Regolamento (UE) 2024/2882
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2882 della Commissione, dell’11 novembre 2024, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua in via urgente gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tener conto di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel Regno Unito e negli Stati Uniti. La Commissione, valutata la situazione epidemiologica e le misure di contenimento adottate dalle autorità competenti, sospende l’ingresso nell’Unione dalle zone interessate dai focolai. L’intervento mira a proteggere lo stato sanitario dell’Unione e si applica con effetto immediato dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica gli elenchi di zone autorizzate per l’ingresso nell’UE di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, a seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel Regno Unito e negli Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame, nonché di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, limitatamente ai paesi terzi, territori o zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le modifiche riguardano in particolare alcune zone del Regno Unito e degli Stati Uniti interessate da recenti focolai di HPAI; di conseguenza, l’autorizzazione all’ingresso è sospesa per tali zone. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica degli elenchi UE per il pollame a seguito di focolai di HPAI
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2882 interviene in via urgente sul quadro degli elenchi di paesi terzi e zone autorizzati all’ingresso nell’Unione per specifiche categorie di prodotti avicoli. La misura è adottata alla luce di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel Regno Unito e negli Stati Uniti, ritenuti idonei a giustificare la sospensione dell’accesso all’UE dalle zone interessate per tutela dello stato sanitario dell’Unione.
Contesto normativo
Il regolamento si innesta sul regolamento (UE) 2016/429, che subordina l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale alla provenienza da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inclusi negli elenchi previsti dall’articolo 230, paragrafo 1. Si colloca inoltre nel sistema del regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per l’ingresso, e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi di paesi terzi, territori o zone autorizzati, compresi quelli relativi a pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Fatti sanitari alla base dell’intervento
La Commissione richiama due situazioni epidemiologiche recenti:
- nel Regno Unito è stato notificato un focolaio di HPAI sottotipo H5N5 nel pollame nella contea dello Yorkshire, confermato il 5 novembre 2024 mediante RT-PCR;
- negli Stati Uniti sono stati notificati sette focolai di HPAI sottotipo H5N1 nel pollame negli Stati della California e dell’Oregon, confermati tra il 24 ottobre 2024 e il 2 novembre 2024 mediante RT-PCR.
A seguito di tali eventi, le autorità veterinarie interessate hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e hanno applicato una politica di abbattimento totale per contenere la malattia. Le informazioni trasmesse dai due paesi sono state valutate dalla Commissione, che ha ritenuto necessario sospendere l’ingresso nell’Unione dalle zone colpite.
Modifiche agli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404
Il regolamento modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
Allegato V: pollame e materiale germinale di pollame
Nella parte 1, sezione B, vengono aggiunte nuove zone:
- per il Regno Unito, la zona GB-2.329, con data 5.11.2024;
- per gli Stati Uniti, le zone US-2.686, US-2.687, US-2.688, US-2.689, US-2.690, US-2.691 e US-2.692, con date di riferimento comprese tra il 24.10.2024 e il 2.11.2024.
Nella parte 2, le zone sono descritte territorialmente:
- GB-2.329: area nei pressi di Hornsea, East Riding of Yorkshire, Yorkshire, Inghilterra, corrispondente a un cerchio di raggio 10 km centrato sulle coordinate WGS84 N53.86 e W0.24;
- US-2.686: Oregon, Clackamas County, zona circolare di 10 km con punto nord alle coordinate 122.7154199°W 45.2437728°N;
- US-2.687: California, Tulare County, zona circolare di 10 km con punto nord alle coordinate 119.5174744°W 36.1371362°N;
- US-2.688: California, Kings County, zona circolare di 10 km con punto nord alle coordinate 119.6651141°W 36.2024680°N;
- US-2.689: California, Kings County, zona circolare di 10 km con punto nord alle coordinate 119.6936533°W 36.2163605°N;
- US-2.690: California, Kings County, zona circolare di 10 km con punto nord alle coordinate 119.7121260°W 36.2956547°N;
- US-2.691: California, Fresno County, zona circolare di 10 km con punto nord alle coordinate 119.8742469°W 36.6987976°N;
- US-2.692: California, Sacramento County, zona circolare di 10 km con punto nord alle coordinate 121.3495297°W 38.4882732°N.
Allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Nella parte 1, sezione B, vengono aggiunte le stesse zone del Regno Unito e degli Stati Uniti per la categoria delle carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Per il Regno Unito, la zona GB-2.329 è aggiunta con decorrenza 5.11.2024 e con la voce GBM per il medesimo giorno. Per gli Stati Uniti, le zone US-2.686-US-2.692 sono aggiunte con le rispettive date tra il 24.10.2024 e il 2.11.2024, e con le corrispondenti voci GBM nelle stesse date.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori importatori e per i professionisti che assistono filiere avicole e agroalimentari, il regolamento comporta l’esclusione temporanea dall’accesso al mercato UE delle merci provenienti dalle nuove zone colpite da HPAI. La verifica documentale e sanitaria deve quindi tenere conto delle zone di provenienza aggiornate negli allegati del regolamento (UE) 2021/404, in particolare per partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Entrata in vigore
Il regolamento è stato adottato l’11 novembre 2024, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di paesi e zone autorizzati
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati per aggiungere nuove zone soggette a restrizioni nel Regno Unito e negli Stati Uniti e, di conseguenza, escluderle dall’ingresso autorizzato nell’Unione per le categorie di prodotti interessate.
Misure relative al Regno Unito
Nell’allegato V, parte 1, sezione B, è aggiunta la zona GB-2.329 per il Regno Unito, con decorrenza 5.11.2024, in relazione alle partite di pollame e materiale germinale di pollame; nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, la stessa zona è inserita per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna, con indicazione anche della voce GBM e decorrenza 5.11.2024. Nella parte 2 dell’allegato V viene descritta la zona come area di 10 km di raggio attorno a Hornsea, East Riding of Yorkshire, Yorkshire, Inghilterra.
Misure relative agli Stati Uniti
Nell’allegato V sono aggiunte le zone US-2.686, US-2.687, US-2.688, US-2.689, US-2.690, US-2.691 e US-2.692, con date di riferimento tra il 24.10.2024 e il 2.11.2024, per le partite di pollame e materiale germinale di pollame; nell’allegato XIV sono aggiunte le corrispondenti zone per le carni fresche di pollame e selvaggina da penna, con decorrenze coincidenti. Le zone sono localizzate in Oregon e California e descritte come aree circolari di 10 km di raggio attorno ai punti geografici indicati.
Motivazione sanitaria e urgenza
La Commissione fonda la modifica sui focolai notificati dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, sulla creazione di zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e sulle misure di abbattimento totale adottate. In ragione del rischio sanitario, ritiene necessario sospendere l’ingresso dalle zone colpite e applicare le modifiche con urgenza.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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