Cassazione Penale, Sentenza n. 8268/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Assise d'Appello che lo aveva ritenuto colpevole di truffa. Con un unico motivo deduceva vizio di motivazione nella ricostruzione della fattispecie come truffa, sostenendo che si trattava di mero inadempimento civile e che mancavano gli "artifici e raggiri" e il dolo richiesti dall'art. 640 c.p. Contestava inoltre la tempestività della querela, deducendo che la querela del 18/12/2012 sarebbe stata tardiva rispetto alla stipula del preliminare di vendita e al possesso del bene da parte della persona offesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza delle censure. Ha confermato che la condotta è configurabile come truffa contrattuale in quanto l'imputato aveva incassato un acconto di euro 20.000, si era sottratto ripetutamente alla stipula del contratto definitivo e, nel frattempo, aveva trasferito l'immobile a terzi senza informare la vittima, configurando comportamenti attivi e ingannevoli idonei a indurre in errore la vittima e a procurare un ingiusto profitto. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione sulla tempestività della querela, rilevando che la persona offesa ha avuto contezza della condotta truffaldina solo nei primi giorni di ottobre 2012, quando ha accertato il trasferimento dell'immobile. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
La corte ha interpretato l'art. 640 c.p. nel senso che la truffa contrattuale si realizza anche quando, nel corso dell'esecuzione contrattuale, il comportamento artificioso e raggirante dell'agente determina l'errore della vittima e l'ingiusto profitto dell'agente stesso
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle Ammende conseguente alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso
Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 41073 del 05/10/2004, Rv. 230689
Richiamata per il principio secondo cui il mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuale con condotte artificiose idonee a generare danno e ingiusto profitto integra gli "artifici e raggiri" della truffa contrattuale
Giurisprudenza citata: Sez. 2, n. 11406 del 08/02/1982 (Zaza)
Richiamata per il principio che il raggiro deve manifestarsi in un comportamento attivo idoneo a indurre in errore la vittima e determinarla all'atto dispositivio patrimoniale mediante falsa rappresentazione della realtà
Giurisprudenza citata: Sez. U, Sent. n. 12213 del 21/12/2017, Rv. 272170-01
Richiamata sul punto della tempestività della querela: grava su chi deduce la tardività l'onere della prova del difetto di tempestività
Massime di principio
- La violazione degli obblighi contrattuali può integrare il reato di truffa quando si accompagni a comportamenti attivi e ingannevoli (artifici e raggiri) che inducono in errore la controparte e le determinano una disposizione patrimoniale con ingiusto profitto per l'agente.
- Il raggiro può manifestarsi anche dopo la stipula del contratto, nel corso dell'esecuzione, purché vi sia un nesso causale tra la condotta ingannevole e il danno/ingiusto profitto.
- Per qualificare la condotta come reato e non come mero inadempimento civile è necessario accertare elementi di azione ingannevole e l'intenzionalità (dolo) nel procurare l'ingiusto profitto.
- La querela si considera tempestiva quando è esperita dopo che la persona offesa è venuta effettivamente a conoscenza della condotta illecita: il termine decorre dalla conoscenza dell'evento lesivo e non dalla data di stipula del negozio.
- Chi contesta la tardività della querela ha l'onere di provarne la mancanza di tempestività; una diversa ricostruzione dei fatti proposta dalla difesa può essere ritenuta non decisiva in sede di legittimità se i giudici di merito hanno dato motivazione congrua.
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