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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2835

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2835 della Commissione, del 4 novembre 2024, che stabilisce modelli per gli obblighi in materia di relazioni di trasparenza per i prestatori di servizi intermediari e i fornitori di piattaforme online a norma del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R2835

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione adotta modelli standardizzati, in formato leggibile meccanicamente, per le relazioni di trasparenza richieste dal regolamento sui servizi digitali. I modelli riguardano sia dati quantitativi sia informazioni qualitative su ordini delle autorità, segnalazioni, moderazione di contenuti svolta di iniziativa, reclami interni, risoluzione extragiudiziale delle controversie, strumenti automatizzati e risorse umane dedicate alla moderazione. Sono inoltre fissate regole uniformi su periodi di comunicazione, pubblicazione entro due mesi, conservazione quinquennale e gestione delle versioni aggiornate.

Stabilisce modelli uniformi per le relazioni di trasparenza che prestatori di servizi intermediari e fornitori di piattaforme online/motori di ricerca online devono pubblicare ai sensi del regolamento sui servizi digitali.

Ambito di applicazione

Si applica ai prestatori di servizi intermediari, ai prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, ai fornitori di piattaforme online, ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) e ai fornitori di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (VLOSE), nell’ambito degli obblighi di relazione di trasparenza previsti dagli articoli 15, 24 e 42 del regolamento (UE) 2022/2065. Il regolamento disciplina forma, contenuto, formato di pubblicazione, tempi di pubblicazione, conservazione e aggiornamento delle relazioni; prevede un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2025 per l’allineamento dei cicli di comunicazione. Le microimprese e piccole imprese sono rilevanti in quanto, secondo il regolamento (UE) 2022/2065 richiamato nei considerando, possono essere esentate da taluni obblighi se non sono VLOP.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2835 della Commissione: modelli per le relazioni di trasparenza ai sensi del Digital Services Act

Il regolamento attua gli articoli 15, 24 e 42 del regolamento (UE) 2022/2065 stabilendo modelli uniformi per le relazioni di trasparenza da pubblicare da parte dei prestatori di servizi intermediari, dei provider di memorizzazione, delle piattaforme online e dei servizi di ricerca online di dimensioni molto grandi. La finalità, esplicitata nei considerando, è assicurare trasparenza, responsabilità, comparabilità e leggibilità meccanica delle informazioni sulla moderazione dei contenuti e sugli interventi connessi.

Ambito soggettivo e finalità

Il regolamento si applica ai soggetti tenuti a pubblicare relazioni di trasparenza ai sensi del regolamento sui servizi digitali: prestatori di servizi intermediari, prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, fornitori di piattaforme online, VLOP e VLOSE. I considerando sottolineano che gli obblighi devono essere proporzionati al tipo e alle dimensioni del servizio, e che le micro e piccole imprese possono beneficiare dell’esenzione prevista dal regolamento (UE) 2022/2065, salvo il caso delle piattaforme online di dimensioni molto grandi.

Modelli obbligatori e struttura della relazione

L’articolo 1 impone l’uso dei modelli dell’allegato I, in versione CSV o XLSX, per adempiere agli obblighi di relazione di trasparenza. L’allegato I contiene un modello quantitativo, articolato in più sezioni, e un modello qualitativo; l’allegato II fornisce le istruzioni di compilazione. Le relazioni devono essere pubblicate per ciascun servizio offerto e sono considerate incomplete se manca uno dei due modelli o parte di essi, salvo giustificazione specifica e obiettiva.

