Direttiva 2001/27
Direttiva 2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 88/77/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2001/27/CE aggiorna al progresso tecnico la direttiva 88/77/CEE, rafforzando e precisando le regole di omologazione e controllo delle emissioni dei motori destinati ai veicoli. Interviene soprattutto sulle definizioni di impianto di manipolazione e strategia contraddittoria di controllo delle emissioni, sui criteri di prova per motori diesel, a gas naturale, GPL ed etanolo e sui combustibili di riferimento. Stabilisce inoltre una disciplina transitoria con date precise dal 1° ottobre 2001 e dal 1° ottobre 2003 per l’applicazione dei nuovi requisiti e per la validità dei certificati di conformità.
Adeguamento tecnico della direttiva 88/77/CEE sui limiti e le procedure di omologazione per le emissioni di motori diesel, a gas naturale, GPL ed etanolo destinati alla propulsione di veicoli
Ambito di applicazione
Si applica ai motori ad accensione spontanea (diesel) e ai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli, nonché alle relative omologazioni CE e nazionali dei veicoli azionati da tali motori. Le modifiche riguardano anche, in via specifica, i motori diesel alimentati con etanolo e i relativi procedimenti di prova, oltre ai certificati di conformità e alle condizioni di immatricolazione, vendita, messa in servizio e uso dei veicoli e dei motori nuovi. Sono previste esclusioni transitorie per veicoli e motori destinati all’esportazione in paesi terzi e per i motori di sostituzione per veicoli in circolazione.
Direttiva 2001/27/CE: adeguamento tecnico della disciplina sulle emissioni dei motori per veicoli
La direttiva interviene come atto di aggiornamento tecnico della direttiva 88/77/CEE nell’ambito del sistema di omologazione dei veicoli a motore. Il suo obiettivo principale è rafforzare il controllo delle emissioni gassose e del particolato dei motori diesel, nonché aggiornare la disciplina per motori alimentati a gas naturale, GPL ed etanolo, anche alla luce delle tecniche di prova e dei combustibili effettivamente disponibili sul mercato.
Finalità e contesto normativo
La direttiva richiama la direttiva 70/156/CEE sul sistema generale di omologazione dei veicoli e la direttiva 1999/96/CE, che aveva già introdotto nuovi cicli di prova e prescrizioni contro i dispositivi di manipolazione. La Commissione evidenzia la necessità di:
- rafforzare le regole contro l’uso di impianti di manipolazione e strategie contraddittorie di controllo delle emissioni;
- consentire, per i motori a gas, una disciplina di prova più aderente alle caratteristiche tecniche dei combustibili e dei motori, senza trasformare la normativa in una norma di progettazione;
- aggiornare combustibili di riferimento, metodi di misura e campionamento, anche per includere l’etanolo.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda i motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e i motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o gas di petrolio liquefatto. Le modifiche incidono sulle omologazioni CE e nazionali dei veicoli azionati da tali motori, sulle condizioni di vendita, immatricolazione, messa in servizio e uso dei veicoli nuovi, nonché sulla vendita e l’uso dei motori nuovi.
La direttiva contiene inoltre disposizioni specifiche per i motori diesel alimentati con etanolo, con modifiche dedicate agli allegati tecnici e ai procedimenti di prova.
Obblighi di recepimento e decorrenza
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 1° ottobre 2001 e applicarle dalla stessa data. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate.
La direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e i destinatari sono gli Stati membri.
Regime transitorio e date rilevanti
La direttiva fissa una serie di date operative essenziali:
- dal 1° ottobre 2001 gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE o nazionale, né vietare immatricolazione, vendita, messa in servizio o uso, se i requisiti aggiornati sono soddisfatti;
- dalla stessa data non possono essere più rilasciate omologazioni per tipi non conformi;
- dal 1° ottobre 2001 i certificati di conformità non sono più validi per i tipi di motori ad accensione spontanea non conformi;
- dal 1° ottobre 2003 analoga disciplina si applica ai tipi di motori a gas non conformi;
- per alcuni veicoli già omologati in base alla direttiva 1999/96/CE, i requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 3, si applicano dal 1° aprile 2002.
