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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30904/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva ritenuto responsabile del reato di detenzione e cessione di cocaina, in continuazione. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge penale e processuale per omessa motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la decisione impugnata era stata emessa all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. e che, in tale evenienza, sono deducibili solo vizi attinenti alla volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo e all'applicazione di una pena illegale. Il motivo dedotto, riguardando le attenuanti generiche, è stato ritenuto estraneo a tali limiti.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato per la continuazione tra le condotte contestate.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice della detenzione e cessione di cocaina; la responsabilità è stata già affermata dalla sentenza di merito.

  • art. 599-bis c.p.p.

    nelle sentenze emesse all'esito del concordato sono proponibili in cassazione solo censure sui vizi della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero, sulla difformità della decisione rispetto all'accordo e sulla pena illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura quando i motivi non rientrano nei limiti ammissibili.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 86

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria non va applicata se la parte ha proposto ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di merito è stata pronunciata all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione ha un oggetto fortemente limitato: non possono essere dedotte censure sul merito della pena o sulla motivazione, salvo che riguardino i profili tipizzati dalla legge (volontà di aderire, consenso del PM, difformità dal concordato, pena illegale).
  • Il motivo di ricorso che investe questioni estranee ai limiti del concordato è inammissibile e può essere dichiarato senza formalità di procedura.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue di regola, salvo che risulti l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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