Contenuti del modello quantitativo

Il modello quantitativo richiede la comunicazione, in forma standardizzata e meccanicamente leggibile, dei principali flussi di moderazione e enforcement. Tra i dati richiesti figurano:

  • ordini ricevuti dalle autorità degli Stati membri di contrastare contenuti illegali o di fornire informazioni, con classificazione per categoria di contenuto, Stato membro emittente e tempi medi di ricezione/dare seguito in ore;
  • segnalazioni ricevute tramite il meccanismo notice and action ex articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065, anche da segnalatori attendibili, con indicazione del numero di segnalazioni, del numero di contenuti segnalati e del tempo mediano di intervento;
  • misure adottate di propria iniziativa, distinguendo tra contenuti illegali e violazioni delle condizioni generali, nonché tra diversi tipi di restrizione (rimozione, disabilitazione, retrocessione, restrizioni per età, limitazioni dell’interazione, etichettatura, sospensione/cessazione del servizio o dell’account, restrizioni sui pagamenti);
  • reclami interni, controversie davanti agli organismi di risoluzione extragiudiziale, esiti delle decisioni e percentuale di esecuzione delle decisioni di revoca o revoca parziale;
  • sospensioni imposte ai recidivi in risposta a contenuti manifestamente illegali, segnalazioni manifestamente infondate o reclami manifestamente infondati;
  • uso di strumenti automatizzati per la moderazione dei contenuti, con numeri, indicatori di accuratezza, precisione e recupero, anche ripartiti per lingua ufficiale quando richiesto;
  • per i VLOP, numero di moderatori interni/esterni, numero di moderatori con competenze linguistiche sufficienti e loro ripartizione linguistica;
  • per VLOP e VLOSE, numero medio mensile di destinatari attivi del servizio per ciascuno Stato membro.

Contenuto del modello qualitativo

Il modello qualitativo integra i dati numerici con una descrizione testuale delle politiche e delle pratiche di moderazione. Devono essere indicate la sintesi delle attività di moderazione avviate di propria iniziativa, le informazioni significative e comprensibili sulle metodologie di rilevazione e sugli effetti del contenuto illecito/incompatibile, la descrizione degli strumenti automatizzati e dei loro parametri, le finalità precise del loro impiego e le garanzie applicate. Per i VLOP devono inoltre essere descritte la struttura di governance della moderazione, le qualifiche del personale, la formazione e il sostegno fornito, nonché la metodologia di calcolo delle risorse umane dedicate.

Regole tecniche di compilazione e categorie

L’allegato II stabilisce regole operative dettagliate: se una riga non è applicabile va lasciata in bianco; se è applicabile ma il valore è zero va indicato "0". Le categorie di contenuti illegali e incompatibili sono predefinite e numerate da 1 a 17, con sottocategorie e possibilità di usare campi "keyword_other" per ulteriori specificazioni, ma senza introdurre nuove categorie di alto livello. È disciplinato anche l’uso delle categorie "non specificato dall’autorità pubblica" e "non specificato dal notificante" nei casi consentiti.

Formato, tempistiche e periodo transitorio

Le relazioni devono essere in formato CSV leggibile meccanicamente, conforme alla norma RFC 4180 e codifica UTF-8; la Commissione rende disponibili anche i file XLSX. Le relazioni vanno pubblicate entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento. Il regolamento contiene un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2025 per allineare i cicli annuali dei prestatori intermedi, dei provider di memorizzazione e delle piattaforme online ai cicli semestrali dei VLOP/VLOSE. Dal 1o luglio 2025 i soggetti interessati devono iniziare a usare i modelli dell’allegato I per i periodi di rendicontazione previsti; il primo ciclo completo armonizzato annuale per i soggetti non VLOP/VLOSE copre il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2026.

Conservazione, versioni aggiornate e accesso pubblico

Le relazioni di trasparenza devono essere conservate per almeno cinque anni dalla pubblicazione e rimanere pubblicamente accessibili per tutto tale periodo, incluse le versioni aggiornate. Le versioni successive possono essere pubblicate per correggere errori, incoerenze o per modifiche metodologiche, ma devono essere chiaramente marcate come aggiornamenti, indicare le modifiche apportate e la data delle correzioni.

