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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34747/2024 del 28/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

Un comune aveva chiesto l’insinuazione al passivo di un fallimento per crediti ICI/IMU e relative sanzioni. In un primo tempo il credito era stato ammesso con riserva, perché gli avvisi di accertamento erano stati impugnati in sede tributaria. La lite di merito è nata dopo che il giudizio tributario si è concluso con sentenza passata in giudicato: il giudice tributario ha determinato il valore degli immobili e ha affermato che le sanzioni andavano ricalcolate secondo il cumulo giuridico ex art. 12 d.lgs. 472/1997, senza però indicarne l’importo numerico finale. Il comune, preso atto del giudicato, ha chiesto al giudice delegato di sciogliere la riserva e di ammettere un importo per sanzioni molto più elevato di quello poi riconosciuto dal giudice delegato. Il curatore ha contestato la rideterminazione del quantum sanzionatorio, sostenendo che il giudice fallimentare non potesse calcolarlo autonomamente e che la quantificazione spettasse all’ente impositore. Il tribunale ha rigettato l’opposizione del comune, ritenendo che il giudice delegato non potesse procedere a una autonoma quantificazione e che, tuttavia, il decreto fosse da confermare quanto alla tempestività dell’opposizione. In cassazione il comune ha denunciato: 1) violazione degli artt. 35 d.lgs. 546/1992 e 279 c.p.c., sostenendo che il giudicato tributario consentiva il calcolo automatico delle sanzioni e non richiedeva un ricorso per cassazione; 2) violazione degli artt. 16, 18, 19 e 70 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la quantificazione spettasse esclusivamente al comune e che l’eventuale contestazione dovesse avvenire in sede tributaria, anche tramite giudizio di ottemperanza; 3) violazione dell’art. 12 d.lgs. 472/1997, sostenendo che dal giudicato tributario si poteva ricavare il criterio di calcolo e che il comune aveva correttamente applicato la maggiorazione fino al triplo partendo dalla sanzione base. Il fallimento ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato sulla tempestività dell’opposizione, invocando la disciplina speciale dell’art. 88 d.P.R. 602/1973. La Cassazione ha accolto i motivi principali del comune, ritenendo che il giudicato tributario aveva fissato i presupposti sostanziali necessari per la quantificazione e che il giudice delegato poteva/ammetteva il credito applicando tali criteri; ha però respinto il ricorso incidentale del fallimento, confermando che, quando il decreto di scioglimento della riserva decide su questioni non coperte dalla precedente ammissione, il rimedio è l’opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall. e non il reclamo ex art. 26 l.fall.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale del comune, cassando il decreto impugnato nella parte in cui aveva escluso la possibilità di ammettere le sanzioni secondo la quantificazione operata dal comune e nella parte in cui aveva ritenuto necessario un ricorso per cassazione avverso la sentenza tributaria; ha rigettato il ricorso incidentale del fallimento. La decisione è stata quindi cassata con rinvio, perché il giudice di merito dovrà riesaminare la domanda di ammissione delle sanzioni attenendosi ai principi affermati in tema di giudicato tributario, cumulo giuridico e poteri del giudice delegato nella fase di scioglimento della riserva. La Corte ha inoltre ribadito che, nel caso di provvedimento di scioglimento della riserva con contenuto decisorio su questioni non coperte dall’ammissione iniziale, il mezzo di impugnazione è l’opposizione allo stato passivo nei termini ordinari.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 472/1997

    Per plurime violazioni tributarie della stessa indole relative a più annualità si applica la continuazione attenuata: un’unica sanzione pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo. La quantificazione concreta richiede però l’individuazione corretta della base di calcolo e del bene/valore accertato.

  • art. 16 d.lgs. 472/1997

    Le sanzioni tributarie sono irrogate dall’ufficio o dall’ente competente all’accertamento del tributo; nel caso di ICI e IMU, il soggetto legittimato è il Comune.

  • art. 18 d.lgs. 472/1997

    Il soggetto passivo può impugnare l’atto di irrogazione delle sanzioni dinanzi al giudice tributario.

