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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36531/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente impugnava una comunicazione emessa ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b), del d.l. n. 78/2010, con cui veniva avvisato dell’avvio della riscossione di una somma di euro 306.410,47 relativa a un accertamento esecutivo divenuto definitivo per mancata impugnazione. In primo grado e in appello sosteneva: (i) l’impugnabilità della comunicazione ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992; (ii) la mancata notificazione dell’avviso di accertamento prodromico; (iii) l’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo ex art. 6, ultimo comma, L. n. 212/2000. In Cassazione proponeva due motivi: con il primo deduceva violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, lamentando vizi di motivazione e di diritto in ordine alla notifica dell’avviso di accertamento; con il secondo deduceva omessa pronuncia e violazione dell’art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, sostenendo che la CTR non avesse esaminato l’eccezione di nullità del recupero per mancanza dell’invito a chiarimenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui denunciava omesso esame di fatti, perché la censura mirava in realtà a contestare l’interpretazione delle risultanze documentali; ha inoltre giudicato la censura di violazione di legge non confrontata con la ratio della sentenza impugnata, che aveva accertato la rituale notifica dell’avviso di accertamento sia presso la residenza sia presso la sede dell’attività indicata dal contribuente, applicando l’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e l’art. 139 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR aveva comunque implicitamente respinto la doglianza sul contraddittorio preventivo, valorizzando la definitività dell’avviso di accertamento per mancata impugnazione; la Corte ha ribadito che, divenuto definitivo l’atto impositivo, sono irrilevanti i vizi degli atti presupposti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e agli ulteriori oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 1, lett. b), d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010

    è la base normativa della comunicazione che avvisa l’avvio della riscossione di somme derivanti da accertamento esecutivo definitivo

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dal contribuente come norma che consente l’impugnazione dell’atto

  • art. 6, ultimo comma, L. n. 212/2000

    invocato per sostenere l’obbligo di preventivo contraddittorio/invito a chiarimenti

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    richiamato quale fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e omesso esame di fatti

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia e ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come regola di valutazione delle prove

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    norma sulla notificazione degli avvisi di accertamento, applicata nel caso per ritenere rituale la notifica presso i luoghi indicati

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato come modello notificatorio cui rinvia la disciplina tributaria; la Corte ribadisce che, individuato il comune, la notifica può avvenire alternativamente presso casa di abitazione, sede dell’impresa o ufficio di esercizio dell’attività

  • art. 6, comma 5, L. n. 212/2000

    richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del recupero in assenza di invito a chiarimenti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 139 c.p.c.

    la Corte richiama la regola di successione preferenziale solo per la scelta del comune, non per il luogo specifico di notifica all’interno del comune

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è ammissibile un motivo articolato in più profili di censura, anche eterogenei, quando la formulazione consenta di distinguere con chiarezza le doglianze e di esaminarle separatamente.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto storico ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare l’interpretazione delle risultanze documentali o la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • La censura di violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con le specifiche argomentazioni poste a fondamento della decisione.
  • In tema di notificazione degli avvisi di accertamento, una volta individuato il comune di residenza/dimora/domicilio del destinatario, la notifica può essere validamente eseguita, in alternativa, presso la casa di abitazione, la sede dell’impresa o l’ufficio in cui il contribuente esercita l’attività.
  • La mancata impugnazione dell’avviso di accertamento ne determina la definitività e rende irrilevanti i vizi degli atti presupposti, incluso l’eventuale difetto di contraddittorio preventivo.
  • L’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata sia incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata, poiché in tal caso opera una statuizione implicita di rigetto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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