Sentenza del 24/02/2017 n. 1638 - Comm. Trib. Prov. Milano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento relativa alle imposte dirette e all'IVA per l'anno 2011. La controversia riguardava principalmente il disconoscimento del credito d'imposta per le imposte pagate in Brasile sulle royalties, ritenute dall'Ufficio riferibili a un diverso periodo d'imposta e comunque non adeguatamente provate quanto alla loro definitività. La società ha inoltre contestato la notifica della cartella tramite PEC, sostenendo l'assenza dell'originale dell'atto, dell'attestazione di conformità e della relata di notifica, nonché la motivazione per relationem.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che la società avesse dimostrato documentalmente, mediante il documento n. 12 e la relativa traduzione, il pagamento definitivo delle imposte in Brasile entro il termine rilevante, indicando fattura, aliquota, imponibile e ritenuta. Ha inoltre ritenuto valida, in astratto, la motivazione per relationem ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, purché l'atto richiamato sia indicato e reso disponibile. Tuttavia, ha ritenuto nulla la notifica della cartella tramite PEC perché il messaggio conteneva solo una copia priva di attestazione di conformità e non offriva, secondo il Collegio, garanzie equivalenti alla notifica cartacea. La cartella è stata quindi annullata e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese processuali, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973
controllo formale della dichiarazione
La sentenza richiama la procedura di controllo formale, ritenendo che essa non consenta all'Ufficio di effettuare un controllo sostanziale o reddituale completo ai fini del riconoscimento del credito per imposte estere, se non nei limiti della verifica documentale.
Art. 3 della legge n. 241/1990
motivazione per relationem
La motivazione di un provvedimento può rinviare ad altri atti, purché questi siano indicati e siano concretamente accessibili all'interessato, che deve poterli visionare, ottenere in copia o chiederne la produzione in giudizio.
Norme sulla notificazione degli atti tributari tramite PEC
Secondo la decisione, la notifica tramite PEC è nulla quando il messaggio contiene soltanto una copia dell'atto priva di attestazione di conformità e non fornisce garanzie sufficienti sull'originalità e sulla consegna dell'atto. Questa interpretazione riflette il quadro normativo e giurisprudenziale considerato dalla Commissione alla data della pronuncia.
Consiglio di Stato, sentenza n. 1537/2015
È richiamata a sostegno della validità della motivazione per relationem, quando l'atto richiamato sia indicato e reso disponibile al destinatario.
Massime di principio
- Per ottenere il credito d'imposta per imposte pagate all'estero è essenziale produrre documentazione completa, tradotta ove necessario, che dimostri l'ammontare del reddito estero, l'imposta trattenuta o versata e soprattutto la sua definitività entro il termine previsto per la dichiarazione italiana.
- Nel controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 l'Amministrazione può verificare la documentazione, ma la controversia può richiedere una valutazione sostanziale quando il riconoscimento del credito dipende da elementi reddituali o dalla definitività dell'imposta estera.
- La motivazione per relationem non è automaticamente illegittima: è generalmente sufficiente che l'atto richiamato sia identificato e concretamente accessibile al contribuente.
- La validità della notifica via PEC dipende dal rispetto delle formalità previste dalla disciplina applicabile al momento della notifica, inclusi formato dell'atto, attestazione di conformità, firma e prova della consegna. Un vizio documentale può comportare la nullità della notifica e, se non sanato, dell'atto impugnato.
- Quando il giudice individua un vizio assorbente, come l'irregolarità della notifica, può accogliere il ricorso senza esaminare tutte le ulteriori contestazioni di merito.
- La decisione riguarda una specifica pronuncia e non implica che ogni notifica PEC o ogni diniego di credito d'imposta sia illegittimo: occorre verificare la normativa vigente, la data della notifica e la documentazione effettivamente prodotta.
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