Sono comunque fatte salve due categorie: i veicoli e motori destinati all’esportazione verso paesi terzi e i motori di sostituzione per veicoli in circolazione.
Modifiche principali alla direttiva 88/77/CEE
L’allegato della direttiva introduce modifiche estese agli allegati I, II, III, IV, VI e VII della direttiva 88/77/CEE e aggiunge un nuovo allegato VIII.
Tra gli interventi più rilevanti vi sono:
- la nuova definizione di 'impianto di manipolazione (defeat device)', inteso come dispositivo che rileva o reagisce a variabili di funzionamento al fine di ridurre l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni nelle condizioni di normale uso del veicolo;
- la definizione di 'strategia contraddittoria di controllo delle emissioni', cioè ogni strategia che riduce l’efficacia del sistema di controllo delle emissioni sotto il livello prevedibile nelle procedure di prova;
- la definizione di 'dispositivo ausiliario di controllo', ammesso solo per protezione del motore o di suoi accessori, per facilitare l’avviamento, per sicurezza o per strategie limp-home, purché non produca un indebito abbassamento dell’efficacia del controllo delle emissioni.
Divieto di defeat device e verifiche aggiuntive
Il nuovo punto 6 dell’allegato I vieta l’uso di impianti di manipolazione e di strategie contraddittorie di controllo delle emissioni. I componenti che incidono sulle emissioni devono essere progettati, costruiti, montati e installati in modo da garantire la conformità del motore nelle normali condizioni d’uso.
Per i sistemi elettronici di controllo, il costruttore deve fornire:
- una documentazione ufficiale da presentare al servizio tecnico con la domanda di omologazione;
- materiale supplementare riservato, contenente logica del sistema, parametri modificati dai dispositivi ausiliari, condizioni limite di funzionamento, giustificazioni tecniche e dati di prova.
Nel verificare l’eventuale presenza di defeat device o strategie contraddittorie, l’autorità di omologazione o il servizio tecnico può richiedere una prova supplementare di individuazione dei NOx mediante ciclo ETC. È consentito usare un campione di gas di scarico greggio secondo ISO DIS 16183:2000; inoltre è previsto un margine addizionale del 10% per il valore limite di NOx.
Omologazione dei motori a gas naturale e GPL
Le modifiche ridefiniscono i combustibili di riferimento e le modalità di prova per i motori a gas naturale e GPL.
Per il gas naturale, la direttiva distingue due gruppi di mercato:
- gruppo H, con combustibili di riferimento estremo GR e G23;
- gruppo L, con combustibili di riferimento estremo G23 e G25.
Per i motori progettati per adattarsi a una vasta gamma di composizioni di combustibile, il motore capostipite deve superare le prove con i combustibili di riferimento previsti senza regolazioni intermedie di adattamento al combustibile, salvo un periodo di adattamento su un ciclo ETC senza misure dopo il cambio di combustibile. Su richiesta del costruttore, è possibile usare un terzo combustibile se il fattore di spostamento λ rientra nel campo tra 0,89 e 1,19; i risultati possono essere impiegati per la valutazione della conformità della produzione.
La direttiva disciplina anche:
- motori commutabili tra gruppo H e gruppo L, che devono essere provati in entrambe le posizioni del commutatore;
- motori tarati per una composizione specifica di combustibile, per i quali l’omologazione è limitata alla composizione dichiarata;
- estensione dell’omologazione ai membri della famiglia di motori, in assenza di necessità di ulteriori prove, salvo il caso in cui il servizio tecnico ritenga che il motore capostipite non rappresenti pienamente la famiglia definita nell’allegato I, appendice 1.
Per il GPL, la logica è analoga: la prova si svolge con combustibili di riferimento A e B, che riflettono le variazioni della composizione C3/C4. Anche in questo caso è prevista la possibilità di un terzo combustibile su richiesta del costruttore e l’uso di targhette identificative che indichino il gruppo o la composizione per cui il motore è omologato.
