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Direttiva 2001/25

Direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

Normativa europea32001L0025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica e sostituisce la precedente disciplina UE sui requisiti minimi di formazione della gente di mare, allineandola alla convenzione internazionale STCW e ai relativi codici. Impone agli Stati membri di garantire standard minimi di formazione, certificazione, aggiornamento, controllo di qualità e riconoscimento dei titoli, con regole specifiche per navi passeggeri, cisterne e servizi radio. Prevede inoltre controlli dello Stato di approdo, obblighi per le compagnie, sanzioni e un regime transitorio per i certificati rilasciati secondo la normativa precedente.

Direttiva sui requisiti minimi di formazione, abilitazione, certificazione e controllo della gente di mare per l’impiego a bordo di navi marittime battenti bandiera di uno Stato membro

Ambito di applicazione

Si applica alla gente di mare che presta servizio a bordo di navi marittime battenti bandiera di uno Stato membro. Restano escluse le navi da guerra, le navi da guerra ausiliarie e le altre navi di Stato impiegate esclusivamente per fini governativi e non commerciali, le navi da pesca, le imbarcazioni da diporto non adibite a traffico commerciale e le imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale. La direttiva disciplina formazione, certificazione, convalida, riconoscimento di certificati di Stati terzi, controlli di approdo, periodi di riposo, responsabilità delle compagnie e requisiti speciali per talune categorie di navi (cisterne, navi passeggeri ro-ro, unità con GMDSS).

Direttiva 2001/25/CE sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare

La direttiva codifica la precedente disciplina comunitaria sulla formazione della gente di mare e la raccorda alla convenzione internazionale STCW e ai relativi codici. L’obiettivo è rafforzare la sicurezza della navigazione, la prevenzione dell’inquinamento marino e la qualità della formazione e dell’abilitazione del personale navigante impiegato su navi battenti bandiera di uno Stato membro.

Obiettivi e impostazione generale

La direttiva parte dal presupposto che la sicurezza marittima dipenda in modo decisivo dall’elemento umano e che la formazione debba essere armonizzata su basi internazionali. Gli Stati membri restano liberi di introdurre standard più severi, ma devono garantire almeno il livello minimo fissato dalla convenzione STCW e dalla direttiva stessa.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’ambito soggettivo riguarda la gente di mare che presta servizio a bordo di navi marittime battenti bandiera di uno Stato membro. Sono escluse:

  • le navi da guerra, ausiliarie e altre navi di Stato adibite esclusivamente a fini governativi e non commerciali;
  • le navi da pesca;
  • le imbarcazioni da diporto non commerciali;
  • le imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.

Definizioni rilevanti

L’articolo 1 fornisce un ampio apparato definitorio, essenziale per l’applicazione pratica della direttiva. Tra le nozioni più rilevanti figurano comandante, ufficiale, ufficiale di coperta, ufficiale di macchina, direttore di macchina, radiooperatore, marinaio, nave da passeggeri, petroliera, chimichiera, gasiera, nave da passeggeri ro-ro, compagnia e certificato adeguato. È inoltre definita la convenzione STCW, richiamata con il codice STCW e con riferimento alla situazione normativa in vigore al 25 maggio 1998.

Formazione minima, abilitazione e certificazione

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché la gente di mare riceva una formazione almeno conforme ai requisiti della convenzione STCW, riportati nell’allegato I, e sia titolare del certificato previsto dall’articolo 4 o di un certificato adeguato. La stessa logica si applica al personale da abilitare ai sensi della regola III/10.4 SOLAS.

L’articolo 4 definisce il certificato come qualsiasi documento valido, indipendentemente dalla denominazione, rilasciato o autorizzato dall’autorità competente e idoneo ad abilitare il titolare alle funzioni indicate.

L’articolo 5 disciplina il regime delle convalide:

  • i certificati per comandanti, ufficiali e radiooperatori devono essere convalidati dallo Stato membro;
  • i certificati sono rilasciati nella lingua ufficiale dello Stato membro;
  • per i radiooperatori gli Stati membri possono integrare le competenze supplementari nell’esame o rilasciare un certificato separato;
  • la convalida può essere incorporata nel modello STCW o rilasciata separatamente;
  • la convalida ha numero unico e perde efficacia con la cessazione, sospensione o revoca del certificato, comunque dopo cinque anni;
  • il certificato originale deve essere tenuto a bordo.

