Ordinanza n. 511/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Prefettura di Taranto – Sportello Unico per l’Immigrazione Codice Pratica -OMISSIS- del 22.10.2025, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta per lavoro stagionale, nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, consequenziali e presupposti, ivi compreso il preavviso di revoca del nulla osta, ed il parere ostativo dello Sportello Unico di Taranto indicato nel provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta per lavoro stagionale, connessa al preavviso di revoca e al parere ostativo dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Taranto
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta per lavoro stagionale adottata dalla Prefettura di Taranto, deducendo: carenza di potere e violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione relative al nulla osta e all'ingresso per lavoro; eccesso di potere, manifesta illogicità della motivazione e violazione della disciplina emergenziale richiamata; travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sostenendo di avere integrato la documentazione richiesta nel procedimento; difetto istruttorio, motivazione apparente e contraddittoria e violazione del diritto di difesa, anche in relazione alla comunicazione dei motivi ostativi; infine, negligenza grave e inescusabile dell'amministrazione, grave danno e domanda risarcitoria. Il ricorrente ha inoltre dedotto di avere appreso il provvedimento soltanto il 1° dicembre 2025, poiché la revoca era stata notificata al solo datore di lavoro. In sede cautelare ha allegato il rischio di dover lasciare l'Italia e il lavoro da cui trae sostentamento, con possibile esposizione a espulsione.
La decisione
Il Collegio non ha definito il ricorso né le questioni di rito e di merito, ritenendo la causa non ancora matura per la decisione. In precedenza, il decreto cautelare monocratico aveva mantenuto integra la situazione in attesa del contraddittorio e l'ordinanza cautelare collegiale n. 16 del 14 gennaio 2026 aveva ravvisato, in via sommaria, un possibile deficit istruttorio della Prefettura, ordinando la riapertura del procedimento, il riesame di tutta la documentazione prodotta e l'adozione di un nuovo provvedimento espresso e congruamente motivato, accompagnato da una relazione illustrativa. Poiché la Prefettura non aveva ancora depositato il nuovo provvedimento e la relazione richiesti, il TAR ha reiterato l'ordine istruttorio, imponendo il deposito entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza. La causa è stata rinviata all'udienza pubblica del 4 novembre 2026 per la trattazione nel merito. Restano sospese tutte le questioni di rito e di merito.
Norme richiamate
art. 56 c.p.a.
misure cautelari monocratiche
La disposizione è stata utilizzata per adottare le misure cautelari monocratiche, in considerazione del prospettato danno grave e irreparabile e della necessità di mantenere integra la situazione fino alla valutazione collegiale.
artt. 22, 24, 24-bis e 27, comma 1-ter, d.lgs. 286/1998
nulla osta e ingresso per lavoro dei cittadini stranieri
Le disposizioni sono state richiamate dal ricorrente a sostegno della censura di carenza di potere e di violazione della disciplina del nulla osta per lavoro stagionale; in questa ordinanza il TAR non ne ha ancora definito l'interpretazione.
artt. 42 e 44 d.l. 73/2022
Norme richiamate dal ricorrente per contestare la legittimità della revoca; la loro applicazione non è stata decisa in via definitiva.
artt. 3 e 10-bis l. 241/1990
Richiamati in relazione all'obbligo di motivazione, al difetto istruttorio, alla motivazione apparente o contraddittoria e al diritto di partecipazione procedimentale; il Collegio ha rinviato ogni valutazione definitiva.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente insieme ai vizi di travisamento, difetto istruttorio e violazione del diritto di difesa; nessuna questione è stata definita nel merito.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla violazione del diritto di difesa; la relativa censura è rimasta impregiudicata.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità e al difetto istruttorio; nessuna decisione definitiva è stata adottata.
art. 113 Cost.
Richiamato dal ricorrente con riguardo alla tutela giurisdizionale; la questione è stata riservata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, insieme al GDPR, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la causa non è matura per la decisione perché l'amministrazione non ha prodotto gli elementi necessari a chiarire l'istruttoria e il contenuto del provvedimento impugnato, il giudice amministrativo può sospendere ogni questione di rito e di merito e disporre un ordine istruttorio di deposito.
- Se, in sede cautelare, emerge un possibile deficit istruttorio nell'adozione di un provvedimento di revoca, l'amministrazione può essere ordinata a riaprire il procedimento, riesaminare integralmente la documentazione prodotta e concludere con un nuovo provvedimento espresso, congruamente motivato, eventualmente confermativo solo mediante una motivazione approfondita.
- La mancata esecuzione da parte dell'amministrazione di un precedente ordine istruttorio giustifica la reiterazione dell'ordine, con fissazione di un nuovo termine per il deposito degli atti e dei chiarimenti necessari alla decisione.
- La tutela cautelare monocratica può essere accordata per preservare la situazione di fatto fino alla trattazione collegiale quando il ricorrente prospetta un danno grave e irreparabile, anche se la valutazione sul fumus boni iuris viene riservata al Collegio.
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