Cassazione Penale, Sentenza n. 8379/2024 del 27/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato la propria incompetenza a trattare l'appello proposto dalla parte civile e aveva rimesso gli atti alla sezione civile ai sensi dell'art.573, comma 1‑bis, cod. proc. pen. La questione centrale è l'applicabilità della norma introdotta dal d.lgs. n.150/2022 (art.573, comma 1‑bis) e la decorrenza dei suoi effetti rispetto alla data di costituzione della parte civile (30/12/2022). Il ricorrente ha dedotto errata applicazione della norma processuale e delle regole di competenza, richiamando gli artt.606, comma 1, lett. b) e c) e l'art.20 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che l'art.573, comma 1‑bis, è applicabile solo alle impugnazioni per i soli interessi civili relative a processi in cui la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30/12/2022. Nel caso concreto la costituzione della parte civile era anteriore al 30/12/2022, per cui la Corte territoriale ha erroneamente disposto la trasmissione degli atti alla sezione civile. La Cassazione ha annullato senza rinvio la pronuncia impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Napoli affinché proceda al giudizio (cioè torni in sede penale e continui la trattazione dell'appello).
Norme richiamate
art.590 cod. pen.
reato contestato: lesioni personali (commi 2 e 3)
norma sostanziale che disciplina il fatto per il quale l'imputato era stato assolto in primo grado; la sentenza impugnata riguardava l'assoluzione per insussistenza del fatto ai sensi di questa norma
art.573, comma 1‑bis, cod. proc. pen.
Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile
la Corte ha ritenuto che questa disposizione, introdotta dal d.lgs. n.150/2022, si applica solo alle impugnazioni relative a processi in cui la costituzione di parte civile è avvenuta dopo l'entrata in vigore (30/12/2022); se la costituzione è anteriore, non opera la rimessione alla sezione civile
d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, art.33, comma 1, lett. a), n.2
provvedimento che ha introdotto l'art.573, comma 1‑bis; la Corte richiama la fonte normativa dell'innovazione procedurale
art.6 d.l. 31/10/2022, n.162
disposizione richiamata in tema di decorrenza dell'entrata in vigore della norma e della sua applicazione; contestata in relazione all'assenza di disciplina transitoria
Sentenza Sez. U., n.38481 del 25/05/2023 (Rv. 285036)
giurisprudenza di legittimità che ha chiarito il principio secondo cui l'art.573, comma 1‑bis si applica solo ai casi di costituzione di parte civile avvenuta dopo il 30/12/2022; richiamata dalla Corte per motivare l'orientamento applicativo
art.606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
lette come norme che consentono il controllo in Cassazione per violazione delle norme di diritto e per erronea applicazione della legge processuale; costituivano i motivi di ricorso del ricorrente
art.20 cod. proc. pen.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione a principi processuali di competenza/giurisdizione; la Cassazione ha valutato la corretta applicazione delle norme di competenza
Massime di principio
- La disposizione di rimessione degli atti prevista dall'art.573, comma 1‑bis c.p.p. va applicata solo alle impugnazioni per i soli interessi civili quando la costituzione di parte civile è avvenuta dopo il 30/12/2022; se la costituzione è anteriore, il giudice penale d'appello deve procedere alla trattazione e non può rimandare automaticamente alla sezione civile
- In presenza di un'errata rimessione alla sezione civile per violazione della disciplina transitoria o di decorrenza, la Cassazione può annullare il provvedimento e ordinare la prosecuzione del giudizio nella sede corretta (anche senza rinvio quando la correzione è immediatamente determinabile)
- È essenziale verificare la data di costituzione della parte civile rispetto alla data di entrata in vigore della norma processuale innovativa per determinare la competenza e la regolarità delle relative pronunce di rimessione
- Chi impugna deve organizzare il motivo di cassazione richiamando specifiche norme processuali (es. art.606 c.p.p.) e giurisprudenza delle Sezioni Unite, quando la questione riguarda l'interpretazione applicativa di novità normative senza chiari effetti transitori
- Se si vuole evitare la perdita di tutela civile connessa al processo penale, è strategico far valere immediatamente in appellate e, se necessario, in Cassazione la non applicabilità di nuove regole procedurali quando la costituzione di parte civile è anteriore alla loro entrata in vigore
- Quando la Corte d'appello ritiene l'impugnazione non inammissibile ma ravvisa la necessità di competenza civile, occorre verificare se tale trasferimento rispetta le condizioni temporali e transitorie imposte dalla legge e dalla giurisprudenza
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