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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06914/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché la censura era formulata in modo indeterminato e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta logicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva solo parzialmente riformato la decisione di primo grado, rideterminando il trattamento sanzionatorio ma confermando la responsabilità per i reati di minaccia e molestie. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità, all'eccessività della pena e alla qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha ritenuto il motivo del tutto generico e indeterminato, perché non indicava in modo specifico gli elementi posti a base delle censure e non consentiva di individuare i rilievi da sottoporre al sindacato di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici e puntuali; la loro mancanza o genericità determina l'inammissibilità dell'impugnazione, specie quando non siano indicati gli elementi concreti su cui si fondano le censure.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo di ricorso deve essere specifico, con indicazione puntuale degli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la doglianza; censure generiche o meramente assertive sono inammissibili.
  • La contestazione della motivazione della sentenza impugnata richiede un confronto effettivo con le ragioni della decisione; non è sufficiente lamentare in astratto la mancanza o l'illogicità della motivazione senza spiegare dove e perché essa sia viziata.
  • La deduzione relativa alla qualificazione giuridica del fatto, alle cause di non punibilità o al trattamento sanzionatorio deve essere articolata in modo preciso, altrimenti il giudice di legittimità non può esercitare il controllo richiesto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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