Requisiti della formazione e sistemi di qualità

L’articolo 6 richiede che la formazione sia adeguata alle conoscenze teoriche e alle abilità pratiche previste dall’allegato, in particolare per l’uso dei mezzi di salvataggio e la lotta antincendio, e che sia riconosciuta dall’autorità competente.

L’articolo 9 introduce un vero e proprio sistema di qualità per le attività di formazione, valutazione, abilitazione, convalida e rinnovo, siano esse svolte da soggetti pubblici o privati:

  • gli obiettivi formativi e i livelli di competenza devono essere chiaramente definiti;
  • il sistema di qualità deve coprire anche la gestione del sistema di abilitazione, i corsi, gli esami, le valutazioni e la qualifica degli istruttori ed esaminatori;
  • almeno ogni cinque anni deve svolgersi una valutazione indipendente da parte di soggetti qualificati e indipendenti;
  • gli esiti devono essere documentati e segnalati ai responsabili, con azioni correttive tempestive;
  • entro sei mesi dalla valutazione la relazione deve essere inviata alla Commissione.

L’articolo 16 precisa ulteriormente i compiti degli Stati membri nella designazione delle autorità/organismi competenti e nei requisiti organizzativi e professionali per formazione e valutazione. In particolare, i programmi devono essere scritti e indicare metodi, mezzi, procedure e materiali; docenti, supervisori ed esaminatori devono essere qualificati; la formazione e la valutazione in servizio devono avvenire senza compromettere la normale conduzione della nave; gli esaminatori devono possedere idonea esperienza pratica, anche in caso di uso di simulatori.

Regole su viaggi costieri, riposo e comunicazione a bordo

L’articolo 7 disciplina i viaggi costieri, impedendo che la normativa nazionale imponga requisiti più gravosi alla gente di mare imbarcata su navi di altri Stati membri o di altre parti STCW rispetto a quelli richiesti ai propri equipaggi. Per le navi battenti bandiera di uno Stato membro operanti al largo della costa di un altro Stato membro o di altra parte STCW, lo Stato di bandiera deve garantire requisiti almeno equivalenti a quelli dello Stato costiero, senza superare gli standard della direttiva per i viaggi non costieri. Le definizioni dei viaggi costieri e le relative prescrizioni devono essere comunicate dettagliatamente alla Commissione.

L’articolo 14 stabilisce le misure per evitare l’affaticamento del personale di guardia:

  • almeno 10 ore di riposo ogni 24 ore;
  • il riposo può essere suddiviso in non più di due periodi, uno dei quali di almeno 6 ore;
  • sono ammesse deroghe solo in emergenza, esercitazioni o situazioni operative eccezionali;
  • la riduzione a non meno di 6 ore consecutive è possibile solo per non più di due giorni consecutivi e con almeno 70 ore di riposo ogni 7 giorni;
  • gli orari di guardia devono essere affissi in luoghi accessibili.

L’articolo 17 impone strumenti adeguati per la comunicazione a bordo:

  • comunicazione orale efficace tra tutti i membri dell’equipaggio per finalità di sicurezza;
  • lingua di lavoro sulle navi passeggeri, da annotare nel registro di bordo;
  • obbligo per il personale di comprendere e usare tale lingua, ove necessario;
  • traduzione dei piani e degli elenchi nella lingua di lavoro quando questa non è lingua ufficiale dello Stato membro;
  • personale addetto all’assistenza dei passeggeri in emergenza con capacità di comunicazione adeguate;
  • comunicazione comune tra comandante, ufficiali e marinai su petroliere, chimichiere e gasiere;
  • strumenti di comunicazione con le autorità di terra in una lingua comune o nella lingua di tali autorità;
  • controlli specifici sul rispetto di tali obblighi nell’ambito del controllo dello Stato di approdo.

Responsabilità delle compagnie e obblighi organizzativi

L’articolo 13 attribuisce alle compagnie una responsabilità diretta per l’immissione in servizio della gente di mare e per l’assetto organizzativo della nave. La compagnia deve garantire che:

  • ogni marittimo possieda un certificato adeguato;
  • l’equipaggio sia formato secondo le norme nazionali sulla composizione degli equipaggi;
  • siano conservati e resi disponibili documenti e dati su esperienza, formazione, idoneità fisica e competenza;
  • il personale neoassunto possa familiarizzarsi con compiti, impianti, procedure e caratteristiche della nave;
  • l’equipaggio sia in grado di coordinarsi in emergenza e di svolgere le funzioni vitali per sicurezza e prevenzione dell’inquinamento.

