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Sentenza

Sentenza n. 857/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, n. 8342/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202504352

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato, decreto di espulsione immediatamente esecutivo del Questore e conseguente revoca del permesso di soggiorno UE

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il cittadino straniero, coniugato e padre di tre figli, ha impugnato il decreto del Ministro dell'interno del 4 ottobre 2024, il provvedimento di espulsione del Questore di Bologna del 7 ottobre 2024 e la conseguente revoca del permesso di soggiorno UE. L'Amministrazione aveva fondato le misure su un quadro di elementi ritenuti indicativi di radicalizzazione islamica e pericolosità per la sicurezza dello Stato: pubbliche esternazioni sul jihad, esaltazione del martirio e dei mujahidin, sostegno a un'organizzazione terroristica, posizioni antioccidentali, antisemite, omofobe e antifemministe, diffusione di contenuti sui social network e contatti con soggetti ritenuti vicini ad ambienti estremisti o dediti al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. In primo grado il ricorrente aveva dedotto violazione ed erronea applicazione degli artt. 13, commi 1, 4 e 14, e 3, comma 1, del d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 144/2005 e dell'art. 20 del d.lgs. n. 30/2007; eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; violazione dell'art. 8 CEDU per omesso o erroneo bilanciamento tra sicurezza dello Stato e vita privata e familiare. In appello ha riproposto tali censure, contestando la traduzione e l'interpretazione delle proprie dichiarazioni, la ricostruzione dei fatti, la rilevanza dei contatti personali, l'assenza di condanne penali, la propria integrazione familiare, lavorativa e fiscale e la proporzionalità dell'allontanamento decennale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR Lazio n. 8342/2025. Ha ritenuto sufficiente, per l'espulsione preventiva adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 144/2005 e delle disposizioni richiamate, la sussistenza di fondati motivi per ritenere che la permanenza dello straniero possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, senza necessità di una condanna penale, dell'accertamento di un reato già commesso o della prova che l'agevolazione si sia concretamente verificata. Il giudice ha valorizzato la pluralità, reiterazione e diffusione pubblica delle esternazioni, il ruolo dell'interessato quale presidente e guida spirituale di un'associazione, i contenuti relativi al jihad, al martirio, all'ostilità verso gli Stati occidentali, alla donna e all'omosessualità, nonché gli ulteriori elementi investigativi concernenti i suoi contatti. Ha escluso travisamento, difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza, rilevando che il provvedimento ministeriale recepiva un'istruttoria della Questura adeguatamente documentata. Ha qualificato il potere ministeriale come espressione di alta discrezionalità amministrativa, sindacabile nei limiti della manifesta irragionevolezza, del travisamento e del difetto di istruttoria. Ha inoltre ritenuto legittimo il bilanciamento tra la tutela della vita familiare e l'esigenza di prevenzione del terrorismo e di salvaguardia della sicurezza nazionale: la durata del soggiorno, la presenza della moglie e dei figli, l'attività lavorativa e gli altri elementi personali sono stati considerati recessivi rispetto alla pericolosità concreta e attuale desunta dal quadro istruttorio. La revoca del permesso di soggiorno UE è stata ritenuta conseguenza della sopravvenuta insussistenza dei requisiti del titolo. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, d.l. n. 144/2005, conv. in l. n. 155/2005

    il Ministro dell’interno [...] può disporre l’espulsione dello straniero [...] nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali

    La disposizione configura una misura preventiva: sono sufficienti fondati motivi circa la possibilità che la permanenza dello straniero agevoli organizzazioni o attività terroristiche; non occorrono una condanna penale, la prova della commissione di un reato o dell'agevolazione concretamente verificatasi.

  • art. 13, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    Consente l'espulsione dello straniero per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nell'esercizio di una valutazione amministrativa preventiva.

  • art. 20, comma 2, d.lgs. n. 30/2007

    È richiamato quale base normativa dell'allontanamento e della conseguente revoca del titolo di soggiorno in presenza di esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

  • art. 20, comma 4, d.lgs. n. 30/2007

    È richiamato in relazione ai fondati motivi collegati a comportamenti incompatibili con i valori dell'ordine e della sicurezza pubblica.

  • art. 3, comma 4, d.l. n. 144/2005, conv. in l. n. 155/2005

    La controversia relativa all'espulsione per prevenzione del terrorismo o per pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato appartiene alla giurisdizione amministrativa, trattandosi di posizione di interesse legittimo.

  • art. 8 CEDU

    l’ingerenza dell’autorità pubblica nella vita privata e familiare è consentita [...] se prevista dalla legge quale misura necessaria ai fini della sicurezza nazionale [...] della difesa dell’ordine e della prevenzione dei reati

    La tutela della vita privata e familiare non è assoluta e può cedere, quando l'ingerenza sia prevista dalla legge, necessaria e proporzionata alla sicurezza nazionale, alla prevenzione dei reati e alla tutela dell'ordine pubblico.

  • art. 98 c.p.a.

    È richiamato per l'ordinanza cautelare con cui era stata respinta la domanda di misure cautelari proposta dall'appellante.

Massime di principio

  • L'espulsione dello straniero per prevenzione del terrorismo può essere legittimamente adottata quando sussistano fondati motivi per ritenere che la sua permanenza possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali; non è necessario accertare una responsabilità penale, la commissione di un reato o l'effettiva agevolazione di un'organizzazione terroristica.
  • Le misure espulsive preventive in materia di sicurezza nazionale hanno natura preventiva e sono espressione di alta discrezionalità amministrativa; il sindacato giurisdizionale resta circoscritto alla verifica di vizi quali manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, senza sostituire la valutazione amministrativa con quella giudiziale.
  • La valutazione di pericolosità può fondarsi su un quadro indiziario complessivo composto da condotte reiterate, pubbliche esternazioni, attività di proselitismo, diffusione di contenuti sui social network, ruolo di guida religiosa e contatti con soggetti o ambienti estremisti; l'assenza di condanne penali non esclude, di per sé, la legittimità della misura preventiva.
  • Nel giudizio di bilanciamento imposto dall'art. 8 CEDU, la durata del soggiorno, i legami familiari, l'attività lavorativa e l'integrazione sociale dello straniero possono recedere rispetto alla tutela della sicurezza nazionale e alla prevenzione del terrorismo, purché l'allontanamento sia previsto dalla legge, necessario e proporzionato a una minaccia concreta e attuale.
  • La revoca del titolo di soggiorno può costituire conseguenza necessaria dell'accertata sopravvenuta insussistenza dei requisiti connessi alla permanenza dello straniero, quando essa derivi direttamente dalla misura di allontanamento per ragioni di sicurezza.

Come è indicizzato

MaterieEspulsione e allontanamentoPermesso di soggiornoPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaAppello
RamiImmigrazione e cittadinanzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaRiparto di giurisdizione

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