Regolamento (UE) 2024/2890
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2890 della Commissione, dell’11 novembre 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’iscrizione di una specialità tradizionale garantita nel registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione Seneno meso (STG)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione iscrive la denominazione "Seneno meso" come specialità tradizionale garantita (STG) nel registro dell’Unione. La Commissione rileva che la domanda, presentata dalla Slovenia, era stata pubblicata e che non è stata proposta alcuna opposizione nei termini previsti dalla nuova disciplina di cui al regolamento (UE) 2024/1143. L’atto ha portata puntuale e si limita a disporre la registrazione della denominazione e l’entrata in vigore ordinaria del regolamento.
Iscrizione della specialità tradizionale garantita "Seneno meso" nel registro dell’Unione delle STG.
Ambito di applicazione
Si applica alla specialità tradizionale garantita "Seneno meso" oggetto di domanda di registrazione presentata dalla Slovenia e già pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. Produce effetti in tutti gli Stati membri in quanto regolamento di esecuzione della Commissione, direttamente applicabile; non introduce un regime generale per altre STG, ma riguarda esclusivamente l’iscrizione della specifica denominazione nel registro unionale. È rilevante nel quadro della normativa sulle specialità tradizionali garantite di cui al regolamento (UE) 2024/1143, con richiamo alla procedura di opposizione prevista da tale regolamento.
Iscrizione della specialità tradizionale garantita "Seneno meso"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2890 della Commissione dà attuazione alla disciplina unionale sulle specialità tradizionali garantite, disponendo la registrazione della denominazione "Seneno meso" nel relativo registro dell’Unione. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che ha sostituito il previgente regolamento (UE) n. 1151/2012 per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Contesto normativo e procedurale
La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Slovenia ed era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143. È inoltre evidenziato che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 61 del regolamento (UE) 2024/1143, disposizione resa applicabile alla domanda dall’articolo 90, paragrafo 6, del medesimo regolamento. In assenza di opposizioni, la registrazione viene ritenuta opportuna.
Effetto normativo principale
L’articolo 1 stabilisce in modo diretto l’iscrizione di "Seneno meso" nel registro delle STG di cui all’articolo 65 del regolamento (UE) 2024/1143. L’atto non disciplina requisiti tecnici ulteriori, né contiene condizioni particolari d’uso della denominazione nel testo pubblicato; la sua funzione è essenzialmente costitutiva della registrazione a livello unionale.
Entrata in vigore e portata vincolante
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sull’inquadramento della denominazione nel sistema delle STG dell’Unione.
Disposizioni principali
Iscrizione nel registro delle STG
L’articolo 1 dispone l’iscrizione della specialità tradizionale garantita "Seneno meso" nel registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione di cui all’articolo 65 del regolamento (UE) 2024/1143.
Presupposti procedurali dell’iscrizione
Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione era stata presentata dalla Slovenia e pubblicata prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143; inoltre non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 61 del medesimo regolamento, applicabile alla domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 6.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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