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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2870

Regolamento (UE) 2024/2870 della Commissione, del 6 novembre 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci battenti bandiera francese

Normativa europea32024R2870

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente 2024 assegnato alla Francia per il merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 e, perciò, dispone la chiusura delle attività di pesca relative a tale stock per i pescherecci francesi. Stabilisce inoltre quali operazioni restano consentite per le catture già effettuate prima della data di chiusura e richiama la disciplina delle catture non intenzionali. Il regolamento si applica direttamente negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Chiusura delle attività di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per i pescherecci battenti bandiera francese, per esaurimento del contingente 2024.

Ambito di applicazione

Si applica ai pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia che pescano lo stock di merluzzo bianco (Gadus morhua) nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. Opera nel contesto delle possibilità di pesca fissate per il 2024 e riguarda il contingente assegnato alla Francia per tale stock. La chiusura decorre dal 26 luglio 2024, data indicata nell’allegato. Restano salve, per le catture effettuate prima di tale data, le operazioni successive di trasbordo, detenzione a bordo, trasformazione a bordo, trasferimento, ingabbiamento, ingrasso e sbarco; le catture non intenzionali devono essere gestite secondo l’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Chiusura delle attività di pesca del merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 per la Francia

Il regolamento attua la disciplina unionale di controllo della pesca per dare effetto all’esaurimento del contingente 2024 assegnato alla Francia per il merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2. Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare sull’articolo 36, paragrafo 2, e richiama il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio, che fissa le possibilità di pesca per il 2024.

Presupposto della misura

La Commissione, sulla base delle informazioni ricevute, constata che le catture effettuate da pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2024. Per questo motivo dispone la chiusura delle attività di pesca relative a tale stock.

Ambito soggettivo e oggettivo

La misura riguarda esclusivamente:

  • i pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia;
  • lo stock di merluzzo bianco (Gadus morhua);
  • le acque norvegesi delle zone 1 e 2.

L’allegato identifica il contingente interessato con il codice COD/1N2AB e indica come data di chiusura il 26 luglio 2024.

Divieti conseguenti alla chiusura

Dal 26 luglio 2024 è vietata la pesca dello stock in questione da parte dei pescherecci interessati. Il divieto è formulato in modo ampio e include anche le operazioni materiali connesse alla cattura, ossia:

  • ricerca del pesce;
  • cala degli attrezzi;
  • posa degli attrezzi;
  • salpamento degli attrezzi da pesca.

Operazioni ancora consentite per le catture già effettuate

Per le catture effettuate prima della data di chiusura, il regolamento mantiene la possibilità di svolgere le operazioni successive di gestione del pescato, cioè:

  • trasbordo;
  • detenzione a bordo;
  • trasformazione a bordo;
  • trasferimento;
  • ingabbiamento;
  • ingrasso;
  • sbarco.

Catture non intenzionali e rinvio alla disciplina generale

Le catture non intenzionali dello stesso stock restano soggette all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. In particolare, tali catture devono essere salpate, tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti secondo la disciplina della politica comune della pesca.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Constatazione dell’esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato alla Francia per il 2024 per lo stock di merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone 1 e 2 si considera esaurito a decorrere dalla data indicata nell’allegato, ossia il 26 luglio 2024.

Divieto di pesca e di attività connesse

A decorrere dalla data di chiusura, ai pescherecci battenti bandiera francese o immatricolati in Francia è vietato pescare lo stock indicato. Il divieto comprende la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca finalizzati alla cattura di tale stock.

Operazioni consentite per le catture pregresse

Per i pesci e i prodotti della pesca prelevati prima della data di chiusura restano autorizzati il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco.

Catture non intenzionali

Le catture non intenzionali dello stock da parte dei pescherecci interessati devono essere salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrollo delle attività di pescagestione dei contingenti

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