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direttiva

Direttiva 2001/28

Direttiva 2001/28/CE della Commissione, del 20 aprile 2001, che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione della sostanza attiva KBR 2738 (fenhexamid)

Normativa europea32001L0028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo il fenhexamid (KBR 2738) nell'allegato I, così da consentire agli Stati membri di autorizzare i prodotti fitosanitari che lo contengono in conformità ai principi uniformi dell'Unione. La decisione si fonda sulla valutazione tecnico-scientifica del fascicolo presentato dal richiedente e del rapporto di riesame redatto dallo Stato membro relatore, con conclusione positiva sulla compatibilità generale con i requisiti di tutela della salute e dell'ambiente. La direttiva impone il recepimento entro il 1° agosto 2001, con una proroga al 1° agosto 2002 per il riesame e la decisione sulle autorizzazioni temporanee già in essere relative a prodotti contenenti fenhexamid. Prevede inoltre la messa a disposizione del rapporto di riesame, salvo le parti riservate.

Modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per iscrivere la sostanza attiva KBR 2738 (fenhexamid) tra le sostanze autorizzabili nei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, ai fini del recepimento e dell'attuazione delle regole relative all'immissione in commercio e all'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti KBR 2738 (fenhexamid). Incide sulle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari a base di tale sostanza attiva, comprese le autorizzazioni temporanee in corso di validità e, in caso di prodotti contenenti anche altre sostanze attive iscritte nell'allegato I, si coordina con i diversi termini di attuazione previsti dalle direttive di iscrizione delle singole sostanze. Restano rilevanti le informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, che sono escluse dalla consultazione del rapporto di riesame.

Modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per il fenhexamid

La direttiva 2001/28/CE della Commissione interviene nel sistema di autorizzazione dei prodotti fitosanitari previsto dalla direttiva 91/414/CEE, iscrivendo la sostanza attiva KBR 2738 (fenhexamid) nell'allegato I. La misura segue la valutazione del fascicolo presentato dal richiedente, il riesame svolto dagli Stati membri e dalla Commissione e il parere del comitato scientifico per le piante, dai quali è emerso che, per gli impieghi esaminati, la sostanza può soddisfare in generale i requisiti di tutela della salute umana, degli animali e dell'ambiente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE.

Contesto tecnico e valutazione scientifica

Dai considerando risulta che la domanda di iscrizione è stata presentata dal Regno Unito su iniziativa di Bayer Plc. Il fascicolo è stato ritenuto, in linea di massima, conforme ai requisiti informativi degli allegati II e III della direttiva, e la relazione di valutazione dello Stato membro relatore è stata riesaminata nell'ambito del comitato fitosanitario permanente. Il comitato scientifico per le piante ha inoltre indicato che le autorizzazioni nazionali dovrebbero prevedere misure di gestione dei rischi specifici in conformità ai principi uniformi dell'allegato VI.

Iscrizione nella lista delle sostanze attive autorizzabili

La disposizione centrale è l'articolo 1, che modifica la tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE inserendovi il fenhexamid. L'effetto giuridico è quello di rendere possibile, negli Stati membri, il rilascio di autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza, purché siano rispettati i requisiti sostanziali e procedurali della direttiva madre, inclusi i principi uniformi di valutazione.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

L'articolo 2, paragrafo 1, fissa il termine di recepimento al 1° agosto 2001. Entro tale data gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicarle immediatamente alla Commissione. Le norme nazionali di recepimento devono inoltre contenere un richiamo alla direttiva oppure esserne corredate in sede di pubblicazione ufficiale; la modalità del riferimento è lasciata alla discrezionalità dello Stato membro.

Gestione delle autorizzazioni temporanee e termini ulteriori

Per le autorizzazioni temporanee in corso di validità relative a prodotti contenenti fenhexamid, l'articolo 2, paragrafo 2, concede un termine più lungo: il processo di esame e di decisione secondo i principi uniformi dell'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III, deve essere concluso entro il 1° agosto 2002. La direttiva riconosce quindi agli Stati membri un margine temporale aggiuntivo per riesaminare le autorizzazioni già rilasciate e, se del caso, concedere nuove autorizzazioni conformi al diritto dell'Unione.

Prodotti con più sostanze attive

L'articolo 2, paragrafo 3, disciplina il caso dei prodotti fitosanitari contenenti il fenhexamid insieme ad altre sostanze attive già iscritte nell'allegato I. In tale ipotesi, il termine di recepimento e attuazione si estende nella misura in cui le direttive che hanno iscritto le altre sostanze prevedano un periodo di attuazione più lungo. Si tratta di una regola di coordinamento volta ad evitare conflitti di calendario tra diverse iscrizioni di sostanze attive.

Trasparenza e consultazione del rapporto di riesame

L'articolo 2, paragrafo 4, impone agli Stati membri di conservare il rapporto di riesame relativo al fenhexamid, con esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, e di renderlo accessibile agli interessati per consultazione o su richiesta specifica. Il rapporto di riesame assume rilievo pratico per l'applicazione corretta dei principi uniformi dell'allegato VI da parte delle autorità nazionali competenti.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1° giugno 2001, prima del termine di recepimento. I destinatari sono gli Stati membri, che devono assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale e delle procedure autorizzative per i prodotti fitosanitari contenenti fenhexamid.

Disposizioni principali

Iscrizione del fenhexamid nell'allegato I

L'articolo 1 dispone la modifica della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE mediante l'inserimento della sostanza attiva KBR 2738 (fenhexamid), con rinvio all'allegato della direttiva per i dettagli dell'iscrizione.

Termine generale di recepimento

L'articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro il 1° agosto 2001 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Proroga per le autorizzazioni temporanee esistenti

L'articolo 2, paragrafo 2, proroga al 1° agosto 2002 il termine per il processo di esame e di decisione, conformemente ai principi uniformi dell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE e sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III, per le autorizzazioni temporanee in corso di validità relative a prodotti fitosanitari contenenti KBR 2738 (fenhexamid).

Coordinamento con prodotti contenenti più sostanze attive

L'articolo 2, paragrafo 3, stabilisce che per i prodotti fitosanitari contenenti KBR 2738 (fenhexamid) insieme con un'altra sostanza attiva iscritta nell'allegato I, il periodo di cui al paragrafo 1 è prorogato nella misura in cui le direttive di iscrizione delle altre sostanze prevedano un periodo di attuazione più lungo.

Accesso al rapporto di riesame

L'articolo 2, paragrafo 4, prevede che gli Stati membri tengano il rapporto di riesame relativo al fenhexamid, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 91/414/CEE, a disposizione degli eventuali interessati per consultazione o su richiesta specifica.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 3 stabilisce l'entrata in vigore della direttiva il 1° giugno 2001. L'articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresalute pubblicatutela dell’ambiente

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