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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2857

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2857 della Commissione, dell’11 novembre 2024, che rettifica alcune versioni linguistiche dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R2857

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in modo puntuale per correggere errori presenti in alcune versioni linguistiche dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011, relativo ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative per gli equipaggi dell'aviazione civile. Le rettifiche riguardano la definizione di aeromobile a equipaggio singolo e il quantitativo di addestramento richiesto in un corso IR(H) per titolari di IR(A). Il testo precisa che le correzioni incidono sulla sostanza delle disposizioni e che non interessano le altre lingue.

Rettifica di talune versioni linguistiche dell'allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 in materia di licenze e addestramento degli equipaggi dell'aviazione civile

Ambito di applicazione

Si applica alle versioni linguistiche tedesca, maltese e slovena dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011 (parte-FCL), limitatamente alle correzioni di errori materiali in due punti specifici: la definizione di "aeromobile a equipaggio singolo" nella sottoparte A, punto FCL.010, e l'appendice 6, sezione B, punto 8.2, sull'addestramento richiesto per un corso IR(H) quando il partecipante è titolare di un'IR(A). Non modifica le altre versioni linguistiche né disciplina nuovi requisiti sostanziali autonomi, ma rettifica il testo esistente per garantire coerenza normativa.

Rettifica di alcune versioni linguistiche dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1178/2011

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2857 della Commissione interviene per correggere errori linguistici che hanno inciso sul contenuto sostanziale di alcune disposizioni dell'allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, relativo ai requisiti tecnici e alle procedure amministrative per gli equipaggi dell'aviazione civile. La Commissione precisa che la rettifica riguarda solo le versioni in lingua tedesca, maltese e slovena, senza effetti sulle altre versioni linguistiche.

Contesto e base giuridica

L'atto è adottato sulla base del regolamento (UE) 2018/1139, in particolare dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 27, paragrafo 1. Nei considerando si evidenzia che gli errori erano stati introdotti da precedenti atti di modifica, rispettivamente il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2227 e il regolamento (UE) n. 245/2014, e che le correzioni sono necessarie perché gli errori incidevano sulla sostanza delle norme.

Rettifica della definizione di "aeromobile a equipaggio singolo"

Nella versione tedesca dell'allegato I (parte-FCL), sottoparte A, punto FCL.010, è corretto l'errore relativo alla definizione di "aeromobile a equipaggio singolo" per quanto concerne elicotteri, dirigibili e convertiplani. La rettifica ristabilisce la coerenza della definizione normativa rispetto al contenuto originario della disposizione.

Rettifica dell'addestramento richiesto per il corso IR(H)

Nelle versioni maltese e slovena dell'allegato I (parte-FCL), appendice 6, sezione B, punto 8.2, è corretto l'ammontare dell'addestramento richiesto in un corso IR(H) quando il partecipante è titolare di un'IR(A). Anche in questo caso, la Commissione qualifica l'errore come sostanziale e pertanto meritevole di rettifica.

Portata della rettifica

Il regolamento chiarisce espressamente che la rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 1178/2011. Si tratta quindi di un intervento puntuale, volto a garantire l'uniforme interpretazione del testo nelle lingue interessate.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rettifica della definizione di aeromobile a equipaggio singolo

Viene corretto l'errore presente nella versione in lingua tedesca dell'allegato I (parte-FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, sottoparte A, punto FCL.010, con riferimento agli aeromobili elicotteri, dirigibili e convertiplani. La rettifica elimina un errore introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2227 che incideva sulla sostanza della definizione.

Rettifica dell'addestramento per il corso IR(H)

Le versioni in lingua maltese e slovena dell'allegato I (parte-FCL) sono corrette nell'appendice 6, sezione B, punto 8.2, quanto all'ammontare dell'addestramento richiesto in un corso IR(H) quando il partecipante è titolare di un'IR(A). L'errore, introdotto dal regolamento (UE) n. 245/2014, incideva sulla sostanza della disposizione.

Ambito limitato della rettifica

La Commissione precisa che la rettifica riguarda solo le versioni linguistiche maltese, slovena e tedesca del regolamento (UE) n. 1178/2011 e non le altre versioni linguistiche.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e conformità procedurale

Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 23, paragrafo 1, e dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139. Le misure risultano conformi ai pareri dei comitati competenti, richiamati nei considerando.

Come è indicizzato

Materieaviazione civilelicenze aeronauticheformazione e addestramentosicurezza aerea

Testo integrale

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