La compagnia deve inoltre fornire al comandante istruzioni scritte sulla familiarizzazione dei nuovi assunti e designare un membro esperto dell’equipaggio per trasmettere le informazioni essenziali in una lingua comprensibile al marittimo interessato.

Sanzioni, procedimenti disciplinari e controlli

L’articolo 8 richiede agli Stati membri di prevedere procedure di indagine imparziale nei casi di comportamento incompetente che minacci sicurezza o ambiente, nonché di revoca, sospensione e annullamento dei certificati e di prevenzione delle frodi. Devono inoltre essere previste sanzioni o misure disciplinari per violazioni delle norme nazionali di attuazione, in particolare nei casi di assunzione di personale privo di certificato, di impiego di personale non autorizzato per funzioni riservate o di ottenimento fraudolento dell’impiego.

L’articolo 25 ribadisce che gli Stati membri devono istituire un sistema di sanzioni per le violazioni delle norme nazionali adottate in attuazione di diversi articoli della direttiva e degli allegati I e II. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Rilascio, rinnovo e aggiornamento dei certificati

L’articolo 10 stabilisce i requisiti medici e documentali per il rilascio dei certificati: identità, età minima, idoneità fisica, servizio di navigazione e competenza prevista dall’allegato I. Gli Stati membri devono tenere registri dei certificati, delle convalide e delle dispense e comunicare le informazioni ad altri Stati membri, ad altre parti STCW e alle compagnie che intendano verificare autenticità e validità dei titoli.

L’articolo 11 prevede il rinnovo periodico, non superiore a cinque anni, per comandanti, ufficiali e radiooperatori, con verifica dell’idoneità fisica e del mantenimento della competenza professionale secondo il codice STCW. Per talune navi con requisiti speciali di formazione è richiesto un addestramento specifico. Gli Stati membri devono inoltre promuovere corsi di aggiornamento e richiamo e rendere disponibili a bordo i testi delle più recenti modifiche legislative in materia di sicurezza e ambiente.

L’articolo 12 regola l’uso di simulatori, imponendo il rispetto delle prestazioni minime e delle disposizioni del codice STCW per l’addestramento, la valutazione e le dimostrazioni di idoneità, con possibilità di esenzione per simulatori installati o messi in uso prima del 1° febbraio 2002.

Dispense e certificati provvisori

L’articolo 15 consente, in casi di eccezionale necessità e senza pregiudizio per persone, beni o ambiente, il rilascio di una dispensa fino a 6 mesi per consentire a un marittimo di prestare servizio in una funzione per la quale non possiede il certificato adeguato, salvo il comandante e il direttore di macchina, per i quali la dispensa è ammessa solo in caso di forza maggiore e per il minor tempo possibile. La dispensa è in linea di principio concessa solo a persone già abilitate al posto immediatamente inferiore, oppure, in mancanza, a soggetti di qualificazione ed esperienza equivalenti che superino una prova idonea.

L’articolo 18, paragrafo 4, consente, in via temporanea e per non oltre tre mesi, l’impiego di un marittimo con certificato adeguato rilasciato e convalidato da un paese terzo non ancora riconosciuto dallo Stato membro, purché sia stata presentata domanda di convalida.

Requisiti speciali per talune categorie di navi

Per le navi cisterna, la regola V/1 richiede formazione specifica per chi ha compiti connessi al carico e alle attrezzature, oltre alla formazione antincendio e all’addestramento di base. Sono previsti periodi minimi di servizio su navi cisterna o corsi specializzati, con possibili riduzioni per taluni casi di navigazione sotto supervisione su unità di dimensioni ridotte e viaggi brevi. Comandanti, direttori di macchina, primi ufficiali e altri responsabili delle operazioni di carico devono inoltre avere esperienza specifica sul tipo di cisterna considerato e formazione specializzata adeguata. I certificati devono essere rilasciati o convalidati di conseguenza.

Per le navi da passeggeri ro-ro, la regola V/2 distingue tra personale addetto all’assistenza ai passeggeri, personale con compiti specifici, personale che serve direttamente i passeggeri e responsabili di imbarco/sbarco, carico e chiusura dei portelli. Sono previsti corsi specifici in materia di gestione della folla, sicurezza dei passeggeri, sicurezza del carico, protezione dello scafo e gestione delle crisi e del comportamento umano, con aggiornamento almeno quinquennale per alcune categorie. Le amministrazioni devono rilasciare la documentazione attestante la formazione conseguita.

