Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8379/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato la propria incompetenza a trattare l'appello proposto dalla parte civile e aveva rimesso gli atti alla sezione civile ai sensi dell'art.573, comma 1‑bis, cod. proc. pen. La questione centrale è l'applicabilità della norma introdotta dal d.lgs. n.150/2022 (art.573, comma 1‑bis) e la decorrenza dei suoi effetti rispetto alla data di costituzione della parte civile (30/12/2022). Il ricorrente ha dedotto errata applicazione della norma processuale e delle regole di competenza, richiamando gli artt.606, comma 1, lett. b) e c) e l'art.20 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che l'art.573, comma 1‑bis, è applicabile solo alle impugnazioni per i soli interessi civili relative a processi in cui la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30/12/2022. Nel caso concreto la costituzione della parte civile era anteriore al 30/12/2022, per cui la Corte territoriale ha erroneamente disposto la trasmissione degli atti alla sezione civile. La Cassazione ha annullato senza rinvio la pronuncia impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli affinché proceda al giudizio (cioè torni in sede penale e continui la trattazione dell'appello).

Norme richiamate

  • art.590 cod. pen.

    reato contestato: lesioni personali (commi 2 e 3)

    norma sostanziale che disciplina il fatto per il quale l'imputato era stato assolto in primo grado; la sentenza impugnata riguardava l'assoluzione per insussistenza del fatto ai sensi di questa norma

  • art.573, comma 1‑bis, cod. proc. pen.

    Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile

    la Corte ha ritenuto che questa disposizione, introdotta dal d.lgs. n.150/2022, si applica solo alle impugnazioni relative a processi in cui la costituzione di parte civile è avvenuta dopo l'entrata in vigore (30/12/2022); se la costituzione è anteriore, non opera la rimessione alla sezione civile

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, art.33, comma 1, lett. a), n.2

    provvedimento che ha introdotto l'art.573, comma 1‑bis; la Corte richiama la fonte normativa dell'innovazione procedurale

  • art.6 d.l. 31/10/2022, n.162

    disposizione richiamata in tema di decorrenza dell'entrata in vigore della norma e della sua applicazione; contestata in relazione all'assenza di disciplina transitoria

  • Sentenza Sez. U., n.38481 del 25/05/2023 (Rv. 285036)

    giurisprudenza di legittimità che ha chiarito il principio secondo cui l'art.573, comma 1‑bis si applica solo ai casi di costituzione di parte civile avvenuta dopo il 30/12/2022; richiamata dalla Corte per motivare l'orientamento applicativo

  • art.606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    lette come norme che consentono il controllo in Cassazione per violazione delle norme di diritto e per erronea applicazione della legge processuale; costituivano i motivi di ricorso del ricorrente

  • art.20 cod. proc. pen.

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione a principi processuali di competenza/giurisdizione; la Cassazione ha valutato la corretta applicazione delle norme di competenza

Massime di principio

  • La disposizione di rimessione degli atti prevista dall'art.573, comma 1‑bis c.p.p. va applicata solo alle impugnazioni per i soli interessi civili quando la costituzione di parte civile è avvenuta dopo il 30/12/2022; se la costituzione è anteriore, il giudice penale d'appello deve procedere alla trattazione e non può rimandare automaticamente alla sezione civile
  • In presenza di un'errata rimessione alla sezione civile per violazione della disciplina transitoria o di decorrenza, la Cassazione può annullare il provvedimento e ordinare la prosecuzione del giudizio nella sede corretta (anche senza rinvio quando la correzione è immediatamente determinabile)
  • È essenziale verificare la data di costituzione della parte civile rispetto alla data di entrata in vigore della norma processuale innovativa per determinare la competenza e la regolarità delle relative pronunce di rimessione
  • Chi impugna deve organizzare il motivo di cassazione richiamando specifiche norme processuali (es. art.606 c.p.p.) e giurisprudenza delle Sezioni Unite, quando la questione riguarda l'interpretazione applicativa di novità normative senza chiari effetti transitori
  • Se si vuole evitare la perdita di tutela civile connessa al processo penale, è strategico far valere immediatamente in appellate e, se necessario, in Cassazione la non applicabilità di nuove regole procedurali quando la costituzione di parte civile è anteriore alla loro entrata in vigore
  • Quando la Corte d'appello ritiene l'impugnazione non inammissibile ma ravvisa la necessità di competenza civile, occorre verificare se tale trasferimento rispetta le condizioni temporali e transitorie imposte dalla legge e dalla giurisprudenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.