Cassazione Penale, Sentenza n. 12431/2025 del 31/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 28/06/2024 che aveva confermato il decreto del G.i.p. del 11/03/2024 disponente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di €10.346.789,00 ritenuti profitto della presunta truffa continuata e pluriaggravata ai danni del fondo CBIM SPC Ltd. Il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., inosservanza o errata applicazione dell'art. 640 c.p. e degli artt. 2 e 3 della legge n. 130/1999 (cartolarizzazione), sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente valutato il fumus della truffa contrattuale non tenendo conto dell'adeguatezza del prospetto informativo e della qualifica di investitore professionale di CBIM, e che la normativa sulla cartolarizzazione renderebbe irrilevanti alcuni profili (ruolo dei servicer, natura delle SPV, separazione patrimoniale) che il Tribunale avrebbe invece ritenuto idonei a mostrare un conflitto di interessi occultato e false assicurazioni sulla realiz zione dei crediti "extra-budget".
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato la metodologia del Tribunale del riesame: nella valutazione del sequestro preventivo è richiesta una valutazione sommaria del fumus del reato, basata anche sulla congruità degli elementi rappresentati (documenti, e-mail, colloqui, consulenze tecniche), senza anticipare la decisione di merito. Pur riconoscendo che i prospetti informativi e la qualifica di investitore professionale hanno rilievo, la Corte ha condiviso il Tribunale nel ritenere che gli indizi raccolti dimostrassero che il Grandi e altri avevano nascosto o negato un conflitto di interessi e avevano fornito false rassicurazioni sulla certezza del realizzo dei crediti "extra-budget": condotte idonee a integrare il fumus della truffa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e a una somma ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (importo non specificato nell'estratto fornito).
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che le condotte denunciate (artifici e raggiri, occultamento/negazione di conflitti di interesse, false assicurazioni sulla realizzazione dei crediti) possano configurare, in via sommaria, gli elementi della truffa; pertanto l'art. 640 è la norma penale di riferimento per il fumus commissi delicti.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Richiamata come parametro processuale del motivo di ricorso (violazione di legge) con cui il ricorrente censurava la valutazione del fumus; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché la censura non coglie vizi di legge idonei a rendere ammissibile il ricorso.
Legge 30 aprile 1999, n. 130 ("Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti")
Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti
La Corte ha riconosciuto che la legge individua il prospetto informativo quale documento centrale per informare anche investitori professionali, ma ha precisato che l'esistenza di tali obblighi informativi non esclude la possibile rilevanza penale di condotte ingannevoli anteriori o parallele (occasione negoziale, comunicazioni private) che occultino fatti pertinenti (conflitti di interesse, meccanismi fraudolenti).
art. 2, comma 3, lett. a) della legge n. 130/1999
le caratteristiche dell'operazione, con riguardo sia ai crediti sia ai titoli emessi per finanziarla
Il prospetto deve descrivere le caratteristiche dell'operazione; tuttavia la Corte ha rilevato che la presenza di tale indicazione nel prospetto non esclude l'obbligo di comportamento secondo buona fede nelle trattative e non neutralizza l'effetto probatorio di altre comunicazioni che possano costituire artifici o raggiri.
art. 2, comma 3, lett. i) della legge n. 130/1999
gli eventuali rapporti di partecipazione tra il soggetto cedente e la società cessionaria
La norma richiede l'informazione su rapporti di partecipazione; la Corte ha osservato che la mera indicazione generica nel prospetto della "possibile" esistenza di conflitti non è equivalente alla conoscenza piena di un conflitto effettivo quando questi sia stato in concreto occultato o negato nelle trattative.
art. 3, commi 2 e 2-bis della legge n. 130/1999
Le disposizioni sul funzionamento delle SPV e sul ruolo del servicer non escludono, secondo la Corte, che possano sussistere situazioni di conflitto e circuiti di operazioni (es. riacquisti tra veicoli) che, se occultati o presentati in modo ingannevole, possano arrecare pregiudizio agli investitori e integrazione del fumus penale.
art. 1337 cod. civ.
Riferimento al dovere di comportarsi secondo buona fede nelle trattative: la Corte ha ritenuto che la negazione o il silenzio su un conflitto di interessi, unitamente a rassicurazioni false, possa violare tale dovere e rafforzare l'idoneità ingannevole della condotta.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento e per l'irrogazione di una somma a titolo di responsabilità nella presentazione del ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Nel riesame di misure cautelari reali il giudice compie una valutazione sommaria del fumus del reato: possono essere considerati, oltre ai prospetti informativi, anche e-mail, colloqui e consulenze tecniche per valutare la congruità degli elementi.
- La conformità formale ai requisiti informativi previsti dalla legge sulla cartolarizzazione (es. prospetto informativo) non impedisce che, in presenza di prove che dimostrino occultamento o negazione di conflitti di interesse e false rassicurazioni nelle trattative, si possa configurare il fumus della truffa.
- La qualifica dell'acquirente come "investitore professionale" e la previsione della separazione patrimoniale delle SPV non immunizzano gli operatori dalla responsabilità penale quando vengano posti in essere artifici o raggiri specifici e ingannevoli.
- Il dovere di buona fede nelle trattative (art. 1337 c.c.) può rendere rilevante, ai fini penali, la condotta di chi omette o nega elementi essenziali (es. conflitti di interesse) che avrebbero influito sulla decisione dell'investitore.
- Per la difesa in casi analoghi è cruciale documentare tutte le comunicazioni e i prospetti, dimostrare la trasparenza sui rapporti tra soggetti e sulle modalità di acquisto dei crediti, e provare l'assenza di assicurazioni false sulla certezza del realizzo degli attivi rischiosi.
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