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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2852

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2852 della Commissione, dell’11 novembre 2024, che stabilisce una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le prescrizioni per l’introduzione nel territorio dell’Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e alcune specie di Pinus L., originarie del Giappone, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217

Normativa europea32024R2852

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento concede una nuova deroga temporanea al divieto generale di introduzione nell’Unione di determinate piante da impianto provenienti dal Giappone, in particolare bonsai e altre piante nanizzate di Chamaecyparis, Juniperus e alcune specie di Pinus. La deroga è subordinata a un articolato sistema di autorizzazione dei vivai, ispezioni ufficiali, tracciabilità, certificazione fitosanitaria e blocco post-ingresso negli Stati membri. Il testo sostituisce e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217, estendendo la possibilità di importazione fino al 31 dicembre 2028 per le specie e i periodi previsti.

Deroga temporanea alle restrizioni fitosanitarie per l’introduzione nell’UE di piante nanizzate di Chamaecyparis, Juniperus e alcune specie di Pinus originarie del Giappone, con nuove prescrizioni tecniche e abrogazione del precedente regolamento di deroga.

Ambito di applicazione

Si applica all’introduzione nel territorio dell’Unione di specifiche piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, originarie del Giappone, appartenenti a Chamaecyparis sp. Spach, Juniperus L., Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (anche innestata su altro Pinus) e Pinus thunbergii Parl. (anche innestata su altro Pinus). La deroga opera solo se sono rispettate le prescrizioni dell’allegato e solo nei periodi indicati all’articolo 2; restano fermi il divieto generale dell’allegato VI, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e, per le piante nanizzate, l’allegato VII, punto 30, dello stesso regolamento. Sono previsti obblighi sia per il Giappone (NPPO, vivai autorizzati, certificazione) sia per gli Stati membri (blocco post-ingresso, distruzione dei lotti non conformi).

Deroga fitosanitaria per piante nanizzate originarie del Giappone

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2852 della Commissione introduce una nuova deroga, a carattere temporaneo, al divieto generale di introduzione nell’Unione di determinate piante da impianto provenienti da paesi terzi. Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) 2016/2031 e sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, e sostituisce il precedente regime di deroga del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217.

La Commissione motiva la scelta con il rischio fitosanitario ritenuto accettabile sulla base dell’esperienza applicativa del regime precedente, ma al tempo stesso introduce ulteriori cautele per alcuni organismi nocivi rilevanti, anche in ragione di recenti intercettazioni e di valutazioni EFSA su specie ospiti.

Ambito oggettivo e definizioni

L’articolo 1 definisce le "piante specificate" come piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, originarie del Giappone, appartenenti a:

  • Chamaecyparis sp. Spach;
  • Juniperus L.;
  • Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr);
  • Pinus thunbergii Parl.;
  • Pinus parviflora Sieb. & Zucc. innestata su portainnesto di un’altra specie di Pinus originaria del Giappone;
  • Pinus thunbergii Parl. innestata su portainnesto di un’altra specie di Pinus originaria del Giappone.

Il regolamento individua inoltre gli "organismi nocivi rilevanti". Per tutte le piante specificate si tratta degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, di quelli rilevanti per le zone protette e di quelli soggetti alle misure dell’articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031. Per alcune specie sono aggiunti organismi specifici, tra cui Coleosporium spp., Crisicoccus pini, Dendrolimus spectabilis, Dendrolimus superans, Matsucoccus matsumurae, Sirex nitobei, Thecodiplosis japonensis e Urocerus japonicus.

Deroga al divieto generale di introduzione

L’articolo 2 consente, in deroga all’allegato VI, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, l’introduzione nell’Unione delle piante specificate, ma solo se sono rispettate tutte le prescrizioni dell’allegato del regolamento. La deroga è limitata nel tempo e differenziata per specie:

  • Chamaecyparis: dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028;
  • Juniperus: dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno, fino al 31 dicembre 2028;
  • Pinus parviflora e Pinus parviflora innestata: dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028;
  • Pinus thunbergii e Pinus thunbergii innestata: dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.

Regime giapponese: vivai autorizzati, controlli e tracciabilità

L’allegato impone che le piante siano state coltivate, tenute e curate per almeno due anni consecutivi in vivai autorizzati, sottoposti a un regime di lotta dell’NPPO giapponese e specificamente autorizzati all’esportazione nell’Unione. Gli elenchi annuali dei vivai autorizzati devono essere trasmessi alla Commissione entro il 31 ottobre di ogni anno, con indicazione anche del numero di piante ritenute idonee all’introduzione.

Per l’esportazione di Juniperus, le piante di Chaenomeles, Crataegus, Cydonia, Juniperus, Malus, Photinia e Pyrus coltivate nei vivai autorizzati e nelle immediate vicinanze devono essere ispezionate ufficialmente almeno sei volte l’anno per verificare l’assenza degli organismi nocivi rilevanti. Per Chamaecyparis e Pinus, analogo obbligo di ispezione riguarda le piante dei generi Chamaecyparis e Pinus coltivate nei vivai autorizzati e nelle aree limitrofe.

