Cassazione Penale, Sentenza n. 29887/2022 del 27/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che aveva confermato la condanna per il reato di ricettazione. Il ricorrente deduceva principalmente la mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p., lamentava inoltre l'indeterminatezza e la genericità della pena e l'insufficienza degli elementi a fondamento della responsabilità, con censure connesse al trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c) c.p.p., ritenendo le censure meramente reiterative di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte di merito e prive della necessaria specificazione (in particolare il ricorrente non ha indicato quale prova decisiva, ammessa ai sensi dell'art. 495, comma 2, sarebbe stata illegittimamente non assunta). Per l'inammissibilità totale il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020
richiama la modalità di svolgimento del procedimento in ragione delle disposizioni emergenziali; la Corte indica di aver proceduto conformemente alle modalità previste
art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
art. 581, comma 1, c.p.p.
richiesta di motivazione specifica per i motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto il motivo generico e quindi inammissibile
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
indica le ipotesi di inammissibilità per motivi non consentiti o privi della necessaria specificità; la Corte ha applicato questa norma per rigettare il ricorso
art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
norma che consente il ricorso per la mancata assunzione di una prova decisiva; la Corte precisa che tale motivo è utilizzabile solo se è indicata la prova omessa e se era stata richiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2
art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
art. 495, comma 2, c.p.p.
regola l'ammissione dei mezzi di prova; la Corte rileva che il motivo ex art. 606 lett. d) è rilevante solo rispetto a prove la cui ammissione sia stata previamente richiesta ai sensi di questa norma
art. 616, cod. proc. pen.
consente la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto sussistente la colpa del ricorrente e quantificato la sanzione in euro 3.000
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
richiamata per sostenere che la responsabilità per la proposizione di ricorsi manifestamente infondati può integrare colpa ai fini dell'irrogazione della sanzione
Massime di principio
- Il motivo per mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p. è utilizzabile in cassazione solo se il ricorrente indica esplicitamente quale prova è stata illegittimamente esclusa e dimostra che ne aveva richiesto l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2.
- La Cassazione richiede specificità e concretezza nelle censure: motivi generici o mera reiterazione di doglianze già esaminate dal giudice di merito sono inammissibili ex artt. 581 e 591 c.p.p.
- Le questioni inerenti alla valutazione del materiale probatorio e alla motivazione dei fatti sono spesso insuscettibili di sindacato in sede di legittimità se si risolvono in censure di fatto prive di profili giuridici rilevanti.
- Chi propone ricorso manifestamente infondato o negligente rischia la condanna alle spese e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.; è quindi opportuno valutare con attenzione la fondatezza formale e sostanziale del motivo prima di proporre impugnazione.
- Se si contesta il trattamento sanzionatorio occorre formulare censure specifiche di diritto (es. violazione di legge nella quantificazione della pena, applicazione erronea delle norme sui precedenti) e non limitarsi a osservazioni generiche sulla 'indeterminatezza' della pena.
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