Cassazione Civile, Ordinanza n. 29016/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2008 relativo a due campi da tennis di proprietà di un supercondominio. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto; in sede di rinvio la CTR Lombardia ha riformato la decisione e ha ritenuto che i campi, utilizzati esclusivamente dai partecipanti al supercondominio e senza corrispettivo, integrassero un uso riconducibile a un ente non commerciale con conseguente esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., per avere la CTR desunto dalla precedente ordinanza di cassazione un principio secondo cui l'uso non commerciale del bene implicherebbe automaticamente una funzione solidaristica; 2) violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 e dell'art. 87 (ora 73), comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986, per avere la CTR ritenuto sussistente il requisito soggettivo dell'ente non commerciale e per avere equiparato attività sportiva gratuita e finalità solidaristica; 3) ulteriore violazione delle medesime norme, per avere considerato sufficiente la mera attitudine dei campi allo svolgimento di attività sportiva senza accertare che essa fosse svolta in concreto con scopo solidaristico; 4) questione di contrasto costituzionale dell'esenzione, ove interpretata in quel senso, rispetto agli artt. 3, 53 e 119 Cost. Il contribuente ha resistito con controricorso e ha eccepito l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del controricorso e ha accolto i quattro motivi, esaminati congiuntamente. Ha chiarito che l'esenzione ICI richiede congiuntamente un requisito oggettivo e uno soggettivo e che il beneficio è giustificato solo quando l'immobile sia destinato ad attività rivolte a un pubblico indifferenziato e svolte in modo tale da esprimere una finalità solidaristica. Nel caso concreto i campi da tennis erano pertinenza del supercondominio, riservati ai soli condomini e non aperti a terzi, sicché mancava il carattere solidaristico richiesto dalla norma. La Corte ha inoltre precisato che, per le attività sportive, l'esenzione presuppone che esse siano organizzate direttamente dall'ente in forme riconducibili a discipline riconosciute e non si applica quando l'ente si limiti a mettere a disposizione gli impianti per l'esercizio individuale o per l'uso esclusivo dei partecipanti. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre il controricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte ha ritenuto che, nel caso di rinvio deciso per vizio di motivazione, il giudice di rinvio potesse riesaminare i fatti già acquisiti e che il ricorso per cassazione fosse ammissibile perché investiva proprio la questione rimessa al giudice di rinvio.
art. 384, comma 1, c.p.c.
È richiamato per indicare che, nelle ipotesi di rinvio per violazione di legge, il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato, ma la fattispecie concreta ricadeva nella diversa ipotesi di rinvio per vizio motivazionale.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
L'esenzione ICI richiede sia la destinazione esclusiva dell'immobile ad attività tassativamente indicate sia l'utilizzo da parte di soggetti che abbiano i requisiti di ente non commerciale; il beneficio spetta solo se l'attività è rivolta a un pubblico indifferenziato e con finalità solidaristica.
art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La norma, oggi art. 73, individua gli enti non commerciali; la Corte ha affermato che non basta una qualificazione astratta dell'ente, occorrendo verificare in concreto l'oggetto principale e l'attività effettivamente svolta.
art. 73, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È il corrispondente testo vigente della disposizione che definisce gli enti non commerciali, richiamato dalla Corte per la verifica del requisito soggettivo.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale della censura; la Corte non ha fondato la decisione su una declaratoria di compatibilità costituzionale, ma ha risolto la controversia sul corretto significato della norma agevolativa.
art. 53 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale della censura; non è stato oggetto di autonoma statuizione di costituzionalità da parte della Corte.
art. 119 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale della censura; non è stato oggetto di autonoma statuizione di costituzionalità da parte della Corte.
art. 90, legge n. 289 del 2002
È citato per delimitare le attività sportive rilevanti ai fini dell'esenzione, cioè quelle organizzate da associazioni sportive senza scopo di lucro affiliate agli organismi sportivi riconosciuti.
Massime di principio
- L'esenzione ICI prevista per immobili utilizzati da enti non commerciali spetta solo quando ricorrano cumulativamente il requisito soggettivo dell'ente e quello oggettivo della destinazione esclusiva dell'immobile alle attività indicate dalla legge.
- La finalità solidaristica che giustifica il beneficio fiscale non può essere presunta dall'assenza di corrispettivo o dalla mera gratuità dell'uso del bene; occorre che l'attività sia rivolta a un pubblico indifferenziato e non limitata a un uso privato o esclusivo.
- In materia di attività sportive, l'esenzione non si applica se l'ente si limita a mettere a disposizione impianti per l'esercizio individuale dello sport o per l'uso riservato ai soli appartenenti, dovendo invece risultare una diretta organizzazione dell'attività sportiva in senso solidaristico.
- Nel giudizio di rinvio, quando la cassazione abbia disposto per vizio di motivazione, il giudice di merito può rivalutare i fatti già acquisiti e la parte può censurare in cassazione l'erronea applicazione dei criteri indicati dalla precedente pronuncia.
- La qualificazione di un ente come non commerciale ai fini agevolativi richiede una verifica in concreto dell'oggetto principale e dell'attività effettivamente esercitata, non potendo fondarsi su mere affermazioni astratte o sull'etichetta formale dell'ente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28851/2023 del 18/10/2023
- ordinanza_civile · 18 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28852/2023 del 18/10/2023
- ordinanza_civile · 18 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28854/2023 del 18/10/2023
- ordinanza_civile · 18 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28855/2023 del 18/10/2023
- ordinanza_civile · 18 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28858/2023 del 18/10/2023
- ordinanza_civile · 18 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28870/2023 del 18/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →