depositi (es. "depositoattipenali5.tribunale.napoli@giustiziacert.it"). Il ricorrente ha censurato l'interpretazione formalistica della norma sul deposito telematico, lamentando violazione delle norme sul deposito telematico (art.24 d.l. 28/10/2020 conv. L. 18/12/2020 n.176 e art.87-bis d.lgs. n.150/2022), della Costituzione (art.24) e della Convenzione EDU (art.6), sostenendo che l'indirizzo utilizzato era comunque collegato all'ufficio e risultava dal sito del Tribunale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, secondo l'orientamento prevalente, il deposito telematico effettuato su indirizzi PEC diversi da quelli specificamente riportati nell'allegato al provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia è ammissibile solo se l'indirizzo utilizzato è ricompreso in quell'elenco (gli indirizzi in elenco hanno il prefisso caratterizzante "depositoattipenali"). L'indirizzo usato dal difensore non era incluso nell'elenco ministeriale e quindi l'atto è risultato inammissibile. La Corte ha escluso che il principio del "favor impugnationis" o la conoscibilità dell'indirizzo sul sito del Tribunale possano superare l'obbligo normativo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 87-bis, d.lgs. 10/10/2022 n.150

    Richiama il provvedimento generale del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati per l'indicazione degli indirizzi PEC abilitati al deposito; la Corte lo interpreta come vincolante: il deposito telematico deve avvenire agli indirizzi indicati nel provvedimento ministeriale.

  • art. 24, d.l. 28/10/2020, conv. L. 18/12/2020 n.176 (discipline sul deposito telematico)

    Stabilisce le cause di inammissibilità per depositi telematici effettuati su indirizzi non autorizzati; la Corte sottolinea che la sanzione di inammissibilità opera se l'indirizzo non è neanche compreso nell'elenco ministeriale di riferimento.

  • art. 24 Cost.

    Riferimento al diritto di difesa; la Corte ritiene però che il principio del favor impugnationis e il diritto di difesa non autorizzino a elidere i requisiti formali previsti dalla normativa sul deposito telematico.

  • art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)

    Invocato dal ricorrente per violazione del diritto a un giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione perché l'inammissibilità è motivata dal mancato rispetto di un requisito formale previsto dalla legge e dall'allegato ministeriale.

  • artt. 391-ter, 629 e 416-bis cod. pen. (reati indicati nel provvedimento genetico)

    Norme sostanziali relative ai reati per i quali era stata disposta la misura cautelare; citate come oggetto del provvedimento antecedente all'istanza di riesame, senza incidenza sull'interpretazione delle regole procedurali del deposito telematico.

Massime di principio

  • Per i depositi telematici in sede di impugnazione o riesame, utilizzare esclusivamente gli indirizzi PEC indicati nell'allegato al provvedimento del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia (di norma con il prefisso "depositoattipenali").
  • L'invio a un indirizzo PEC diverso può essere considerato valido soltanto se quell'indirizzo è espressamente ricompreso nell'elenco ministeriale; la mera indicazione di un diverso indirizzo sul sito del Tribunale non basta a sanare l'errore.
  • Il principio del "favor impugnationis" e il diritto di difesa non prevalgono automaticamente sui requisiti formali espressamente previsti dalla normativa: il rispetto della forma telematica è condizione di ammissibilità.
  • Prima di trasmettere atti telematici verificare l'elenco ministeriale aggiornato degli indirizzi PEC abilitati e usare l'indirizzo specifico per il tipo di deposito richiesto per evitare inammissibilità e conseguenti pregiudizi procedurali.
  • Se l'atto è inviato a un indirizzo PEC diverso da quelli elencati, è probabile la dichiarazione di inammissibilità con condanna alle spese; conservare prove dell'invio non garantisce l'ammissibilità dell'impugnazione.
  • In caso di dubbio sull'indirizzo corretto, chiedere chiarimenti all'ufficio o procedere con modalità che consentano la tempestiva riproposizione dell'atto nei termini utili, ove possibile.

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