Fattori di calcolo e controversie sulla non conformità
La direttiva introduce o aggiorna i rapporti dei risultati delle emissioni 'r' e i relativi fattori correttivi per i motori a gas naturale e GPL. In caso di controversia sulla non conformità con combustibile commerciale, le prove devono essere ripetute con il combustibile di riferimento con cui è stato omologato il motore capostipite, o con l’eventuale combustibile aggiuntivo 3. I risultati vengono poi convertiti applicando i fattori r, ra o rb; se tali fattori sono inferiori a 1, non si effettua alcuna correzione. Il rispetto dei limiti deve risultare per tutti i combustibili pertinenti.
Motori diesel ed etanolo
L’aggiornamento include l’etanolo nella categoria dei motori diesel e nei modelli documentali di omologazione. L’allegato IV introduce un nuovo combustibile di prova per motori diesel a etanolo, prevedendo l’eventuale uso di un additivo per migliorare l’indice di cetano, con quantità massima ammessa pari al 10% m/m.
Il nuovo allegato VIII stabilisce prescrizioni tecniche specifiche per i motori ad accensione spontanea a etanolo, includendo:
- formule di correzione secco/umido;
- correzione del NOx in funzione di umidità e temperatura;
- calcolo delle portate massiche delle emissioni e delle emissioni specifiche;
- applicazione di alcune regole dell’appendice 2 dell’allegato III anche ai motori diesel alimentati con etanolo.
Valutazione per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva rileva soprattutto per tre profili: conformità tecnica dei prodotti, gestione documentale dell’omologazione e tempistica di immissione sul mercato. Gli operatori devono verificare che i motori e i veicoli nuovi siano conformi ai requisiti aggiornati già a partire dalle date transitorie fissate, tenendo conto che la normativa vieta agli Stati membri di ostacolare l’accesso al mercato dei prodotti conformi e impone, viceversa, il blocco di quelli non conformi.
Sul piano operativo, assumono particolare importanza la corretta classificazione del motore o del veicolo, la scelta del combustibile di riferimento, la predisposizione della documentazione tecnica e la dimostrazione dell’assenza di dispositivi di manipolazione o strategie contraddittorie di controllo delle emissioni.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva 88/77/CEE e adeguamento tecnico
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati della direttiva 88/77/CEE secondo l’allegato della direttiva 2001/27/CE. Le modifiche incidono su definizioni, metodi di prova, combustibili di riferimento, documentazione di omologazione e allegati tecnici relativi anche ai motori a etanolo.
Divieti e obblighi applicabili dal 1° ottobre 2001
L’articolo 2, paragrafo 1, vieta agli Stati membri, dal 1° ottobre 2001, di rifiutare l’omologazione CE o nazionale, o di vietare immatricolazione, vendita, messa in servizio o uso dei veicoli nuovi e la vendita o l’uso dei motori nuovi, se conformi alla direttiva 88/77/CEE come modificata. Il paragrafo 2 impone, dalla stessa data, di non rilasciare più omologazioni CE o nazionali per tipi non conformi ai requisiti aggiornati.
Validità dei certificati di conformità ed esclusioni transitorie
L’articolo 2, paragrafi 3 e 4, prevede che dal 1° ottobre 2001 e dal 1° ottobre 2003 i certificati di conformità dei veicoli o motori nuovi non siano più validi ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE per i tipi non conformi, salvo veicoli e motori destinati all’esportazione in paesi terzi e motori di sostituzione per veicoli in circolazione. La data del 1° ottobre 2001 riguarda i motori ad accensione spontanea; la data del 1° ottobre 2003 riguarda i motori a gas.
Estensione dell’omologazione per motori diesel già omologati
L’articolo 2, paragrafo 5, consente di considerare la conformità ai nuovi requisiti come estensione dell’omologazione solo per motori ad accensione spontanea nuovi o veicoli nuovi azionati da motori ad accensione spontanea già omologati secondo la direttiva 88/77/CEE come modificata dalla direttiva 1999/96/CE. Per tali veicoli si applicano dal 1° aprile 2002 i requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 3.
