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Sentenza

Sentenza n. 7055/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento del decreto prot. n.333/SAA/1/307693 del 27 agosto 2024 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

Giustizia amministrativa202409431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di sospensione cautelare dal servizio adottato nei confronti di un agente della Polizia di Stato imputato di truffa aggravata e concorso per essersi fatto sostituire a una prova scritta di un concorso per allievi agenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di sospensione cautelare dal servizio adottato ai sensi dell'art. 9, comma 2, d.P.R. 737/1981, deducendo, in primo luogo, l'assenza del presupposto del rinvio a giudizio, sostenendo che la citazione diretta a giudizio non fosse sufficiente. Ha inoltre denunciato il difetto di motivazione e di istruttoria, poiché la sospensione facoltativa non avrebbe adeguatamente esplicitato la gravità del reato, l'attualità del pregiudizio per l'amministrazione e le ragioni della misura; la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancata indicazione delle ragioni d'urgenza; infine, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, assumendo che la sospensione fosse abnorme ed eccessivamente penalizzante. Il Ministero ha sostenuto che la citazione diretta a giudizio costituisse esercizio dell'azione penale e attribuisse all'interessato la qualità di imputato, che la gravità dei reati rendesse sufficiente una motivazione non analitica, che l'urgenza giustificasse l'omissione della comunicazione di avvio e che la misura, prevista dalla legge e non graduabile nel contenuto, fosse proporzionata.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il decreto di citazione diretta a giudizio del 5 luglio 2024 integrasse il presupposto della sottoposizione a procedimento penale previsto dall'art. 9, comma 2, d.P.R. 737/1981. Anche aderendo all'interpretazione più restrittiva, secondo cui occorre l'assunzione della qualità di imputato, tale qualità sorge, ai sensi dell'art. 60 c.p.p., anche con il decreto di citazione diretta a giudizio; per i reati soggetti a tale rito, la citazione diretta costituisce la specifica forma di esercizio dell'azione penale. Quanto al difetto di motivazione, il giudice ha rilevato che la sospensione facoltativa è espressione di discrezionalità amministrativa e non richiede una motivazione particolarmente estesa quando i reati contestati siano, per gravità, incompatibili con la permanenza in servizio. Nel caso concreto, la condotta contestata consisteva nell'alterazione fraudolenta di una prova concorsuale per l'arruolamento nella stessa Polizia di Stato, con conseguente grave lesione del prestigio e dell'affidabilità dell'amministrazione e particolare rilevanza in ragione delle funzioni di polizia esercitate dall'interessato. È stata respinta anche la censura partecipativa: le esigenze di celerità consentono di omettere la comunicazione di avvio nei procedimenti cautelari riguardanti appartenenti alle forze dell'ordine, quando la misura sia adottata tempestivamente rispetto alla conoscenza dei presupposti. Nel caso concreto, tra il decreto di citazione diretta, la proposta del dirigente e il decreto di sospensione intercorse tempi contenuti. Inoltre, il ricorrente non ha indicato quali elementi avrebbe introdotto nel procedimento e in che modo essi avrebbero potuto incidere sul contenuto dell'atto. Infine, la censura di sproporzione è stata respinta perché l'amministrazione dispone di discrezionalità sull'an della sospensione, ma la misura legislativamente prevista non è graduabile nel contenuto: l'allontanamento dal servizio attivo costituisce l'unica misura idonea a tutelare l'interesse pubblico senza alternative meno pregiudizievoli ed efficaci. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2, d.P.R. 737/1981

    Fuori dai casi previsti nel comma precedente [...], l'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere sospeso dal servizio con provvedimento del Ministro su rapporto motivato del capo dell'ufficio dal quale dipende.

    La sospensione cautelare facoltativa può essere adottata nei confronti dell'appartenente alla Polizia di Stato sottoposto a procedimento penale per un reato particolarmente grave; il presupposto ricorre anche quando l'azione penale sia esercitata mediante decreto di citazione diretta a giudizio.

  • art. 60 c.p.p.

    Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.

    La qualità di imputato sorge anche con l'inserimento dell'addebito nel decreto di citazione diretta a giudizio.

  • art. 550 c.p.p.

    Il pubblico ministero esercita l'azione penale con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva.

    Per i reati rientranti nell'ambito dell'art. 550 c.p.p., la citazione diretta è la forma prevista per l'esercizio dell'azione penale e consente l'applicazione dell'art. 9, comma 2, d.P.R. 737/1981.

  • art. 408 c.p.p.

    Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari [...] consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca [...].

    Il superamento del vaglio preliminare che conduce all'esercizio dell'azione penale rappresenta, nella particolare ipotesi della citazione diretta, la soglia di accertamento sufficiente per consentire la sospensione cautelare.

  • art. 7 l. 241/1990

    Ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento

    Le esigenze di celerità possono esonerare l'amministrazione dalla comunicazione di avvio nei procedimenti cautelari riguardanti appartenenti alle forze dell'ordine, purché il procedimento sia avviato tempestivamente rispetto ai presupposti di fatto.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione della sospensione cautelare facoltativa può essere non particolarmente estesa quando la gravità dei reati contestati, la posizione di impiego e il collegamento con le funzioni svolte rendano evidente l'inopportunità della permanenza in servizio.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e imparzialità orientano l'esercizio del potere cautelare volto a tutelare il regolare svolgimento del servizio e il prestigio dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Ai fini della sospensione cautelare facoltativa dal servizio prevista per il personale della Polizia di Stato sottoposto a procedimento penale per reati particolarmente gravi, il presupposto della sottoposizione a procedimento penale ricorre, per i reati trattati con citazione diretta, con l'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio, che attribuisce all'interessato la qualità di imputato ed esercita l'azione penale.
  • La sospensione cautelare facoltativa dal servizio costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice solo in presenza di manifesta irragionevolezza; quando i reati contestati siano oggettivamente gravi e incompatibili con la prosecuzione delle funzioni, non è necessaria una motivazione analitica sulle ragioni dell'inopportunità della permanenza in servizio.
  • Nei procedimenti cautelari diretti ad allontanare tempestivamente un appartenente alle forze dell'ordine sospettato, secondo la soglia propria dell'esercizio dell'azione penale, di gravi reati incompatibili con le funzioni di polizia, le particolari esigenze di celerità possono giustificare l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento.
  • Chi deduce la violazione delle garanzie partecipative deve indicare gli elementi conoscitivi che avrebbe introdotto nel procedimento e la loro concreta idoneità a incidere sulla decisione; in mancanza di tale allegazione, la censura non può essere accolta.
  • Quando la legge prevede una sospensione cautelare dal servizio come misura unitaria di allontanamento dal servizio attivo, l'amministrazione esercita la discrezionalità sull'an della misura, ma non deve individuare modalità alternative o graduazioni meno gravose se queste non sono previste e non risultano altrettanto efficaci per la tutela dell'interesse pubblico.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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