Gente di mare: addestramento di base, salvataggio, antincendio, pronto soccorso e assistenza medica

Il capo VI stabilisce requisiti minimi comuni per tutta la gente di mare. La regola VI/1 impone formazione di base in materia di sicurezza secondo il codice STCW. La regola VI/2 disciplina i certificati per l’uso di mezzi di salvataggio e di battelli di emergenza, con età minima, esperienza di navigazione o corso di formazione riconosciuto e competenze specifiche. La regola VI/3 richiede un addestramento particolare nella lotta contro gli incendi per il personale addetto al controllo delle operazioni antincendio. La regola VI/4 richiede competenze di pronto soccorso medico e di assistenza medica, con rilascio di documentazione specifica quando tali corsi non siano inclusi nel certificato di abilitazione.

Certificati alternativi

Il capo VII consente agli Stati membri, in deroga ai capitoli II e III, di rilasciare certificati alternativi purché:

  • le funzioni e i gradi di responsabilità siano tra quelli previsti dal codice STCW;
  • la formazione e le competenze corrispondano ai livelli prescritti;
  • il servizio di navigazione sia equivalente a quello richiesto per i certificati ordinari;
  • i candidati che svolgeranno funzioni di navigazione operative soddisfino anche i requisiti radio;
  • i certificati siano rilasciati secondo l’articolo 11 e il capo VII STCW.

Il sistema alternativo non può ridurre il livello di sicurezza, né il numero dell’equipaggio, né la professionalità richiesta, e deve mantenere la possibilità di sostituire i certificati alternativi con quelli ordinari. La posizione giuridica del comandante non può essere pregiudicata.

Riconoscimento dei certificati di paesi terzi

L’articolo 18, paragrafo 3, disciplina il riconoscimento dei certificati adeguati rilasciati da paesi terzi. Il riconoscimento richiede l’osservanza delle procedure e dei criteri dell’allegato II, l’informazione alla Commissione e agli altri Stati membri, l’eventuale fase di obiezione entro tre mesi e il possibile riesame mediante procedura di comitato. La Commissione tiene un elenco dei certificati riconosciuti e lo pubblica nella Gazzetta ufficiale.

L’allegato II richiede, in sintesi, che il paese terzo sia parte della STCW, che sia stato identificato dall’IMO come pienamente conforme oppure, in attesa di tale identificazione, che lo Stato membro verifichi dettagliatamente legislazione, programmi, esami, sistema di qualità e capacità di controllo. Sono previsti anche criteri per l’accreditamento di istituti di formazione, con requisiti su docenti, supervisori, esaminatori, registri, qualità e valutazioni periodiche.

Controllo dello Stato di approdo e fermo della nave

Gli articoli 19, 20 e 21 introducono un regime specifico di controllo dello Stato di approdo. Tutte le navi, salvo quelle escluse dall’articolo 2, possono essere ispezionate nei porti degli Stati membri per verificare il possesso dei certificati richiesti o la validità delle dispense. In presenza di fondati motivi, l’ispezione può estendersi alla verifica concreta delle competenze e delle capacità di guardia. Il fermo della nave è possibile solo nei casi elencati nell’articolo 21, quando le carenze costituiscano un pericolo per persone, beni o ambiente.

Modifiche, comitato e adattamento tecnico

L’articolo 22 prevede che la direttiva possa essere modificata per adeguarsi alle successive modifiche dei codici internazionali richiamati e che il Consiglio possa modificare l’allegato II sulla base dell’esperienza applicativa. L’articolo 23 istituisce un comitato che assiste la Commissione; per la procedura si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE con un termine di otto settimane.

Disposizioni transitorie, recepimento e abrogazione

L’articolo 24 consente fino al 1° febbraio 2002 il rilascio, riconoscimento, convalida, rinnovo e proroga dei certificati secondo la normativa precedente per taluni marittimi che avevano iniziato servizio o formazione prima del 1° agosto 1998. Per i rinnovi di certificati rilasciati secondo la disciplina precedente, possono essere aggiornati anche i limiti di tonnellaggio indicati nei certificati storici.

L’articolo 27 abroga la direttiva 94/58/CE, fatti salvi gli obblighi connessi ai termini di attuazione indicati nell’allegato III. L’articolo 28 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, mentre l’articolo 29 la rivolge agli Stati membri. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle misure nazionali di attuazione ai sensi dell’articolo 26.

Disposizioni principali

Obiettivo di codificazione e allineamento alla STCW

La direttiva codifica la direttiva 94/58/CE e stabilisce, in coerenza con la convenzione STCW del 1978 come riveduta nel 1995 e con il codice STCW, un livello minimo uniforme di formazione e abilitazione della gente di mare nell’Unione. Gli Stati membri possono mantenere o adottare criteri più rigorosi rispetto agli standard minimi della direttiva e della convenzione.

Definizioni e campo di applicazione

L’articolo 1 definisce le principali figure professionali e nozioni tecniche (comandante, ufficiale, ufficiale di coperta, ufficiale di macchina, radiooperatore, nave marittima, petroliera, chimichiera, gasiera, nave da passeggeri, nave da pesca, compagnia, certificato adeguato, convenzione STCW, codice STCW, paese terzo). L’articolo 2 limita l’ambito alle navi marittime battenti bandiera di uno Stato membro, con le esclusioni espressamente previste.

Obbligo di formazione e possesso del certificato

L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché la gente di mare riceva una formazione almeno conforme ai requisiti STCW e possieda il certificato previsto dalla direttiva o un certificato adeguato. È richiesto anche che i membri dell’equipaggio da abilitare ai sensi della regola III/10.4 SOLAS siano formati e abilitati conformemente alla direttiva.

Rilascio, contenuto e convalida dei certificati

Gli articoli 4 e 5 disciplinano il certificato come documento valido rilasciato dall’autorità competente o con la sua autorizzazione, la sua redazione nella lingua ufficiale dello Stato membro e la convalida per comandanti, ufficiali e radiooperatori. Le convalide possono essere in documento separato, devono avere numero unico e cessano con la validità del certificato o comunque dopo cinque anni. Il certificato originale deve essere tenuto a bordo.

Requisiti della formazione e qualità dei sistemi formativi

Gli articoli 6 e 9 impongono una formazione adeguata alle conoscenze teoriche e pratiche richieste e un sistema di qualità per tutte le attività di formazione, valutazione, abilitazione, convalida e rinnovo. Ogni cinque anni deve essere effettuata una valutazione indipendente, con relazione alla Commissione entro sei mesi. L’articolo 16 precisa i requisiti per programmi scritti, qualificazione di docenti, supervisori ed esaminatori e per i sistemi di controllo della qualità.

Regole su viaggi costieri, riposo e comunicazione a bordo

L’articolo 7 vieta di imporre, nei viaggi costieri, requisiti più gravosi per la gente di mare di navi di altri Stati membri o di altre parti STCW rispetto a quelli applicati alle navi battenti bandiera nazionale e limita l’eventuale estensione dei viaggi costieri. L’articolo 14 stabilisce un minimo di 10 ore di riposo ogni 24 ore per il personale di guardia, con ripartizione massima in due periodi e deroghe limitate; l’articolo 17 impone strumenti di comunicazione orale efficaci, lingua di lavoro sulle navi passeggeri, requisiti di comunicazione per passeggeri e equipaggio, nonché coordinamento linguistico su petroliere, chimichiere e gasiere.

Sanzioni, responsabilità e controlli

L’articolo 8 richiede procedure d’indagine per incompetenza, frodi e revoca/sospensione dei certificati, oltre a sanzioni per violazioni nazionali. L’articolo 13 attribuisce alle compagnie responsabilità specifiche su certificati, formazione, conservazione dei dati, familiarizzazione del personale e coordinamento in emergenza. Gli articoli 19-21 disciplinano il controllo dello Stato di approdo e il fermo della nave in caso di carenze che pongano in pericolo persone, beni o ambiente.

Riconoscimento di certificati di paesi terzi e regime transitorio

L’articolo 18 disciplina il riconoscimento reciproco dei certificati tra Stati membri e il riconoscimento di certificati di paesi terzi secondo criteri dell’allegato II, con informazione alla Commissione, eventuali obiezioni, elenco dei certificati riconosciuti e limitazioni al riconoscimento successivo. L’articolo 24 consente, fino al 1° febbraio 2002, il rilascio, riconoscimento, convalida, rinnovo e proroga secondo le regole precedenti per talune persone già in servizio o in formazione prima del 1° agosto 1998.

Termine di recepimento e applicazione

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Dalla disciplina complessiva e dall’allegato III risulta che gli Stati membri devono conformarsi entro i termini di attuazione ivi previsti; il testo fornito non riporta la tabella dei termini. Gli articoli 22 e 23 prevedono inoltre meccanismi di adeguamento tecnico mediante procedura di comitato.

Come è indicizzato

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