Tribunale, Sentenza T-465/23
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 23 ottobre 2024. — Crescenzio Rivellini contro Parlamento europeo. — Diritto delle istituzioni – Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati del Parlamento – Indennità di assistenza parlamentare – Recupero mediante compensazione delle somme indebitamente versate – Onere della prova – Prescrizione. — Causa T-465/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di un ex deputato europeo contro la decisione del Parlamento che imponeva il recupero di oltre 252.000 euro di indennità di assistenza parlamentare indebitamente versate. Ha ritenuto non provata l’effettività del lavoro dell’assistente parlamentare e dei servizi della società coinvolta, ha confermato l’esistenza di un conflitto di interessi vietato dalle MAS e ha escluso la prescrizione del credito. È stata anche respinta la censura relativa alla trattenuta sulla pensione, perché riferita a un atto diverso da quello impugnato.
Recupero di indennità di assistenza parlamentare indebitamente versate a un ex deputato europeo, con contestazione su onere della prova e prescrizione del credito dell’Unione
La questione giuridica
Se il Parlamento potesse recuperare, mediante compensazione sulla pensione, somme versate a titolo di indennità di assistenza parlamentare ritenute indebitamente percepite, in particolare: 1) se il ricorrente avesse l’onere di provare l’effettività delle prestazioni dell’assistente parlamentare e della società di servizi; 2) se esistesse un conflitto di interessi vietato dalle misure di attuazione dello statuto dei deputati; 3) se il credito fosse prescritto; 4) se vi fosse stata un’illegittima inversione dell’onere della prova; 5) se la trattenuta sulla pensione violasse il diritto italiano richiamato dal ricorrente.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che, in materia di indennità di assistenza parlamentare, spetta al deputato o ex deputato provare l’effettività delle prestazioni rese dall’assistente o dal prestatore di servizi, nonché la necessità e il nesso diretto della spesa con il mandato; il Parlamento non deve dimostrare ex ante l’inesistenza del lavoro, ma può recuperare le somme se la prova non è fornita. Il credito dell’Unione non è prescritto quando il termine quinquennale di cui all’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario decorre solo dal momento in cui l’istituzione dispone degli elementi che rendono il credito certo, liquido ed esigibile, qui individuato nella trasmissione della relazione OLAF dell’8 agosto 2019. Inoltre, la sussistenza di una relazione stabile con l’assistente o con il rappresentante della società fornitore integra un conflitto di interessi vietato dalle MAS e impedisce che le indennità coprano quei contratti di servizi.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 102 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Articolo 132, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
- Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio e 9 luglio 2008 recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (MAS)
- Articolo 33 delle MAS
- Articolo 41, paragrafi 3 e 4, delle MAS
- Articolo 43, lettere c) e d), delle MAS
- Articolo 58, paragrafo 2, delle MAS
- Articolo 68 delle MAS
- Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
- Articolo 73 bis del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
- Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002
- Articolo 85 ter del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002
- Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 545, comma 7, del codice di procedura civile italiano
Recupero di indennità di assistenza parlamentare e prescrizione
La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da un ex deputato del Parlamento europeo contro la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento del 17 aprile 2023, confermativa del recupero di somme versate a titolo di indennità di assistenza parlamentare. La controversia verte su due nuclei principali: l’effettività delle prestazioni rese da un’assistente parlamentare accreditata e da una società di servizi, e la prescrizione del credito del Parlamento.
Fatti e procedimento amministrativo
Il ricorrente era deputato europeo tra il 2009 e il 2014. Il Parlamento aveva assunto come assistente parlamentare accreditata una persona indicata come X, coprendone le spese per EUR 32.314,34. Successivamente il ricorrente concluse tre contratti di prestazione di servizi con la società unipersonale Y, di cui X era socia e/o legale rappresentante in momenti rilevanti; le spese così sostenute furono rimborsate per EUR 220.007,04.
Nel 2017 l’OLAF avviò un’indagine amministrativa e, con relazione finale dell’8 agosto 2019, concluse che l’impiego di X era fittizio e che i contratti con Y presentavano criticità, anche per conflitto di interessi e insufficienza di prove sull’effettiva prestazione dei servizi. Sulla base di tale relazione, il Segretario generale del Parlamento avviò nel 2021 la procedura di recupero per EUR 252.321,38; seguirono la decisione di recupero, la nota di addebito e, dopo i reclami interni, la decisione impugnata dell’Ufficio di presidenza.
Questioni sottoposte al Tribunale
Il ricorrente deduceva cinque motivi principali:
- motivazione illogica e infondata sulle spese relative all’assistente parlamentare, mancata prova degli addebiti e prescrizione;
- errori di motivazione e illegittimità per i contratti con la società Y, oltre a prescrizione totale o parziale;
- violazione dei principi di certezza del diritto e tutela del legittimo affidamento, con ulteriore eccezione di prescrizione;
- violazione del principio di ripartizione dell’onere della prova;
- illegittimità della trattenuta sulla pensione per asserita violazione dell’articolo 545, comma 7, c.p.c. italiano.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama, in particolare, le misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (MAS), soprattutto gli articoli 33, 41, 43, 58 e 68. Rilevante è anche l’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario 2018/1046, relativo al termine quinquennale per l’accertamento e la riscossione dei crediti dell’Unione.
Sono inoltre menzionati l’articolo 263 TFUE, l’articolo 102 del regolamento finanziario, nonché norme processuali del Tribunale e il richiamo del ricorrente all’articolo 545, comma 7, del codice di procedura civile italiano.
