Cassazione Penale, Ordinanza n. 04504/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la responsabilità penale e il trattamento sanzionatorio per il delitto di riciclaggio. I motivi primo, secondo, terzo e quinto ripropongono in modo generico censure già formulate in appello e disattese: la difesa contesta la ricostruzione della proprietà e della disponibilità del veicolo Fiat Iveco, sostenendo in sostanza che il mezzo potesse essere stato riparato dal dipendente con parti provenienti dal furgone rubato all'insaputa dell'imputato; inoltre deduce, con riferimento alla sentenza di merito, l'erronea esclusione dell'attenuante speciale prevista per il fatto di lieve entità e la correlata configurabilità dell'aggravante per furto su bene esposto alla pubblica fede. Il quarto motivo censura invece il giudizio di bilanciamento delle circostanze e prospetta l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p. nella parte in cui impedisce di ritenere prevalenti le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto aspecifici i primi quattro/cinque motivi nella parte in cui si limitavano a reiterare doglianze già esaminate e respinte dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta congrua e immune da vizi logici o giuridici. In particolare, ha osservato che la sentenza di appello aveva adeguatamente motivato sulla proprietà del furgone in capo all'imputato, sulla natura meramente dipendente dell'utilizzatore del mezzo, sull'inverosimiglianza dell'ipotesi di riparazioni effettuate all'insaputa del titolare, sulla diversa epoca di produzione e immatricolazione dei veicoli e sull'esclusione dell'attenuante speciale, richiamando la denuncia di furto e la circostanza che il mezzo era parcheggiato in area pubblica. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo sulla recidiva e sul bilanciamento, in quanto la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p. è già stata dichiarata manifestamente infondata dalla giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648-bis, comma 3, c.p.
viene richiamato per escludere l'attenuante speciale relativa al fatto di lieve entità, sulla base delle risultanze fattuali ritenute incompatibili con tale qualificazione.
art. 625, comma 1, n. 7, c.p.
viene richiamato come aggravante ritenuta configurabile in relazione al furto del mezzo lasciato in area pubblica.
art. 69, comma 4, c.p.
è ritenuto conforme a Costituzione il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, come disciplina derogatoria non irragionevole del bilanciamento.
art. 99, comma 4, c.p.
indica la recidiva reiterata, rispetto alla quale non possono prevalere le attenuanti generiche per effetto del divieto di bilanciamento di cui all'art. 69, comma 4, c.p.
artt. 3, 25 e 27 Cost.
sono evocati solo con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, c.p., ritenuta manifestamente infondata.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, in modo generico e non specifico, censure già formulate in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione di una diversa lettura dei fatti non è sufficiente a fondare il ricorso se la sentenza di merito ha già fornito una motivazione ampia, logica e coerente sulle circostanze decisive della decisione.
- La questione di legittimità costituzionale del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata è manifestamente infondata, poiché l'art. 69, comma 4, c.p. opera come disciplina derogatoria del bilanciamento e non presenta profili di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
- Ai fini della qualificazione del fatto e della valutazione dell'attenuante speciale richiamata, il giudice può valorizzare elementi oggettivi quali la diversa epoca di produzione del bene, la sua provenienza e le modalità dell'asportazione, purché la motivazione dia conto in modo completo della ricostruzione fattuale.
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