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Sentenza

Sentenza del 24/02/2017 n. 1638 - Comm. Trib. Prov. Milano

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento relativa alle imposte dirette e all'IVA per l'anno 2011. La controversia riguardava principalmente il disconoscimento del credito d'imposta per le imposte pagate in Brasile sulle royalties, ritenute dall'Ufficio riferibili a un diverso periodo d'imposta e comunque non adeguatamente provate quanto alla loro definitività. La società ha inoltre contestato la notifica della cartella tramite PEC, sostenendo l'assenza dell'originale dell'atto, dell'attestazione di conformità e della relata di notifica, nonché la motivazione per relationem.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ritenuto che la società avesse dimostrato documentalmente, mediante il documento n. 12 e la relativa traduzione, il pagamento definitivo delle imposte in Brasile entro il termine rilevante, indicando fattura, aliquota, imponibile e ritenuta. Ha inoltre ritenuto valida, in astratto, la motivazione per relationem ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, purché l'atto richiamato sia indicato e reso disponibile. Tuttavia, ha ritenuto nulla la notifica della cartella tramite PEC perché il messaggio conteneva solo una copia priva di attestazione di conformità e non offriva, secondo il Collegio, garanzie equivalenti alla notifica cartacea. La cartella è stata quindi annullata e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese processuali, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973

    controllo formale della dichiarazione

    La sentenza richiama la procedura di controllo formale, ritenendo che essa non consenta all'Ufficio di effettuare un controllo sostanziale o reddituale completo ai fini del riconoscimento del credito per imposte estere, se non nei limiti della verifica documentale.

  • Art. 3 della legge n. 241/1990

    motivazione per relationem

    La motivazione di un provvedimento può rinviare ad altri atti, purché questi siano indicati e siano concretamente accessibili all'interessato, che deve poterli visionare, ottenere in copia o chiederne la produzione in giudizio.

  • Norme sulla notificazione degli atti tributari tramite PEC

    Secondo la decisione, la notifica tramite PEC è nulla quando il messaggio contiene soltanto una copia dell'atto priva di attestazione di conformità e non fornisce garanzie sufficienti sull'originalità e sulla consegna dell'atto. Questa interpretazione riflette il quadro normativo e giurisprudenziale considerato dalla Commissione alla data della pronuncia.

  • Consiglio di Stato, sentenza n. 1537/2015

    È richiamata a sostegno della validità della motivazione per relationem, quando l'atto richiamato sia indicato e reso disponibile al destinatario.

Massime di principio

  • Per ottenere il credito d'imposta per imposte pagate all'estero è essenziale produrre documentazione completa, tradotta ove necessario, che dimostri l'ammontare del reddito estero, l'imposta trattenuta o versata e soprattutto la sua definitività entro il termine previsto per la dichiarazione italiana.
  • Nel controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 l'Amministrazione può verificare la documentazione, ma la controversia può richiedere una valutazione sostanziale quando il riconoscimento del credito dipende da elementi reddituali o dalla definitività dell'imposta estera.
  • La motivazione per relationem non è automaticamente illegittima: è generalmente sufficiente che l'atto richiamato sia identificato e concretamente accessibile al contribuente.
  • La validità della notifica via PEC dipende dal rispetto delle formalità previste dalla disciplina applicabile al momento della notifica, inclusi formato dell'atto, attestazione di conformità, firma e prova della consegna. Un vizio documentale può comportare la nullità della notifica e, se non sanato, dell'atto impugnato.
  • Quando il giudice individua un vizio assorbente, come l'irregolarità della notifica, può accogliere il ricorso senza esaminare tutte le ulteriori contestazioni di merito.
  • La decisione riguarda una specifica pronuncia e non implica che ogni notifica PEC o ogni diniego di credito d'imposta sia illegittimo: occorre verificare la normativa vigente, la data della notifica e la documentazione effettivamente prodotta.

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