Ragionamento sulla prova dell’attività dell’assistente parlamentare
Il Tribunale ribadisce la propria giurisprudenza secondo cui l’assistenza parlamentare non può essere oggetto di rimborso in assenza di un effettivo legame con l’esercizio del mandato. Ne deriva che spetta al deputato dimostrare l’effettività delle prestazioni rese dall’assistente, e ciò mediante documenti giustificativi idonei, che deve anche conservare.
Nel caso concreto, il ricorrente non ha fornito prove sufficienti dell’attività svolta da X come APA. Le sue affermazioni restano generiche; non dimostra quali documenti siano stati trascurati, né che il badge di accesso potesse da solo comprovare l’esecuzione di compiti connessi al mandato. Il Tribunale sottolinea che la mera presenza fisica nei locali del Parlamento non basta a provare l’effettività del lavoro parlamentare.
Prescrizione del credito relativo all’assistente parlamentare
Il Tribunale applica l’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario 2018/1046. Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui l’istituzione è normalmente in grado di far valere il proprio credito, cioè quando dispone degli elementi che rendono il credito certo, liquido ed esigibile.
Nel caso di specie, ciò è avvenuto solo con la trasmissione al Parlamento della relazione finale OLAF dell’8 agosto 2019, dalla quale emergeva il carattere fittizio del contratto. Ne consegue che, alla data di notifica della decisione di recupero e della nota di addebito (31 marzo 2022), il termine quinquennale non era decorso.
Contratti di servizi con la società Y e conflitto di interessi
Quanto ai contratti conclusi con Y, il Tribunale si concentra sull’articolo 43 delle MAS. La disposizione vieta che le indennità siano utilizzate per coprire spese derivanti da contratti di servizi suscettibili di generare conflitto di interessi, in particolare quando il deputato o il suo partner stabile in un’unione di fatto detenga la società o ne faccia parte degli organi direttivi.
Il Tribunale ritiene provata l’esistenza di una relazione sentimentale stabile tra il ricorrente e X, anche sulla base delle stesse dichiarazioni del ricorrente nel suo libro e dinanzi all’OLAF. Tale relazione rende applicabile il divieto delle MAS. Inoltre, X risulta aver firmato almeno il primo e il secondo contratto come legale rappresentante di Y, e il Tribunale rileva che il ricorrente non ha smentito in modo efficace la partecipazione di X nella società al momento dei contratti. Da ciò discende la sussistenza di un conflitto di interessi incompatibile con il finanziamento mediante indennità parlamentari.
Mancata prova dell’effettività dei servizi della società Y
Il ricorrente invoca l’articolo 41, paragrafi 3 e 4, delle MAS, sostenendo che il Parlamento avrebbe già certificato la regolarità dei pagamenti. Il Tribunale respinge l’argomento per più ragioni: il ricorrente non prova l’esistenza di tali certificazioni; inoltre, i paragrafi richiamati erano stati abrogati prima della conclusione del terzo contratto, e la procedura dell’articolo 41 aveva natura meramente contabile, distinta dalla procedura di recupero ex articolo 68 delle MAS.
Soprattutto, il ricorrente non dimostra l’effettività delle prestazioni fornite da Y. I documenti prodotti davanti ai questori e all’Ufficio di presidenza sono stati ritenuti inidonei a provare attività collegate ai contratti controversi; il Tribunale osserva anche che il ricorrente non contesta in modo specifico tale valutazione.
Ulteriore prescrizione e irrilevanza delle norme invocate dal ricorrente
Anche per i crediti relativi ai contratti con Y, il Tribunale applica il medesimo criterio sul dies a quo della prescrizione: il termine inizia con la relazione OLAF dell’8 agosto 2019, quando il Parlamento è stato messo in condizione di agire. Pertanto, il credito non era prescritto al 31 marzo 2022.
Sono ritenute inapplicabili le disposizioni del regolamento finanziario previgente e dello Statuto dei funzionari richiamate dal ricorrente, poiché i deputati europei non sono funzionari o agenti dell’Unione e la disciplina pertinente è quella vigente al momento della notifica degli atti di recupero.
Onere della prova e vicinanza della prova
Il Tribunale respinge il quarto motivo ribadendo che, in questa materia, l’onere probatorio grava sul deputato. Il principio della cosiddetta “vicinanza della prova”, invocato dal ricorrente con riferimento al diritto italiano, non è riconosciuto come regola autonoma del diritto dell’Unione ai fini della prova dell’effettività delle spese di assistenza parlamentare.
Trattenuta sulla pensione e limiti del sindacato di legittimità
Il quinto motivo è dichiarato inconferente perché la trattenuta mensile sulla pensione deriva da un atto del 26 gennaio 2023, diverso dalla decisione impugnata del 17 aprile 2023. Anche a voler esaminare il motivo, esso non potrebbe incidere sulla legittimità dell’atto oggetto del ricorso.
Il Tribunale aggiunge che, nel procedimento ex articolo 263 TFUE, non può pronunciare sentenze dichiarative né esaminare in astratto l’illegittimità di atti non impugnati nei termini.
Decisione
Il ricorso è stato respinto integralmente e il ricorrente è stato condannato alle spese. La pronuncia conferma in modo netto l’approccio rigoroso del Tribunale sulle spese di assistenza parlamentare: prova piena dell’effettività delle prestazioni, attenzione ai conflitti di interessi e decorrenza della prescrizione solo dal momento in cui l’istituzione acquisisce gli elementi necessari per agire.
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