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Sentenza

Sentenza n. 1447/2026 - Catania, Sezione 4

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto della Questura di -OMISSIS-Cat. A/12/Imm. - nr. -OMISSIS- datato 22 febbraio 2016, notificato il 2 febbraio 2024, con cui è stata respinta istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, e revocata la carta di soggiorno n. I309751; per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 5 dicembre 2025: - del decreto della Questura di -OMISSIS-Cat.A.11/Immigr./2023 Prot n. -OMISSIS-, datato 16 aprile 2025, di rigetto dell’istanza avanzata dal ricorrente in data 8 agosto 2023, finalizzata ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 22 D. Lgs 286/1998.

Giustizia amministrativa202400497

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di aggiornamento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo con revoca della carta di soggiorno, nonché successivo diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 22 febbraio 2016, notificato soltanto nel 2024, con cui la Questura aveva respinto l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e revocato la carta di soggiorno. Ha dedotto l’assenza di fondamento in fatto e in diritto dell’atto, anche per la tardiva notificazione e per la mancata considerazione delle sue condizioni attuali, comportamentali e reddituali. Nel corso del giudizio la Questura, con relazione depositata nel 2024, aveva affermato che, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, si sarebbe proceduto al rilascio del permesso di soggiorno. Successivamente, con provvedimento del 16 aprile 2025, l’Amministrazione ha invece respinto l’istanza presentata nel 2023 per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 9 del d.lgs. 286/1998, manifesta contraddittorietà, illogicità e sviamento, per il contrasto tra la precedente relazione della Questura e il successivo diniego; violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, difetto di istruttoria e mancata valutazione delle circostanze sopravvenute, tra cui la trasmissione del contratto di lavoro; violazione dell’art. 9, comma 9, del d.lgs. 286/1998 e dell’art. 4-bis della l. 241/1990, per omessa valutazione dell’attuale pericolosità sociale, considerato il tempo trascorso dalla condanna e l’estinzione del reato, nonché l’asserita irrilevanza probatoria delle segnalazioni di polizia giudiziaria.

La decisione

Il TAR ha accolto entrambi i ricorsi, ritenendo fondato il primo motivo dei motivi aggiunti e assorbendo ogni ulteriore censura. La precedente relazione della Questura, richiamata anche nell’ordinanza cautelare, aveva rappresentato che, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, si sarebbe proceduto al rilascio del permesso di soggiorno. Il successivo diniego del 16 aprile 2025 è stato ritenuto manifestamente contraddittorio e illogico rispetto a tale posizione formalmente assunta dall’Amministrazione. La contraddittorietà è stata considerata sufficiente per annullare sia il provvedimento originario sia quello successivo. In forza dell’effetto conformativo, la Questura dovrà rivalutare tempestivamente la posizione del ricorrente, rispettando le garanzie di partecipazione e gli adempimenti procedurali, e adottare un nuovo provvedimento definitivo. Il TAR ha precisato che l’esito della rivalutazione resta rimesso alla discrezionalità amministrativa, purché siano rispettati i passaggi procedurali, gli adempimenti formali e l’obbligo di fornire risposte tempestive e coerenti alle richieste dell’autorità giudiziaria. L’Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori e contributo unificato, da versare al pertinente capitolo del bilancio della Giustizia amministrativa in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • artt. 4, 5 e 9 d.lgs. 286/1998

    Le disposizioni sono richiamate in relazione ai requisiti e alla valutazione necessari per il rilascio, l’aggiornamento o il diniego dei titoli di soggiorno.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    È richiamato dal ricorrente a fondamento dell’obbligo di considerare le circostanze sopravvenute nella valutazione della posizione dello straniero.

  • art. 9, comma 9, d.lgs. 286/1998

    È richiamato in relazione alla necessità di valutare l’attuale pericolosità sociale ai fini del titolo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Disciplina il permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto con l’istanza oggetto del secondo diniego.

  • art. 4-bis l. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente con riferimento alla valutazione della pericolosità sociale e delle circostanze rilevanti.

  • art. 133 d.P.R. 115/2002

    Prevede il versamento delle spese di lite, in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, al pertinente capitolo del bilancio della Giustizia amministrativa.

  • artt. 168 e ss. d.P.R. 115/2002

    Sono richiamati per la liquidazione separata dei compensi spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione abbia formalmente rappresentato, anche nel corso del giudizio, che la verifica dei requisiti avrebbe condotto al rilascio del titolo richiesto, il successivo diniego deve essere coerente con tale precedente posizione e adeguatamente motivato; in difetto, il provvedimento può essere annullato per manifesta contraddittorietà e illogicità.
  • L’annullamento di un diniego per contraddittorietà non comporta automaticamente il rilascio del titolo richiesto: l’amministrazione conserva la propria discrezionalità nel riesaminare la posizione, ma deve procedere tempestivamente, rispettare le garanzie partecipative e adottare un provvedimento definitivo coerente con l’attività istruttoria e con gli indirizzi conformativi della decisione giudiziale.
  • L’effetto conformativo della sentenza impone all’amministrazione di rinnovare la valutazione nel rispetto dei passaggi procedurali e degli adempimenti formali dovuti, senza predeterminare necessariamente il contenuto finale del nuovo provvedimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiEccesso di potereDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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