Le ispezioni devono attestare che le piante siano indenni; le piante infestate devono essere rimosse sotto supervisione ufficiale e le restanti devono essere trattate e trattenute per un periodo adeguato. Ogni presenza di organismi nocivi rilevanti deve essere registrata, resa disponibile alla Commissione su richiesta e notificata immediatamente. In caso di accertamento, il vivaio deve essere immediatamente rimosso dall’elenco e non può essere riammesso prima dell’anno successivo.

Requisiti tecnici prima dell’esportazione

Le piante destinate all’esportazione nell’Unione devono rispettare ulteriori condizioni operative:

  • i portainnesti delle piante di Pinus parviflora e Pinus thunbergii innestate su altra specie di Pinus non devono presentare germogli;
  • per almeno due anni consecutivi, le piante devono essere coltivate in vasi su scaffalature a almeno 50 cm da terra o su pavimento in cemento impenetrabile ai nematodi, in buono stato e privo di residui;
  • devono risultare indenni dagli organismi nocivi rilevanti nelle ispezioni ufficiali;
  • devono essere marcate con un marchio o codice di tracciabilità univoco, notificato all’NPPO, idoneo a identificare il vivaio autorizzato e l’anno di invasatura;
  • per i Pinus L. innestati su portainnesti di specie diverse da Pinus parviflora o Pinus thunbergii, il portainnesto deve provenire da fonti ufficialmente riconosciute come sane.

Le piante devono inoltre essere tracciabili dall’uscita dal vivaio fino al carico per l’esportazione, mediante piombatura dei veicoli o altri metodi adeguati.

Certificazione fitosanitaria

Le piante specificate e il substrato colturale aderente o associato devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato dall’NPPO giapponese. Il certificato deve attestare la conformità alle prescrizioni dell’allegato e all’allegato VII, punto 30, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Sul certificato devono figurare:

  • il nome del vivaio o dei vivai autorizzati;
  • i marchi o codici di tracciabilità che consentano di identificare il vivaio e l’anno di invasatura;
  • l’eventuale ultimo trattamento applicato prima della spedizione;
  • nella rubrica "Dichiarazione supplementare", la formula: "La presente partita è conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2852 della Commissione".

Controlli e blocco dopo l’ingresso nell’Unione

Dopo l’ingresso nel territorio dell’Unione, le piante devono essere sottoposte a un blocco ufficiale successivo all’ingresso in una struttura di confinamento o in una stazione di quarantena per almeno tre mesi di crescita attiva. Per Juniperus, il periodo di blocco deve coprire il periodo dal 1° aprile al 30 giugno.

Durante il blocco e al suo termine, il materiale deve risultare indenne da qualsiasi organismo nocivo rilevante. L’autorità competente e gli operatori professionali devono inoltre garantire la conservazione del marchio o codice di tracciabilità.

Se, durante il periodo di blocco, un lotto non risulta indenne dagli organismi nocivi rilevanti, esso deve essere immediatamente distrutto dall’autorità competente o dall’operatore professionale sotto supervisione ufficiale.

Abrogazione e decorrenza

Il regolamento abroga espressamente il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217, per ragioni di certezza del diritto, e lo sostituisce integralmente nel nuovo quadro autorizzatorio. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizione delle "piante specificate" e degli "organismi nocivi rilevanti"

L’articolo 1 delimita l’ambito materiale della deroga: le "piante specificate" sono piante nanizzate, da impianto, originarie del Giappone, di Chamaecyparis sp. Spach, Juniperus L., Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr), Pinus thunbergii Parl., nonché le stesse specie innestate su un portainnesto di un’altra specie di Pinus originaria del Giappone. Vengono inoltre individuati gli organismi nocivi rilevanti per tutte le piante specificate e, in modo differenziato, per Pinus parviflora, Pinus thunbergii e Chamaecyparis, includendo anche alcuni organismi non ancora classificati come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione.

Deroga al divieto di introduzione nell’Unione

L’articolo 2 deroga all’allegato VI, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e consente l’introduzione delle piante specificate nel territorio dell’Unione solo se conformi alle prescrizioni dell’allegato. La deroga è temporalmente limitata: per Chamaecyparis dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028; per Juniperus dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 dicembre 2028; per Pinus parviflora e per Pinus thunbergii, anche innestate, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.

Obbligo di notifica in caso di conferma di organismi nocivi

L’articolo 3 impone agli Stati membri di notificare alla Commissione, agli altri Stati membri e al Giappone qualsiasi organismo nocivo rilevante la cui presenza sia confermata durante l’ingresso o nel periodo di blocco successivo all’ingresso. Se la presenza è accertata, nessuna delle piante specificate provenienti dal medesimo vivaio può più essere introdotta nell’Unione fino al rinnovo dell’autorizzazione del vivaio ai sensi del punto 1.5 dell’allegato.

Abrogazione del precedente regime di deroga

L’articolo 4 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217, che viene sostituito dalle nuove disposizioni e prescrizioni del regolamento 2024/2852.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 5 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitariocommercio con paesi terzicontrolli ufficialicircolazione delle mercisicurezza biologica

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