Corte di giustizia, Sentenza C-233/19
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 settembre 2020. — B. contro Centre public d'action sociale de Líège. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour du travail de Liège. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Cittadino di un paese terzo affetto da una grave malattia – Decisione di rimpatrio – Ricorso giurisdizionale – Effetto sospensivo automatico – Presupposti – Concessione dell’assistenza sociale – Articoli 19 et 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-233/19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che, in una situazione di grave malattia, il ricorso contro una decisione di rimpatrio deve essere dotato di effetto sospensivo automatico quando l’esecuzione può esporre l’interessato a un rischio serio di deterioramento grave e irreversibile della salute. Tale garanzia discende dagli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115, letti alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta. Il giudice nazionale investito di una controversia sull’assistenza sociale deve applicare direttamente tale principio, anche disapplicando la normativa interna incompatibile. La Corte precisa inoltre che non è necessario verificare in concreto l’effettiva sussistenza del rischio: è sufficiente che l’argomento dedotto dal ricorrente non appaia manifestamente infondato.
Effetto sospensivo automatico del ricorso contro una decisione di rimpatrio di cittadino di paese terzo gravemente malato, ai fini dell’accesso all’assistenza sociale
La questione giuridica
Se gli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115, letti alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta e dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva, impongano di riconoscere effetto sospensivo automatico a un ricorso contro una decisione di rimpatrio proposta da un cittadino di paese terzo affetto da grave malattia, quando l’esecuzione della decisione possa esporlo a un serio rischio di deterioramento grave e irreversibile della salute, e quali siano i requisiti per tale effetto sospensivo.
Principio di diritto
Quando un cittadino di un paese terzo gravemente malato impugna una decisione di rimpatrio facendo valere, con un motivo non manifestamente infondato, che la sua esecuzione lo esporrebbe a un rischio serio di deterioramento grave e irreversibile delle condizioni di salute, e il diritto nazionale non prevede un altro ricorso autonomo, preciso, chiaro e prevedibile dotato di sospensione automatica, il giudice nazionale deve trattare il ricorso come sospensivo automaticamente, in applicazione degli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115 letti alla luce degli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta; in caso contrario, deve disapplicare la normativa nazionale incompatibile.
Norme richiamate
- Direttiva 2008/115/CE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 5 della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/115/CE
- Articolo 3, punto 2, della direttiva 2008/115/CE
- Regolamento (CE) n. 562/2006
- Articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura della Corte
Effetto sospensivo del ricorso contro una decisione di rimpatrio in caso di grave malattia
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della cour du travail de Liège relativo alla direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. La questione nasce da una controversia tra una cittadina di un paese terzo, B., e il CPAS di Liegi, in merito alla revoca dell’assistenza sociale a seguito di una decisione di rimpatrio e dell’assenza, nel diritto belga, di un effetto sospensivo automatico del ricorso avverso tale decisione.
Contesto fattuale e procedimento principale
B. aveva presentato in Belgio una domanda di asilo, respinta, e successivamente una domanda di autorizzazione al soggiorno per motivi di salute, fondata su gravi patologie. Dopo la dichiarazione di ricevibilità di quest’ultima domanda, aveva beneficiato dell’assistenza sociale. In seguito al rigetto della domanda di soggiorno e alla notifica di un ordine di lasciare il territorio, il CPAS le revocava l’assistenza sociale, concedendole soltanto l’assistenza sanitaria urgente. B. impugnava tali decisioni dinanzi al giudice del lavoro, ottenendo una pronuncia sfavorevole in primo grado e proponendo appello dinanzi alla cour du travail de Liège.
Quadro normativo dell’Unione richiamato
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 5 della direttiva 2008/115, che impone di tener conto delle condizioni di salute e del principio di non-refoulement;
- l’articolo 13 della direttiva 2008/115, che garantisce un ricorso effettivo contro le decisioni di rimpatrio e consente la sospensione temporanea dell’esecuzione;
- l’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/115, che impone, durante il periodo di partenza volontaria o di differimento dell’allontanamento, l’assicurazione delle prestazioni sanitarie d’urgenza e del trattamento essenziale delle malattie;
- gli articoli 19, paragrafo 2, e 47 della Carta, relativi rispettivamente al divieto di trattamenti contrari al non-refoulement e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
Ricevibilità e competenza della Corte
La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità sollevate dal governo belga. Precisa che non le è chiesto di interpretare il diritto nazionale, ma di definire la portata dell’obbligo, derivante dal diritto dell’Unione, di garantire un ricorso con effetto sospensivo in casi di rischio sanitario grave. La Corte sottolinea che la rilevanza della questione per la controversia principale non è esclusa dal fatto che il ricorso di B. sia stato proposto dopo la notifica della decisione di rimpatrio, né dall’eventuale esistenza di altri rimedi nazionali.
Ragionamento della Corte
La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare le sentenze Abdida e Gnandi, secondo cui il ricorso contro una decisione di rimpatrio deve, per garantire l’effettività della tutela giurisdizionale e il rispetto del non-refoulement, avere pieni effetti sospensivi quando l’esecuzione della decisione possa esporre il cittadino di paese terzo a un rischio effettivo di trattamenti contrari all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta.
Nel caso del cittadino gravemente malato, l’effetto sospensivo automatico è necessario quando l’esecuzione della decisione "possa" esporre la persona a un rischio serio di deterioramento grave e irreversibile delle sue condizioni di salute. La Corte precisa che, per applicare tale garanzia, l’autorità nazionale non deve accertare in concreto se il rischio si realizzerà effettivamente: è sufficiente verificare se il ricorso contenga un argomento non manifestamente infondato in tal senso.
La Corte aggiunge che spetta anzitutto al legislatore nazionale organizzare le modalità procedurali del ricorso, purché esse siano precise, chiare e prevedibili. Se il diritto nazionale non assicura un mezzo di ricorso autonomo con effetto sospensivo automatico, il giudice nazionale deve, nei limiti delle sue competenze, riconoscere tale effetto al ricorso presentato e, se necessario, disapplicare le norme interne incompatibili con il diritto dell’Unione.
Rapporto con la controversia sull’assistenza sociale
La Corte osserva che il giudice del rinvio, pur non essendo chiamato a decidere direttamente sulla sospensione della decisione di rimpatrio, deve verificare tale aspetto perché dall’esistenza o meno dell’effetto sospensivo dipende la soluzione della controversia sull’assistenza sociale. L’effetto sospensivo automatico si impone a tutte le autorità nazionali competenti, comprese quelle che statuiscono sull’assistenza sociale, quando ricorrono le condizioni fissate dal diritto dell’Unione.
Decisione
La Corte risponde che gli articoli 5 e 13 della direttiva 2008/115, letti alla luce dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che un giudice nazionale, investito di una controversia in materia di assistenza sociale collegata a una possibile sospensione degli effetti di una decisione di rimpatrio, deve considerare automaticamente sospesa la decisione di rimpatrio quando:
- il ricorso contro tale decisione contiene un argomento non manifestamente infondato secondo cui l’esecuzione esporrebbe il cittadino di paese terzo a un rischio serio di deterioramento grave e irreversibile della salute;
- il diritto nazionale non prevede altri mezzi di ricorso, disciplinati da norme precise, chiare e prevedibili, che producano automaticamente tale sospensione.
Principio affermato
La tutela giurisdizionale effettiva in materia di rimpatrio impone la sospensione automatica della decisione quando il ricorso sia fondato su un rischio sanitario grave e serio non manifestamente infondato, salvo che l’ordinamento nazionale assicuri già un altro rimedio con identica garanzia sospensiva automatica.
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