Cassazione Penale, Sentenza n. 27900/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati per accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.) in relazione alla modifica dell'indirizzo e-mail associato a un account Dropbox creato dai dipendenti (Bolsoni e Redolfi) mentre prestavano servizio per Strabla snc, modifica che avrebbe impedito l'accesso al titolare (Strabla). In cassazione i ricorrenti hanno contestato (1) la proprietà/disponibilità esclusiva dello spazio Dropbox (sostengono fosse un account personale creato da Bolsoni come "free" e non un account aziendale), (2) l'assenza dell'elemento soggettivo della sottrazione o della volontà di ledere il titolare (art. 43 c.p.), e (3) la responsabilità concorrente del Redolfi (art. 110 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e ha annullato con rinvio la sentenza impugnata. Pur riconoscendo che il servizio Dropbox costituisce un "domicilio informatico" tutelato dall'art. 615-ter c.p. e richiamando i principi interpretativi della giurisprudenza (accesso abusivo anche quando compiuto da soggetto abilitato che oltrepassi limiti o condizioni imposte dal titolare), la Suprema Corte ha ritenuto che i giudici di merito non abbiano sufficientemente valutato e motivato chi fosse effettivamente titolare o avente diritto esclusivo sull'account (elemento decisivo per stabilire se la modifica delle credenziali integrasse accesso abusivo contro la volontà del titolare). Per tali ragioni la sentenza è stata annullata e il processo rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 615-ter c.p.
La Corte conferma che il reato tutela il "domicilio informatico" e si integra sia quando accede un non abilitato sia quando un soggetto abilitato viola le condizioni e i limiti imposti dal titolare o opera per fini ontologicamente estranei; non rilevano gli scopi soggettivi se l'accesso è contro la volontà del titolare
Legge n. 547/1993
Richiamata come fonte che ha introdotto l'art. 615-ter nel codice penale e che ispira la tutela del domicilio informatico alla stregua del domicilio materiale
art. 635-quater c.p.
Citata come imputazione originaria riqualificata in art. 615-ter; contestazione iniziale relativa a danneggiamento e/o altre condotte informatiche successivamente ricondotte all'accesso abusivo
art. 43 c.p.
Richiamato dai ricorrenti in ordine all'elemento soggettivo (volontà di sottrarre o ledere il titolare); la Corte ha ritenuto che tale profilo non fosse decisivo senza prima risolvere la questione di chi avesse la disponibilità dell'account
art. 110 c.p.
Invocato con riferimento alla responsabilità per concorso di persone; la Corte ha ritenuto carente la motivazione rispetto all'attribuzione di responsabilità concorrente al Redolfi
Massime di principio
- Per configurare l'accesso abusivo (art. 615-ter) non è sufficiente che un ex-dipendente cambi credenziali: va accertato se il sistema/account fosse di pertinenza esclusiva del datore di lavoro, in compartecipazione o di proprietà personale del dipendente; la titolarità e la disciplina d'uso concreta (es. account "free" vs "business", approvazione/integrazione nel sistema aziendale, conoscenza delle credenziali da parte del datore) sono fattori decisivi
- Se un soggetto ha le credenziali in virtù del rapporto di lavoro, l'eventuale modifica o trattenimento dell'accesso può costituire accesso abusivo solo se atteggiato contro la volontà del titolare del diritto di esclusione o in violazione delle condizioni e limiti d'uso imposti dal titolare
- La mera gestione o creazione tecnica dell'account da parte del dipendente non implica automaticamente che l'account sia di sua esclusiva pertinenza: occorre valutare elementi fattuali (tipo di account, uso operativo in azienda, approvazione formale/consuetudine, integrazione nei processi aziendali, trasferimenti di dati)
- La prova dell'elemento soggettivo (intenzione di sottrarre o impedire l'uso al titolare) richiede elementi concreti, come la migrazione di dati, l'uso dei file a vantaggio della nuova attività o l'effettiva impedizione all'accesso del titolare; l'assenza di trasferimento automatico di file può essere rilevante a favore dell'imputato
- Nelle ipotesi di account condivisi o usati congiuntamente, la cessazione del rapporto di lavoro e la creazione di nuova società non determinano automaticamente il diritto del dipendente di modificare credenziali o escludere il precedente titolare: è necessaria una valutazione caso per caso
- In fase giudiziaria è essenziale che la motivazione di merito affronti in modo chiaro la titolarità dell'account e la disciplina d'uso concreta; se la valutazione fattuale è carente la Cassazione può annullare e rinviare
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