Recepimento e decorrenza di applicazione
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 1° ottobre 2001 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dalla stessa data. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni interne adottate.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L’articolo 5 indica come destinatari gli Stati membri.
Definizioni di impianto di manipolazione e strategia contraddittoria
L’allegato modifica l’allegato I della direttiva 88/77/CEE introducendo una definizione dettagliata di 'impianto di manipolazione (defeat device)' e di 'strategia contraddittoria di controllo delle emissioni', nonché di 'dispositivo ausiliario di controllo'. Viene rafforzato il divieto di utilizzare sistemi che riducono l’efficacia del controllo delle emissioni in condizioni di normale utilizzo.
Requisiti di omologazione per motori a gas naturale e GPL
Sono ridefiniti i criteri di omologazione CE per combustibile universale e per gruppo di combustibili limitato, con prove su combustibili di riferimento specifici (GR, G23, G25 per GN; A e B per GPL) e con possibilità, su richiesta del costruttore, di prova con un terzo combustibile se rientra nel campo di variazione previsto. Sono disciplinati i casi di motori commutabili tra gruppi H e L e i motori tarati per una composizione specifica di combustibile.
Fattori r, ra, rb e prove di conformità
Per i motori a gas naturale e GPL vengono introdotti rapporti dei risultati delle emissioni 'r' e relative formule di calcolo, da usare nella valutazione della conformità e nelle controversie sulla non conformità con combustibili commerciali. I risultati misurati devono dimostrare il rispetto dei valori limite con tutti i combustibili pertinenti; se i fattori sono inferiori a 1 non si effettua alcuna correzione.
Specifiche e prove sui sistemi di controllo delle emissioni
Il nuovo punto 6 dell’allegato I stabilisce che i componenti che influenzano le emissioni devono essere progettati e installati per garantire il rispetto dei requisiti nelle condizioni d’uso normali. È vietato l’uso di impianti di manipolazione e strategie contraddittorie, mentre i dispositivi ausiliari di controllo sono ammessi solo entro limiti rigorosi e per finalità specifiche (protezione motore, avviamento, sicurezza, limp-home).
Documentazione tecnica e prove aggiuntive NOx/ETC
Per i sistemi elettronici di controllo delle emissioni il costruttore deve fornire documentazione tecnica completa e materiale supplementare riservato, comprensivo di logica di controllo, giustificazione dei dispositivi ausiliari e dati di prova. L’autorità può richiedere una prova aggiuntiva ETC per la determinazione dei NOx, con possibilità di usare campione di gas di scarico greggio secondo ISO DIS 16183:2000 e con un margine addizionale del 10% sul limite di NOx.
Disposizioni transitorie per l’estensione dell’omologazione dei diesel
Per i motori diesel già omologati secondo la riga A delle tabelle del punto 6.2.1 dell’allegato I della direttiva 88/77/CEE, il costruttore può presentare risultati di prova NOx/ETC e una dichiarazione scritta di assenza di defeat device o strategie contraddittorie, ai fini dell’estensione dell’omologazione alla famiglia di motori.
Aggiornamento dei modelli documentali e degli allegati tecnici
Sono modificati i modelli di documenti di omologazione e i riferimenti nelle appendici degli allegati II, III, IV, VI e VII per includere le categorie diesel, GN, GPL ed etanolo. L’allegato IV ridefinisce i combustibili di riferimento per GN e GPL e introduce l’etanolo per motori diesel, con additivo per migliorare l’indice di cetano fino al 10% m/m.
Norme specifiche per motori diesel alimentati a etanolo
Il nuovo allegato VIII introduce prescrizioni tecniche specifiche per i motori ad accensione spontanea a etanolo, incluse correzioni secco/umido, correzioni NOx in funzione di umidità e temperatura, calcolo delle portate massiche delle emissioni e delle emissioni specifiche. Si chiarisce che alcune parti dell’appendice 2 dell’allegato III si applicano anche ai motori diesel alimentati con etanolo.
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