Corte di giustizia, Ordinanza C-239/20
Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 30 September 2020. — Giorgio Armani SpA v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate a significant issue with respect to the unity, consistency or development of EU law – Appeal not allowed to proceed. — Case C-239/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la richiesta di Giorgio Armani SpA di far ammettere il proprio ricorso contro una sentenza del Tribunale in materia di marchio UE. Ha ritenuto che i motivi dedotti non dimostrassero, con il livello di dettaglio richiesto, una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione non è stata autorizzata a procedere e la ricorrente è stata condannata alle spese.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: mancata ammissione dell’impugnazione per difetto di dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se il ricorso proposto da Giorgio Armani contro la sentenza del Tribunale potesse essere ammesso a procedere ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte e dell’articolo 170b del regolamento di procedura, in quanto avrebbe sollevato una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in particolare, se i due motivi di ricorso relativi al concetto di retail sale e alla valutazione del rischio di confusione tra i marchi fossero stati sufficientemente circostanziati e tali da mostrare un contrasto rilevante con la giurisprudenza richiamata.
Principio di diritto
Un’impugnazione contro una decisione del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO non è ammessa a procedere se il ricorrente non dimostra, in modo concreto, preciso e autosufficiente, che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La mera allegazione di una pretesa incoerenza con precedenti giurisprudenziali, o di un presunto scostamento nella valutazione del concetto di retail sale o del rischio di confusione, non basta se non si spiega perché tale contrasto sarebbe, nel caso concreto, rilevante oltre la controversia individuale; pertanto il ricorso non è stato autorizzato a procedere e Giorgio Armani è stata condannata alle proprie spese.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Ricorso in materia di marchio UE e filtro di ammissibilità dell’impugnazione
La Corte di giustizia, nella composizione incaricata di decidere se i ricorsi possano essere autorizzati a procedere, è intervenuta su un’impugnazione proposta da Giorgio Armani SpA contro la sentenza del Tribunale del 26 marzo 2020, relativa a una controversia di opposizione dinanzi all’EUIPO sul segno "GIORGIO ARMANI le Sac 11". Il nodo processuale non riguardava il merito del marchio, ma l’accesso stesso al giudizio di impugnazione alla luce del filtro previsto per i ricorsi contro le decisioni del Tribunale in materia di decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO.
Parti e contesto processuale
La ricorrente in impugnazione era Giorgio Armani SpA, con sede a Milano. La controparte era l’EUIPO, convenuto nel giudizio di primo grado. La sentenza impugnata aveva respinto l’azione di annullamento proposta da Giorgio Armani avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 13 agosto 2018, adottata in un procedimento di opposizione tra Mr Asunción e la società ricorrente.
Quadro normativo applicato
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea;
- l’articolo 58a dello Statuto, che subordina l’ammissibilità di taluni ricorsi all’autorizzazione preventiva della Corte;
- l’articolo 170a, paragrafo 1, e l’articolo 170b, paragrafi 3 e 4, del regolamento di procedura;
- l’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile in appello tramite l’articolo 184, paragrafo 1.
La Corte ricorda che, nei ricorsi rientranti nell’articolo 58a dello Statuto, l’impugnazione non può proseguire salvo che il ricorrente dimostri che essa solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Questioni prospettate dalla ricorrente
Giorgio Armani sosteneva che i due motivi di ricorso presentassero tale rilievo sistemico.
- Con il primo motivo contestava l’interpretazione del concetto di "retail sale", sostenendo che il Tribunale si fosse discostato dalla giurisprudenza secondo cui le vendite a operatori economici che usano i beni acquistati nel proprio processo o attività e non come consumatori finali non potrebbero essere considerate vendite al dettaglio.
- Con il secondo motivo contestava la valutazione del rischio di confusione tra i marchi, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto dominante il termine "sac" rispetto a "Giorgio Armani" e non avesse applicato correttamente la giurisprudenza sui marchi complessi e sugli elementi dotati di notorietà.
La ricorrente aggiungeva che una pronuncia della Corte avrebbe favorito anche una maggiore coerenza tra il concetto di "retail sale" nel diritto dei marchi e quello di consumatore nel diritto dei consumatori.
Ragionamento della Corte sul requisito dell’autorizzazione a procedere
La Corte ribadisce anzitutto che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate sono significative ai fini dell’unità, della coerenza o dello sviluppo del diritto dell’Unione. Tale dimostrazione deve essere fornita nel request for leave to appeal in modo chiaro, preciso e completo.
In particolare, la richiesta deve:
- indicare con chiarezza e dettaglio i motivi dell’impugnazione;
- identificare la questione di diritto sollevata da ciascun motivo;
- spiegare perché tale questione è significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto;
- precisare la disposizione o la giurisprudenza UE asseritamente violata;
- esporre sinteticamente ma con precisione l’errore di diritto imputato al Tribunale;
- chiarire in che modo quell’errore abbia inciso sull’esito della sentenza impugnata.
La Corte sottolinea inoltre che non basta allegare, in modo generico, una pretesa divergenza rispetto alla giurisprudenza precedente: occorre mostrare concretamente sia l’esistenza della contraddizione sia la rilevanza sistemica della questione oltre il caso concreto.
Valutazione delle censure dedotte
Quanto al primo motivo, la Corte osserva che la ricorrente non ha fornito informazioni sufficienti sulla comparabilità delle situazioni prese a riferimento nella giurisprudenza citata, né ha spiegato in che modo la pretesa divergenza sul concetto di "retail sale" sollevasse davvero una questione significativa per il diritto dell’Unione.
Quanto al secondo motivo, la Corte rileva che la ricorrente si è limitata ad affermare che il Tribunale si sarebbe discostato dalla giurisprudenza sui criteri di valutazione del rischio di confusione e sui marchi complessi, senza dimostrare per quali ragioni tali asseriti errori porrebbero un problema di rilievo generale per l’unità o la coerenza del diritto dell’Unione.
La Corte aggiunge che il solo fatto che il Tribunale abbia presumibilmente ignorato la propria precedente giurisprudenza non è sufficiente, di per sé, a fondare l’autorizzazione a procedere. Né è sufficiente l’affermazione che una questione sia nuova o che vi sia un possibile collegamento con il diritto dei consumatori, se non si spiega perché ciò abbia importanza sistemica.
Esito e dispositivo
La Corte conclude che la richiesta di autorizzazione non soddisfa i requisiti dell’articolo 170a del regolamento di procedura e non è idonea a dimostrare che l’impugnazione sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Di conseguenza:
- l’impugnazione non è stata autorizzata a procedere;
- Giorgio Armani SpA è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Principio ricavabile
Il procedimento conferma che, nel filtro di ammissibilità previsto per talune impugnazioni in materia EUIPO, il ricorrente deve offrire una dimostrazione concreta e specifica del rilievo sistemico della questione di diritto sollevata; non basta invocare in modo astratto una presunta incompatibilità della sentenza impugnata con precedenti giurisprudenziali, né basta richiamare la novità o l’interesse teorico del tema.
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