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    L’atto di irrogazione delle sanzioni è tra quelli impugnabili davanti al giudice tributario.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    Richiamato quale termine per impugnare il provvedimento sanzionatorio innanzi al giudice tributario.

  • art. 35 d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario il giudice, quando la pretesa è solo parzialmente infondata, non deve limitarsi all’annullamento ma deve quantificare correttamente la pretesa entro i limiti del petitum.

  • art. 70 d.lgs. 546/1992

    Il giudizio di ottemperanza è il rimedio per ottenere l’esatta esecuzione del giudicato tributario.

  • art. 279 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 35 d.lgs. 546/1992 per sostenere la natura decisoria e sostitutiva della pronuncia tributaria.

  • art. 113-bis l.fall.

    Quando si verifica l’evento che determina l’accoglimento della domanda con riserva, il giudice delegato modifica lo stato passivo e dispone che la domanda si intende definitivamente accolta; il provvedimento può avere contenuto decisorio e, in tal caso, si impugna con opposizione allo stato passivo.

  • art. 98 l.fall.

    L’opposizione allo stato passivo è il rimedio del creditore quando la domanda è accolta solo in parte o respinta; si applica anche al decreto di scioglimento della riserva se esso decide questioni non coperte dall’ammissione originaria.

  • art. 99 l.fall.

    Stabilisce il termine di trenta giorni per l’opposizione allo stato passivo.

  • art. 26 l.fall.

    Il reclamo è il rimedio per i vizi di legittimità del decreto di scioglimento della riserva quando esso non decide nuove questioni di merito.

  • art. 88 d.P.R. 602/1973

    Disciplina speciale del credito tributario ammesso con riserva e del reclamo contro il decreto di scioglimento; rileva però solo nei casi in cui il provvedimento non contenga una nuova decisione di merito.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato fa stato tra le parti e vincola la successiva determinazione del rapporto obbligatorio nelle parti già accertate.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per affermare i poteri del giudice tributario nel valutare i fatti e le prove ai fini della quantificazione della pretesa.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per la valutazione delle prove nel processo tributario.

  • art. 14 d.lgs. 504/1992

    Richiamato come fonte del potere sanzionatorio in materia ICI.

  • art. 9, comma 7, d.lgs. 34/2011

    Richiamato per il rinvio alla disciplina sanzionatoria in materia IMU.

  • art. 13, comma 1, d.lgs. 201/2011

    Richiamato quale norma di collegamento alla disciplina sanzionatoria IMU.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, quando la sentenza passata in giudicato accerta il presupposto impositivo e indica il criterio di quantificazione delle sanzioni, il rapporto obbligatorio tra ente impositore e contribuente resta vincolato al giudicato, che deve essere eseguito secondo la regula iuris in esso contenuta.
  • Per le violazioni ICI/IMU plurime e omogenee, le sanzioni sono soggette al regime della continuazione attenuata di cui all’art. 12 d.lgs. 472/1997, con applicazione di un’unica sanzione aumentata dalla metà al triplo, ma la misura concreta richiede la corretta individuazione della base di calcolo fissata dal giudicato o dall’atto impositivo.
  • Quando il giudice tributario, in una decisione di merito, sostituisce la propria valutazione all’atto impugnato e definisce il valore imponibile, tale accertamento condiziona anche il successivo ricalcolo delle sanzioni: non è necessario un ulteriore ricorso per cassazione se il giudicato fornisce i criteri sostanziali per la liquidazione.
  • Il giudice delegato, nel regime dell’ammissione con riserva di un credito tributario, può sciogliere la riserva dando attuazione al giudicato tributario; se il decreto di scioglimento contiene una nuova statuizione sul merito della pretesa, il rimedio è l’opposizione allo stato passivo, non il reclamo ex art. 26 l.fall.
  • Il creditore che intenda contestare la quantificazione delle sanzioni deve attivare gli strumenti di tutela propri della giurisdizione tributaria contro l’atto sanzionatorio; il giudice fallimentare non può sostituirsi all’amministrazione nella fase di contestazione del merito tributario, ma deve limitarsi a recepire il decisum tributario e a verificare la coerenza del credito ammesso con esso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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