Cassazione Penale, Sentenza n. 30951/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di norme processuali: il giudizio di primo grado era stato rinviato all'11/03/2020 (o 31/03/2020 secondo i verbali) e poi interessato dalla sospensione delle udienze per l'emergenza Covid-19. La difesa di fiducia non ricevette alcuna comunicazione del rinvio/nuova data (art. 83, commi 13 e 14, d.l. n. 18/2020), il processo riprese senza che l'imputata o il difensore fossero stati avvisati e la sentenza venne pronunciata senza che la difesa ne avesse notizia fino a mesi dopo. Il processo proseguì con un sostituto nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p. senza che fosse stata rispettata la disciplina eccezionale di comunicazione, con conseguente lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: è accertata l'omessa comunicazione del rinvio al difensore di fiducia in violazione dell'art. 83, commi 13 e 14, del d.l. n. 18/2020; la circostanza non è stata adeguatamente giustificata dai verbali di causa e il processo è proseguito irregolarmente con sostituto nominato ai sensi dell'art. 97 c.p.p. La lesione del diritto di difesa ha determinato la nullità delle sentenze di primo e secondo grado. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza del Tribunale di Napoli del 20/10/2020 e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma sostanziale in base alla quale l'imputata era stata condannata in primo grado; citata come riferimento al reato oggetto del processo
art. 83, commi 13 e 14, d.l. n. 18 del 2020
Norma emergenziale che disciplina le comunicazioni processuali durante la sospensione delle udienze per Covid-19: richiede specifiche modalità di avviso al difensore di fiducia; la sua violazione ha prodotto nullità per lesione del diritto di difesa
art. 148 cod. proc. pen.
Richiamata come disposizione derogata dalla disciplina emergenziale; concerne le modalità ordinarie di celebrazione delle udienze e comunicazione
art. 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012
Norma richiamata nella valutazione della disciplina eccezionale che estendeva all'imputato la disciplina delle comunicazioni telematiche, ma la sua applicazione non esclude l'obbligo di effettiva informazione al difensore di fiducia
art. 97 cod. proc. pen.
Consente la nomina di un difensore d'ufficio o sostituto; la Corte ha ritenuto irregolare il proseguimento del processo con un sostituto senza che fossero rispettate le garanzie di comunicazione previste dalla disciplina emergenziale
Massime di principio
- In presenza di sospensioni o misure emergenziali (es. Covid-19) le disposizioni speciali sulle comunicazioni processuali devono essere rigorosamente rispettate: la comunicazione al difensore di fiducia tramite PEC è ammessa ma non può essere omessa senza invalidare gli atti.
- L'assenza di avviso al difensore di fiducia circa il rinvio o la ripresa dell'udienza costituisce lesione del diritto di difesa e può determinare la nullità della sentenza.
- Non è lecito presumere l'effettiva conoscenza da parte della difesa o ritenere assolta l'obbligazione di comunicazione facendo affidamento sul comportamento di un eventuale difensore d'ufficio sostitutivo, se la nomina/procedura non è stata regolarmente eseguita.
- Le corti devono verificare i verbali e le comunicazioni agli atti: affermazioni difformi nelle motivazioni della corte che non trovano riscontro nei verbali non superano l'irregolarità dell'omessa comunicazione.
- Se la violazione processuale è tale da ledere in modo irreparabile il diritto di difesa, la Cassazione può annullare senza rinvio; in altri casi potrebbe disporre il rinvio per il nuovo esame.
- Quando si utilizzano strumenti telematici per le notificazioni, occorre accertare che la comunicazione sia stata effettivamente ricevuta dal difensore di fiducia iscritto e che non vi siano state interruzioni o omissioni che possano pregiudicare l'efficacia della difesa.
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