Cassazione Penale, Sentenza n. 20248/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma del 21/06/2023 che ha revocato la sospensione condizionale concessa a Marco Del Papa con le sentenze del 19/09/2011 (divenuta irrevocabile il 04/12/2011) e del 17/01/2013 (divenuta irrevocabile il 03/04/2013). Il Tribunale ha disposto la revoca ai sensi dell'art. 168, comma 1, n.2, cod.pen., ritenendo che Del Papa abbia riportato successivamente una condanna relativa a reato commesso anteriormente, con pena che supera il limite previsto dall'art. 163 cod.pen.; ha inoltre revocato la sospensione concessa con la seconda sentenza ai sensi dell'ultimo comma di art. 168 cod.pen. poiché il beneficio era stato già ottenuto nella misura di due anni. Il ricorrente, per mezzo del difensore, ha dedotto vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., sostenendo che il Tribunale non ha spiegato correttamente il criterio dell'anteriorità e che l'anteriorità del reato successivamente giudicato deve essere determinata con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, non alla data di commissione del reato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente la revoca: la seconda condanna riguarda un reato commesso il 26/01/2010, anteriormente all'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio (04/12/2011), e la revoca è stata disposta entro il quinquennio di durata del beneficio. La Corte ha inoltre osservato che, sebbene il principio giurisprudenziale richieda di verificare l'anteriorità con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione, il Tribunale si è conformato a tale principio e la spiegazione fornita è sufficiente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 168 cod.pen.
Norma che disciplina la revoca della sospensione condizionale della pena. Applicata per la revoca ai sensi del comma 1, n.2 (sopravvenuta condanna per reato anteriormente commesso che fa superare il limite dell'art.163) e per la revoca ai sensi dell'ultimo comma quando il beneficio risulti concesso in assenza dei presupposti.
art. 163 cod.pen.
Fornisce il limite di pena entro cui è praticabile la sospensione condizionale; il superamento di tale limite per effetto di una successiva condanna è causa di revoca ai sensi dell'art.168.
art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen.
Motivo di ricorso per vizio di motivazione. Il ricorrente lo invoca per censurare la presunta insufficiente motivazione sul criterio dell'anteriorità.
Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020 (giurisprudenza di legittimità)
Principio consolidato secondo cui, ai fini della revoca della sospensione condizionale ex art.168, comma 1, n.2, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non alla data di commissione del reato.
Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015 (giurisprudenza di legittimità)
Riferita nel testo per chiarire che l'intervento del giudice dell'esecuzione non è precluso anche quando la sentenza successiva sia stata pronunciata da un giudice che ignorava, per esempio per un certificato penale negativo, la precedente concessione del beneficio.
Massime di principio
- Per la revoca della sospensione condizionale ex art.168, comma 1, n.2, l'anteriorità del reato giudicato successivamente si verifica con riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, non alla sola data di commissione del reato.
- La revoca è legittima se la successiva condanna, relativa a reato anteriore alla irrevocabilità del beneficio, comporta una pena che supera il limite consentito dall'art.163 cod.pen.
- Il giudice dell'esecuzione può intervenire anche se il giudice che ha pronunciato la sentenza successiva non era a conoscenza della preesistente sospensione (es. per certificato penale negativo); ciò non esclude la valutazione del requisito dell'anteriorità.
- Quando l'applicazione di un principio giurisprudenziale consolidato è evidente alla luce dei fatti, la Corte ritiene spesso sufficiente una motivazione che aderisca chiaramente al principio, senza necessità di ulteriore esplicitazione formale.
- Nelle impugnazioni per vizio di motivazione ex art.606, comma 1, lett. e), va verificato se la motivazione fornita dal giudice di merito mostra in modo comprensibile il nesso logico tra i fatti accertati e la decisione; se il nesso è chiaro e rispetta la giurisprudenza consolidata, il vizio viene rigettato.
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