Aspetti specifici per VLOP e VLOSE

Per i servizi di dimensioni molto grandi, il regolamento attribuisce particolare rilievo alla trasparenza sulle risorse umane e sulle competenze linguistiche, nonché sul numero medio mensile di destinatari attivi per Stato membro. Per le competenze linguistiche, l’allegato II precisa che il livello minimo di sufficienza corrisponde al B2 del QCER nella categoria "Comprensione".

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Adozione dei modelli di relazione di trasparenza

Per adempiere agli obblighi di cui agli articoli 15, 24 e 42 del regolamento (UE) 2022/2065, i soggetti interessati devono usare i modelli contenuti nell’allegato I, nelle versioni CSV o XLSX, e compilarli secondo le istruzioni dell’allegato II.

Formato e pubblicazione delle relazioni

Le relazioni devono essere pubblicate in formato leggibile meccanicamente e facilmente accessibile; il regolamento impone l’uso del formato CSV conforme a RFC 4180 e codifica UTF-8, mentre la Commissione mette a disposizione online anche le versioni CSV e XLSX dei modelli.

Periodi di comunicazione e termine di pubblicazione

Per prestatori di servizi intermediari, prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni e fornitori di piattaforme online il periodo è annuale dal 1o gennaio al 31 dicembre; per VLOP e VLOSE è semestrale, dal 1o gennaio al 30 giugno e dal 1o luglio al 31 dicembre. Le relazioni devono essere pubblicate entro due mesi dalla fine di ciascun periodo.

Regime transitorio fino al 31 dicembre 2025

Per allineare i cicli di rendicontazione, il primo uso pienamente armonizzato dei modelli decorre dal 1o luglio 2025 per prestatori di servizi intermediari, prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni e fornitori di piattaforme online; per VLOP e VLOSE il primo ciclo coperto dai modelli dell’allegato I è quello dal 1o luglio al 31 dicembre 2025. Il periodo transitorio si conclude il 31 dicembre 2025, e dal 1o gennaio 2026 si applica il ciclo armonizzato completo.

Periodo di conservazione e accessibilità pubblica

Le relazioni di trasparenza devono essere conservate per almeno cinque anni dopo la pubblicazione e restare accessibili al pubblico per tutto il periodo di conservazione; ciò vale anche per tutte le versioni successive pubblicate.

Aggiornamenti delle relazioni già pubblicate

È consentita la pubblicazione di versioni aggiornate per correggere inesattezze, errori o modifiche metodologiche. Ogni versione deve essere chiaramente identificata, con evidenza delle modifiche, motivazione dell’aggiornamento e data delle correzioni.

Contenuto dei modelli quantitativi

Il modello quantitativo copre, tra l’altro, ordini degli Stati membri di contrastare contenuti illegali o di fornire informazioni, segnalazioni ex articolo 16, azioni intraprese in base alle segnalazioni, moderazione di propria iniziativa, meccanismi interni di reclamo, organismi di risoluzione extragiudiziale, sospensioni ai recidivi, uso di strumenti automatizzati, indicatori di accuratezza, risorse umane dedicate alla moderazione e numero medio mensile di destinatari attivi per Stato membro per VLOP/VLOSE.

Contenuto del modello qualitativo

Il modello qualitativo richiede sintesi delle attività di moderazione di propria iniziativa, descrizione dei metodi e delle finalità degli strumenti automatizzati, garanzie applicate, struttura di governance della moderazione e, per i VLOP, qualifiche, formazione e sostegno del personale di moderazione, nonché metodologia di calcolo delle risorse umane impiegate.

Istruzioni su categorie, lingue e indicatori

L’allegato II disciplina il funzionamento dei modelli, le categorie di contenuti illegali/incompatibili, le regole per evitare doppi conteggi, l’uso di righe "keyword_other", il criterio di lingua prevalente per gli indicatori, le modalità di indicazione di numeri interi o percentuali e la misura del tempo in ore. Per i VLOP, le competenze linguistiche sufficienti corrispondono almeno al livello B2 del QCER.

Come è indicizzato

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