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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-402/19

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 settembre 2020. — LM contro Centre public d'action sociale de Seraing. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Liège. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Genitore di un figlio maggiorenne affetto da una grave malattia – Decisione di rimpatrio – Ricorso giurisdizionale – Effetto sospensivo automatico – Garanzie in attesa del rimpatrio – Necessità primarie – Articoli 7, 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-402/19

Giurisprudenza europea62019CJ0402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte afferma che le garanzie in attesa del rimpatrio previste dalla direttiva 2008/115 si estendono anche al genitore di un figlio maggiorenne gravemente malato, quando la sua presenza è indispensabile per consentire al figlio di restare temporaneamente nello Stato membro in attesa della decisione sul ricorso. In tale situazione, il genitore deve beneficiare, se privo di risorse, della presa in carico delle necessità primarie. La pronuncia valorizza il nesso tra ricorso effettivo, effetto sospensivo e tutela del principio di non-refoulement.

Rinvio pregiudiziale sulla portata delle garanzie in attesa del rimpatrio ex direttiva 2008/115 per il genitore di un figlio maggiorenne gravemente malato, con riferimento alla presa in carico delle necessità primarie e all’effetto sospensivo del ricorso contro la decisione di rimpatrio.

La questione giuridica

Se gli articoli 5, 13 e 14 della direttiva 2008/115, letti alla luce degli articoli 7, 19, paragrafo 2, 21 e 47 della Carta, ostino a una normativa nazionale che esclude la presa in carico, per quanto possibile, delle necessità primarie del cittadino di un paese terzo quando: egli abbia impugnato la decisione di rimpatrio; il suo figlio maggiorenne sia gravemente malato; la sua presenza accanto al figlio sia indispensabile; sia stato proposto un ricorso contro la decisione di rimpatrio del figlio, la cui esecuzione potrebbe esporlo a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile della salute; e il genitore non disponga dei mezzi per provvedere autonomamente alle proprie necessità.

Principio di diritto

Gli articoli 5, 13 e 14 della direttiva 2008/115, letti alla luce degli articoli 7, 19, paragrafo 2, 21 e 47 della Carta, impongono che, quando il genitore di un figlio maggiorenne gravemente malato e dipendente da lui ha impugnato la propria decisione di rimpatrio e il figlio ha a sua volta impugnato la propria decisione di rimpatrio perché la sua esecuzione potrebbe esporlo a un rischio serio di deterioramento grave e irreversibile della salute, lo Stato membro garantisca al genitore, se privo di mezzi propri, la presa in carico per quanto possibile delle necessità primarie; in mancanza, verrebbe compromessa l’effettività della tutela del figlio e del divieto di refoulement.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 3 della direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 5 della direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 13 della direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 14 della direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Presa in carico delle necessità primarie del genitore di un figlio maggiorenne gravemente malato nel contesto della direttiva rimpatri

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla cour du travail de Liège (Belgio) nell’ambito di una controversia tra LM e il CPAS di Seraing. La questione riguarda l’interpretazione della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi soggiornanti irregolarmente e delle garanzie da riconoscere, in presenza di un ricorso giurisdizionale, al genitore di un figlio maggiorenne affetto da grave patologia.

Fatti e procedimento principale

LM, cittadino di un paese terzo, aveva chiesto il soggiorno per motivi di salute per sé e per la figlia R, allora minorenne e affetta da gravi malattie. Dopo varie decisioni amministrative e un ordine di lasciare il territorio belga, il CPAS aveva revocato l’assistenza sociale concessa a LM, limitandola all’assistenza sanitaria urgente. Successivamente, con altre decisioni del 16 maggio 2017, il CPAS aveva nuovamente revocato i diritti all’assistenza sociale a partire dal momento in cui R era divenuta maggiorenne. Il giudice nazionale osservava tuttavia che la presenza del padre restava indispensabile per la figlia, la cui esecuzione del rimpatrio poteva esporre a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile delle condizioni di salute.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se la direttiva 2008/115 e la Carta ostassero a una normativa belga che escludeva l’assistenza sociale, per quanto possibile, al genitore straniero irregolarmente soggiornante, nonostante questi avesse impugnato la decisione di rimpatrio e nonostante il figlio maggiorenne, gravemente malato, avesse a sua volta proposto ricorso contro la propria decisione di rimpatrio.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 3 della direttiva 2008/115, che definisce le nozioni di "rimpatrio", "decisione di rimpatrio" e "allontanamento";
  • l’articolo 5, che impone di tenere debitamente conto delle condizioni di salute e del principio di non-refoulement;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, che prevede il rinvio dell’allontanamento in caso di sospensione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2;
  • l’articolo 13, paragrafi 1 e 2, che garantisce un ricorso effettivo e la possibilità di sospendere temporaneamente l’esecuzione;
  • l’articolo 14, paragrafo 1, che prevede garanzie minime durante il periodo di partenza volontaria o di differimento dell’allontanamento. Sono inoltre richiamati gli articoli 7, 19, paragrafo 2, 21 e 47 della Carta.

