Corte di giustizia, Ordinanza C-240/20
Order of the Court (Chamber determining whether appeals may proceed) of 30 September 2020. — Giorgio Armani SpA v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate a significant issue with respect to the unity, consistency or development of EU law – Appeal not allowed to proceed. — Case C-240/20 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato che l’appello di Giorgio Armani SpA non poteva essere autorizzato a procedere, perché il ricorrente non ha dimostrato che i motivi di impugnazione sollevassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Le doglianze sulla nozione di "vendita al dettaglio" e sulla valutazione del rischio di confusione sono state ritenute formulate in modo troppo generale e non supportate da una dimostrazione concreta del loro rilievo sistemico. Di conseguenza, l’appello è stato respinto in limine e Giorgio Armani SpA è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE: la Corte nega l’autorizzazione a procedere per mancata dimostrazione di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione
La questione giuridica
Se l’appello proposto contro una sentenza del Tribunale in materia di decisioni di una commissione di ricorso dell’EUIPO debba essere autorizzato a procedere ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte, e in particolare se i motivi dedotti dal ricorrente dimostrino l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. In concreto, il ricorrente invocava: 1) una presunta violazione della nozione di "vendita al dettaglio"; 2) una presunta erronea valutazione del rischio di confusione tra i segni.
Principio di diritto
Perché un appello contro una decisione del Tribunale in materia di decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO possa essere ammesso a procedere, il ricorrente deve dimostrare in modo concreto, preciso e autosufficiente che i motivi dedotti sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; non basta invocare in termini generali un contrasto con la giurisprudenza o una novità della questione. Nel caso di specie, Giorgio Armani SpA non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare tale rilievo, sicché l’appello non è stato autorizzato a procedere.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Ricorso di Giorgio Armani SpA contro la sentenza del Tribunale in materia di marchio UE
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla formazione chiamata a decidere sull’ammissibilità degli appelli ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto. Il procedimento riguarda un ricorso proposto da Giorgio Armani SpA contro la sentenza del Tribunale del 26 marzo 2020, nella causa Armani v EUIPO – Asunción (le Sac 11), che aveva respinto il ricorso di annullamento contro una decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione.
Contesto procedurale e filtro di ammissibilità dell’appello
La Corte ricorda che, per gli appelli avverso decisioni del Tribunale concernenti decisioni di commissioni di ricorso indipendenti dell’EUIPO, l’appello non procede automaticamente. In base al primo comma dell’articolo 58a dello Statuto, l’appello deve essere preventivamente autorizzato dalla Corte; secondo il terzo comma della stessa disposizione, l’autorizzazione è concessa solo se l’appello solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Motivi invocati dalla ricorrente
Giorgio Armani SpA sosteneva che entrambi i motivi del ricorso per cassazione sollevassero questioni di tale rilievo:
- con il primo motivo, contestava l’interpretazione della nozione di "vendita al dettaglio", sostenendo che il Tribunale si sarebbe discostato dalla giurisprudenza, in particolare da Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte e da VOGUE, ammettendo che anche i commercianti possano acquistare prodotti al dettaglio;
- con il secondo motivo, contestava la valutazione del rischio di confusione, affermando che il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito rilievo dominante alla componente verbale "sac" del segno richiesto, senza considerare adeguatamente la percezione del pubblico spagnolo e la rilevanza degli elementi visivi nel settore moda.
Ragionamento della Corte sulla nozione di questione significativa
La Corte ribadisce che incombe al ricorrente dimostrare, con precisione e concretezza, non solo l’esistenza di un errore di diritto, ma anche il motivo per cui tale errore porrebbe una questione significativa per il diritto dell’Unione. Il semplice richiamo a presunte divergenze con la giurisprudenza precedente non è sufficiente. Il ricorso per l’autorizzazione deve indicare chiaramente:
- i motivi dell’appello;
- la disposizione o la giurisprudenza asseritamente violata;
- la natura dell’errore di diritto;
- il modo in cui tale errore avrebbe influito sull’esito della sentenza;
- le ragioni concrete per cui la questione sarebbe rilevante oltre il caso concreto.
Valutazione delle doglianze nel caso concreto
La Corte osserva che Giorgio Armani SpA si è limitata a sostenere, in termini generali, che il Tribunale si sarebbe discostato dalla giurisprudenza in tema di:
- concetto di "vendita al dettaglio";
- criteri di valutazione del rischio di confusione;
- rilevanza della lingua e della comprensione del termine straniero da parte del pubblico pertinente;
- peso degli elementi visivi nei segni del settore moda;
- eventuale relazione tra diritto dei marchi e diritto dei consumatori.
Tuttavia, la ricorrente non ha illustrato in modo sufficiente la similitudine tra le situazioni di fatto e di diritto poste a confronto, né ha spiegato perché le asserite divergenze avrebbero un impatto sistemico sull’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La Corte sottolinea anche che la novità di una questione non basta, da sola, a dimostrare il rilievo richiesto dall’articolo 58a dello Statuto.
Dispositivo e spese
La Corte conclude che la richiesta di autorizzazione non è idonea a dimostrare la presenza di una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto. L’appello non è quindi autorizzato a procedere. Quanto alle spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notifica dell’impugnazione alla controparte, Giorgio Armani SpA è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Principio ricavabile
In un appello soggetto al filtro dell’articolo 58a dello Statuto, la parte ricorrente deve fornire una dimostrazione concreta e specifica del rilievo sistemico delle questioni sollevate; in difetto, l’appello è dichiarato non procedibile. Non è sufficiente invocare in modo generico un presunto contrasto con la giurisprudenza o un’esigenza di maggiore coerenza interpretativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 30 set 2020Corte di giustizia, Sentenza C-233/19
- Sentenza · 30 set 2020Corte di giustizia, Sentenza C-402/19
- Sentenza · 30 set 2020Corte di giustizia, Ordinanza C-239/20
- Sentenza · 1 ott 2020Corte di giustizia, Ordinanza C-89/20
- Sentenza · 1 ott 2020Corte di giustizia, Sentenza C-743/18
- Sentenza · 1 ott 2020Corte di giustizia, Sentenza C-649/18
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →