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Direttiva 2001/24

Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

Normativa europea32001L0024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva stabilisce un regime unitario di competenza dello Stato membro d’origine per i provvedimenti di risanamento e per l’apertura delle procedure di liquidazione degli enti creditizi. Introduce il principio del riconoscimento automatico nell’Unione degli effetti di tali misure, con una serie di eccezioni mirate a tutela di lavoratori, diritti reali, registri, mercati regolamentati e sistemi di pagamento. Prevede inoltre obblighi di informazione ai creditori e alle autorità competenti, forme di pubblicità, regole sulla lingua e disposizioni di coordinamento per le succursali di enti di paesi terzi.

Riconoscimento reciproco e coordinamento transfrontaliero dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione degli enti creditizi.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e alle loro succursali stabilite in uno Stato membro diverso da quello della sede legale, ai sensi della direttiva 2000/12/CE, tenendo conto delle relative condizioni ed esenzioni. Disciplina anche, in via specifica, le succursali nell’Unione di enti creditizi con sede legale fuori della Comunità, ma solo quando l’ente operi tramite succursali in almeno due Stati membri. L’ambito riguarda i provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione, nonché gli effetti transfrontalieri su creditori, terzi, registri, contratti, cause pendenti e attività dei liquidatori/amministratori straordinari.

Direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

La direttiva istituisce un quadro di diritto dell’Unione per la gestione transfrontaliera delle crisi degli enti creditizi. Muove dall’esigenza di preservare l’unità dell’ente bancario e delle sue succursali nell’Unione, garantendo al tempo stesso il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione e la tutela dei creditori e dei terzi.

Obiettivi e impostazione generale

La direttiva si fonda sul principio che l’ente creditizio, durante la sua attività, costituisce un’entità unica insieme alle sue succursali, soggetta alla vigilanza dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione. In caso di difficoltà, tale unità deve essere mantenuta anche per i provvedimenti di risanamento e per la liquidazione, evitando frammentazioni tra ordinamenti nazionali.

Il meccanismo scelto è quello della competenza esclusiva dello Stato membro d’origine, combinata con il riconoscimento automatico negli altri Stati membri degli effetti delle decisioni adottate, salvo eccezioni espressamente previste dalla direttiva.

Ambito di applicazione e definizioni

L’articolo 1 applica la direttiva agli enti creditizi e alle succursali situate in uno Stato membro diverso da quello della sede legale, ai sensi della direttiva 2000/12/CE. Per le succursali di enti con sede fuori della Comunità, la disciplina si applica solo se l’ente opera con succursali in almeno due Stati membri.

L’articolo 2 definisce, tra gli altri, Stato membro d’origine, Stato membro ospitante, succursale, autorità competenti, amministratore straordinario, liquidatore, provvedimenti di risanamento, procedure di liquidazione, mercato regolamentato e strumenti finanziari. Tali definizioni sono centrali perché la direttiva rinvia in più punti alle nozioni della direttiva 2000/12/CE e, per alcuni aspetti, della direttiva 93/22/CEE.

Provvedimenti di risanamento: competenza e legge applicabile

Per gli enti con sede legale nella Comunità, l’articolo 3 stabilisce che solo le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine possono decidere l’applicazione di provvedimenti di risanamento. Tali misure si applicano secondo la legge, i regolamenti e le procedure dello Stato d’origine e producono effetti in tutta l’Unione senza formalità ulteriori, anche verso i terzi negli altri Stati membri.

La direttiva richiede inoltre che le autorità dello Stato d’origine informino immediatamente le autorità competenti dello Stato ospitante circa la decisione e i suoi effetti concreti. Se lo Stato ospitante ritiene necessaria l’applicazione di misure di risanamento nel proprio territorio, deve informare lo Stato d’origine.

Pubblicità, informazione ai creditori e tutela del diritto di ricorso

Quando i provvedimenti di risanamento possono incidere sui diritti dei terzi nello Stato ospitante e quando nello Stato d’origine è previsto un ricorso contro la decisione, l’articolo 6 impone una pubblicazione in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e in due quotidiani nazionali di ciascuno Stato ospitante. L’estratto deve indicare oggetto, base giuridica, termini di ricorso, data di scadenza e autorità competente a conoscere del ricorso. L’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali deve pubblicare l’estratto entro dodici giorni dall’invio.

L’articolo 7 tutela i creditori conosciuti residenti, domiciliati o aventi sede negli altri Stati membri. Se il diritto dello Stato d’origine richiede insinuazione o notifica ai creditori nazionali, gli stessi diritti informativi devono essere estesi ai creditori esteri. Se il diritto nazionale riconosce ai creditori interni il diritto di insinuare o formulare osservazioni, tale diritto spetta anche ai creditori degli altri Stati membri, secondo le modalità previste dalla direttiva.

Succursali di enti di paesi terzi

Per gli enti con sede legale fuori della Comunità, l’articolo 8 prevede che le autorità dello Stato ospitante che adottano provvedimenti di risanamento informino le autorità degli altri Stati membri ospitanti nei quali l’ente dispone di succursali. Le autorità interessate devono sforzarsi di coordinare le proprie azioni.

Procedura di liquidazione: competenza, legge applicabile e revoca dell’autorizzazione

Gli articoli 9 e 10 riproducono, per la liquidazione, l’impianto della competenza esclusiva dello Stato d’origine. Solo le autorità di tale Stato possono aprire la procedura di liquidazione, che è automaticamente riconosciuta negli altri Stati membri. La liquidazione è regolata, in linea generale, dalla legge dello Stato d’origine.

L’articolo 10 elenca in modo analitico gli aspetti disciplinati dalla lex concursus: beni soggetti a spossessamento, poteri dell’ente e del liquidatore, opponibilità della compensazione, effetti sui contratti in corso, azioni individuali, crediti da insinuare, modalità di verifica e ammissione, riparto dell’attivo, grado dei crediti, chiusura della procedura, diritti dei creditori dopo la chiusura, spese e azioni di nullità, annullamento o inopponibilità degli atti pregiudizievoli.

Secondo l’articolo 12, quando la liquidazione è aperta dopo il mancato successo dei provvedimenti di risanamento, l’autorizzazione bancaria deve essere revocata secondo la procedura della direttiva 2000/12/CE. La revoca non impedisce, però, che il liquidatore prosegua alcune attività necessarie o opportune ai fini della liquidazione, eventualmente sotto il controllo dell’autorità competente dello Stato d’origine.

Pubblicità e rapporti con i creditori nella liquidazione

L’articolo 13 impone la pubblicazione dell’apertura della liquidazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e in almeno due quotidiani nazionali di ciascuno Stato ospitante. L’articolo 14 richiede che i creditori conosciuti residenti, domiciliati o aventi sede negli altri Stati membri siano informati senza indugio e individualmente, salvo che la legge dello Stato d’origine esiga l’insinuazione del credito per il riconoscimento.

La nota informativa deve indicare i termini da rispettare, le sanzioni per il mancato rispetto, l’autorità competente a ricevere l’insinuazione o le osservazioni e, se del caso, se i creditori privilegiati o garantiti debbano insinuare il credito.

L’articolo 15 tutela chi adempie un’obbligazione nei confronti dell’ente creditizio senza conoscere l’apertura della procedura: il pagamento libera il debitore se questi non era informato. Prima della pubblicità si presume la mancata conoscenza; dopo la pubblicità si presume invece la conoscenza, salvo prova contraria.

L’articolo 16 riconosce ai creditori residenti, domiciliati o con sede in uno Stato membro diverso da quello d’origine, comprese le pubbliche amministrazioni, il diritto di insinuare i crediti o presentare osservazioni per iscritto. I loro crediti devono ricevere il medesimo trattamento e grado dei crediti equivalenti dei creditori nazionali. In linea generale, il creditore deve trasmettere copia dei documenti giustificativi e indicare natura, data e importo del credito, oltre all’eventuale privilegio, garanzia reale o riserva di proprietà.

L’articolo 17 disciplina la lingua: l’informazione agli articoli 13 e 14 deve essere resa nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato d’origine, mediante formulario standard multilingue. Il creditore straniero può insinuare il credito o presentare osservazioni nella lingua del proprio Stato membro, purché la dichiarazione rechi il titolo prescritto nella lingua dello Stato d’origine; può essergli richiesta una traduzione.

L’articolo 18 impone ai liquidatori un’informazione regolare dei creditori, in forma appropriata, soprattutto sull’andamento della liquidazione.

Succursali di enti di paesi terzi in liquidazione

L’articolo 19 disciplina il coordinamento quando una procedura di liquidazione riguarda una succursale di un ente con sede fuori della Comunità. Le autorità degli Stati ospitanti devono informarsi reciprocamente sull’apertura della procedura e sulla revoca dell’autorizzazione; inoltre, autorità e liquidatori devono coordinare, per quanto possibile, le rispettive azioni.

Regole comuni: contratti, diritti reali, compensazione e mercati

Gli articoli 20-27 stabiliscono importanti eccezioni alla regola generale della legge dello Stato d’origine.

In particolare:

  • i contratti di lavoro e i rapporti di lavoro sono regolati esclusivamente dalla legge applicabile al contratto;
  • i contratti relativi al godimento o all’acquisto di un immobile sono regolati dalla legge del luogo in cui l’immobile si trova;
  • i diritti su immobili, navi o aeromobili soggetti a registrazione pubblica sono regolati dalla legge dello Stato sotto la cui autorità è tenuto il registro;
  • i diritti reali di terzi su beni situati in un altro Stato membro non sono pregiudicati dal risanamento o dalla liquidazione;
  • la riserva di proprietà è tutelata in base alla localizzazione del bene e alla posizione del venditore/acquirente;
  • la compensazione è ammessa se consentita dalla legge applicabile al credito dell’ente;
  • i diritti su strumenti finanziari e i relativi registri, conti o sistemi di deposito accentrato seguono la legge dello Stato in cui tali registri o sistemi sono tenuti;
  • gli accordi di compensazione e di novazione, le cessioni con patto di riacquisto e le transazioni concluse nei mercati regolamentati sono disciplinati dalla lex contractus, salvo i richiami specifici della direttiva.

La direttiva tutela anche i terzi acquirenti a titolo oneroso di alcuni beni o strumenti finanziari, assoggettando la validità dell’atto alla legge del luogo in cui si trova l’immobile o alla legge dello Stato sotto la cui autorità è tenuto il registro o il sistema pertinente.

Poteri dell’amministratore straordinario e del liquidatore, registri pubblici e atti pregiudizievoli

L’articolo 28 consente all’amministratore straordinario o al liquidatore di provare la propria nomina mediante copia certificata o certificato dell’autorità d’origine; può essere richiesta la traduzione, ma non la legalizzazione. Tali soggetti possono esercitare negli altri Stati membri i poteri riconosciuti nello Stato d’origine, designare assistenti o rappresentanti e devono rispettare la legge locale, soprattutto per la vendita dei beni e per l’informazione dei lavoratori. Non possono usare la forza né decidere controversie.

L’articolo 29 permette l’annotazione del provvedimento di risanamento o della decisione di liquidazione nei registri immobiliari, nel registro delle imprese o in altri registri pubblici degli altri Stati membri; alcuni Stati possono imporre l’annotazione obbligatoria. Le spese di annotazione sono spese della procedura.

L’articolo 30 introduce una regola specifica per gli atti pregiudizievoli alla massa dei creditori: le norme dell’articolo 10 non si applicano se il beneficiario dell’atto prova che esso è soggetto alla legge di un altro Stato membro e che tale legge non consente, nella fattispecie, di contestarlo con alcun mezzo.

Cause pendenti e segreto d’ufficio

L’articolo 32 prevede che gli effetti del risanamento o della liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o diritto da cui l’ente è spossessato siano regolati esclusivamente dalla legge dello Stato membro in cui la causa è pendente.

L’articolo 33 impone il segreto d’ufficio a tutte le persone coinvolte nelle procedure di informazione o consultazione previste dagli articoli 4, 5, 8, 9, 11 e 19, con rinvio alla disciplina dell’articolo 30 della direttiva 2000/12/CE, salvo per le autorità giudiziarie, soggette alla normativa nazionale.

Recepimento e applicazione temporale

L’articolo 34 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 5 maggio 2004. Le disposizioni nazionali di recepimento si applicano solo ai provvedimenti di risanamento o alle procedure di liquidazione adottati o aperti dopo tale data; gli atti anteriori restano disciplinati dalla legge applicabile al momento della loro adozione o apertura.

Gli Stati membri devono inoltre richiamare la direttiva negli atti di recepimento e comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore. La direttiva è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Competenza esclusiva dello Stato membro d’origine per il risanamento

L’articolo 3 attribuisce alle autorità amministrative o giudiziarie dello Stato membro d’origine la competenza esclusiva a decidere l’applicazione di uno o più provvedimenti di risanamento a un ente creditizio, comprese le succursali estere. I provvedimenti si applicano secondo la legge dello Stato d’origine e producono effetti in tutta l’Unione senza ulteriori formalità, anche verso i terzi negli altri Stati membri.

Informazione e pubblicità dei provvedimenti di risanamento

Gli articoli 4, 6 e 7 prevedono l’obbligo di informare immediatamente le autorità competenti dello Stato membro ospitante e, se del caso, di pubblicare un estratto della decisione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e in due quotidiani nazionali di ciascuno Stato membro ospitante. L’estratto deve indicare oggetto, fondamento giuridico, termini di ricorso, data di scadenza e autorità competente. I creditori conosciuti negli altri Stati membri devono essere informati e, se previsto dal diritto dello Stato d’origine, possono insinuare i crediti o presentare osservazioni secondo regole uniformi di tutela transfrontaliera.

Succursali di enti creditizi di paesi terzi

L’articolo 8 disciplina la cooperazione tra autorità degli Stati membri ospitanti quando un ente con sede fuori della Comunità ha succursali in più Stati membri. Le autorità devono informarsi reciprocamente sui provvedimenti di risanamento e coordinare, per quanto possibile, le rispettive azioni.

Competenza esclusiva e riconoscimento automatico della liquidazione

L’articolo 9 stabilisce che solo le autorità dello Stato membro d’origine possono aprire una procedura di liquidazione nei confronti di un ente creditizio con sede nella Comunità, con effetti riconosciuti automaticamente in tutti gli altri Stati membri. È previsto un obbligo di informazione immediata delle autorità ospitanti sui contenuti e sugli effetti concreti della decisione.

Legge applicabile alla liquidazione

L’articolo 10 applica alla liquidazione, in linea generale, la legge dello Stato membro d’origine e ne elenca in modo dettagliato gli effetti: spossessamento e regime dei beni, poteri dell’ente e del liquidatore, compensazione, contratti in corso, azioni individuali, crediti da insinuare, insinuazione/verifica/ammissione, riparto dell’attivo, grado dei crediti, chiusura della procedura, diritti dei creditori dopo la chiusura, spese e azioni revocatorie o di inefficacia.

Liquidazione volontaria e revoca dell’autorizzazione

Gli articoli 11 e 12 prevedono la consultazione delle autorità competenti prima della liquidazione volontaria e chiariscono che tale liquidazione non impedisce provvedimenti di risanamento o l’apertura di una procedura concorsuale. In caso di apertura della liquidazione dopo il fallimento dei tentativi di risanamento, l’autorizzazione bancaria deve essere revocata; tuttavia alcune attività possono proseguire se necessarie alla liquidazione, anche sotto controllo dell’autorità di origine.

Tutela dei creditori e delle comunicazioni nella liquidazione

Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 impongono pubblicità della decisione di apertura, informazione individuale e senza indugio dei creditori conosciuti negli altri Stati membri, disciplina del pagamento in favore di chi adempie senza conoscenza della procedura, diritto di insinuazione dei creditori esteri e parità di trattamento rispetto ai creditori nazionali. Sono inoltre previsti formulari standard e regole linguistiche che consentono l’insinuazione nella lingua dello Stato membro del creditore, con possibile richiesta di traduzione, e un obbligo di informazione regolare sull’andamento della liquidazione.

Succursali di enti di paesi terzi in liquidazione

L’articolo 19 prevede obblighi di informazione reciproca tra autorità degli Stati membri ospitanti quando viene aperta una procedura di liquidazione per una succursale di un ente con sede fuori della Comunità, nonché un dovere di coordinamento tra autorità e liquidatori.

Norme comuni su contratti, diritti reali e garanzie

Gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 contengono eccezioni alla lex concursus. Gli effetti su contratti di lavoro, diritti su immobili e diritti iscritti in registri pubblici sono regolati da leggi speciali; i diritti reali, la riserva di proprietà, la compensazione, i diritti su strumenti finanziari, gli accordi di compensazione e novazione, le cessioni con patto di riacquisto e le transazioni nei mercati regolamentati sono disciplinati da norme specifiche di conflitto. L’articolo 31 tutela i terzi acquirenti a titolo oneroso per taluni beni e strumenti finanziari.

Poteri transfrontalieri dell’amministratore straordinario e del liquidatore

L’articolo 28 disciplina la prova della nomina, ammettendo copia certificata o certificato dell’autorità d’origine e, se richiesto, traduzione, senza legalizzazione. Amministratore straordinario e liquidatore possono esercitare negli altri Stati membri i poteri riconosciuti nello Stato d’origine, nel rispetto della legge locale, ma senza uso della forza né potere di decisione su controversie.

Annotazione nei registri pubblici e azioni revocatorie

Gli articoli 29 e 30 consentono l’annotazione del provvedimento o della liquidazione nei registri immobiliari, delle imprese o altri registri pubblici, anche in forma obbligatoria se prevista dallo Stato membro. L’articolo 30 introduce una tutela specifica per gli atti pregiudizievoli soggetti a legge di uno Stato membro diverso da quello d’origine, quando tale legge non consente contestazioni dell’atto nella fattispecie.

Cause pendenti e segreto d’ufficio

L’articolo 32 dispone che gli effetti sui giudizi pendenti relativi a beni o diritti da cui l’ente è spossessato sono regolati dalla legge dello Stato membro in cui la causa è pendente. L’articolo 33 impone il segreto d’ufficio a chi riceve o fornisce informazioni nelle procedure di cooperazione, con rinvio alla disciplina dell’articolo 30 della direttiva 2000/12/CE.

Recepimento

L’articolo 34 impone agli Stati membri di adottare entro il 5 maggio 2004 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva. Le norme nazionali si applicano solo a provvedimenti di risanamento o procedure di liquidazione adottati o aperti dopo tale data; i casi anteriori restano regolati dalla legge vigente al momento dell’adozione o dell’apertura. Gli Stati devono inoltre dare un riferimento alla direttiva negli atti di recepimento e comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno.

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