Ricevibilità

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo belga. Ricorda che non le spetta valutare la compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione, ma fornire al giudice nazionale gli elementi interpretativi necessari. Inoltre, la questione sull’applicabilità dell’articolo 14 della direttiva alla situazione concreta è inscindibilmente connessa al merito e non rende il rinvio irricevibile.

Ragionamento della Corte

La Corte ribadisce che l’articolo 14 della direttiva 2008/115 stabilisce garanzie in attesa del rimpatrio, in particolare nei periodi in cui l’allontanamento è sospeso. Tali garanzie devono essere assicurate anche quando il diritto interno prevede, o il diritto dell’Unione impone, un ricorso con effetto sospensivo automatico contro la decisione di rimpatrio.

Richiamando la sentenza Abdida e la sentenza Gnandi, la Corte precisa che:

  • il ricorso contro la decisione di rimpatrio deve avere pieno effetto sospensivo quando l’esecuzione può esporre il cittadino di paese terzo a un rischio effettivo di trattamenti contrari all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta;
  • ciò vale in particolare se il cittadino è affetto da grave malattia e il rimpatrio può comportare un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile della salute.

Nel caso del genitore, la Corte osserva che egli non è direttamente esposto, per la sola qualità di genitore, a un rischio di trattamenti inumani o degradanti. Tuttavia, se il figlio gravemente malato dipende interamente da lui e la sua presenza è indispensabile, il rimpatrio immediato del genitore potrebbe di fatto impedire al figlio di restare temporaneamente nello Stato membro in attesa dell’esame del ricorso. Ne deriva che, per garantire l’effettività della tutela del figlio, il genitore deve anch’egli poter beneficiare di un ricorso con effetto sospensivo automatico contro la propria decisione di rimpatrio.

La Corte chiarisce altresì che è irrilevante che il figlio sia divenuto maggiorenne, purché permanga la dipendenza dal genitore. Precisa inoltre che la tutela non può essere subordinata all’adozione di una distinta decisione di allontanamento: la sospensione deve riguardare già la decisione di rimpatrio, poiché è questa a impedire il mantenimento temporaneo della persona nel territorio dello Stato membro.

Garanzie materiali: presa in carico delle necessità primarie

La Corte collega il diritto al ricorso effettivo con le garanzie dell’articolo 14 della direttiva 2008/115. Ne deduce che, se il genitore è privo di mezzi per provvedere da sé alle proprie esigenze, lo Stato membro deve assicurare, per quanto possibile, la presa in carico delle sue necessità primarie. Tale obbligo serve a consentirgli di rimanere accanto al figlio e di prestargli il sostegno necessario durante il periodo in cui quest’ultimo è autorizzato a restare nello Stato membro.

La forma concreta di questa presa in carico è rimessa agli Stati membri. La Corte osserva che non si esclude, in linea di principio, che essa possa assumere la forma di un’assistenza sociale riconosciuta direttamente al figlio maggiorenne, purché sia adeguata e sufficiente e consenta effettivamente al genitore di prestare assistenza; tale verifica spetta al giudice del rinvio.

Dispositivo

La Corte dichiara che gli articoli 5, 13 e 14 della direttiva 2008/115, letti alla luce degli articoli 7, 19, paragrafo 2, 21 e 47 della Carta, ostano a una normativa nazionale che non prevede la presa in carico, per quanto possibile, delle necessità primarie del cittadino di un paese terzo nelle condizioni indicate dalla pronuncia, e cioè quando il genitore ha impugnato la propria decisione di rimpatrio, il figlio maggiorenne è gravemente malato, la sua presenza è indispensabile, il figlio ha impugnato a sua volta la propria decisione di rimpatrio e il genitore è privo dei mezzi per provvedere autonomamente alle proprie necessità.

Principio affermato

La sentenza conferma che la protezione contro il rimpatrio verso situazioni di rischio grave per la salute non si esaurisce nel diritto del soggetto malato a un ricorso sospensivo, ma si estende, per assicurare l’effettività della tutela, anche al genitore indispensabile alla sua assistenza. In tale contesto, la direttiva 2008/115 impone anche misure materiali minime di sostegno, purché il beneficiario non sia in grado di provvedere da sé.

Come è indicizzato

Materiediritto dell’immigrazionerimpatrio dei cittadini di paesi terzitutela giurisdizionale effettivadiritti fondamentaliassistenza sociale

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