Cassazione Civile, Ordinanza n. 36531/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava una comunicazione emessa ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. b), del d.l. n. 78/2010, con cui veniva avvisato dell’avvio della riscossione di una somma di euro 306.410,47 relativa a un accertamento esecutivo divenuto definitivo per mancata impugnazione. In primo grado e in appello sosteneva: (i) l’impugnabilità della comunicazione ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992; (ii) la mancata notificazione dell’avviso di accertamento prodromico; (iii) l’omessa instaurazione del contraddittorio preventivo ex art. 6, ultimo comma, L. n. 212/2000. In Cassazione proponeva due motivi: con il primo deduceva violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, lamentando vizi di motivazione e di diritto in ordine alla notifica dell’avviso di accertamento; con il secondo deduceva omessa pronuncia e violazione dell’art. 6, comma 5, L. n. 212/2000, sostenendo che la CTR non avesse esaminato l’eccezione di nullità del recupero per mancanza dell’invito a chiarimenti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui denunciava omesso esame di fatti, perché la censura mirava in realtà a contestare l’interpretazione delle risultanze documentali; ha inoltre giudicato la censura di violazione di legge non confrontata con la ratio della sentenza impugnata, che aveva accertato la rituale notifica dell’avviso di accertamento sia presso la residenza sia presso la sede dell’attività indicata dal contribuente, applicando l’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e l’art. 139 c.p.c. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la CTR aveva comunque implicitamente respinto la doglianza sul contraddittorio preventivo, valorizzando la definitività dell’avviso di accertamento per mancata impugnazione; la Corte ha ribadito che, divenuto definitivo l’atto impositivo, sono irrilevanti i vizi degli atti presupposti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e agli ulteriori oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 29, comma 1, lett. b), d.l. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010
è la base normativa della comunicazione che avvisa l’avvio della riscossione di somme derivanti da accertamento esecutivo definitivo
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
richiamato dal contribuente come norma che consente l’impugnazione dell’atto
art. 6, ultimo comma, L. n. 212/2000
invocato per sostenere l’obbligo di preventivo contraddittorio/invito a chiarimenti
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
richiamato quale fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e omesso esame di fatti
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare omessa pronuncia e ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 115 c.p.c.
richiamato nel primo motivo come regola di valutazione delle prove
art. 60 d.P.R. n. 600/1973
norma sulla notificazione degli avvisi di accertamento, applicata nel caso per ritenere rituale la notifica presso i luoghi indicati
art. 139 c.p.c.
richiamato come modello notificatorio cui rinvia la disciplina tributaria; la Corte ribadisce che, individuato il comune, la notifica può avvenire alternativamente presso casa di abitazione, sede dell’impresa o ufficio di esercizio dell’attività
art. 6, comma 5, L. n. 212/2000
richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità del recupero in assenza di invito a chiarimenti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 139 c.p.c.
la Corte richiama la regola di successione preferenziale solo per la scelta del comune, non per il luogo specifico di notifica all’interno del comune
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è ammissibile un motivo articolato in più profili di censura, anche eterogenei, quando la formulazione consenta di distinguere con chiarezza le doglianze e di esaminarle separatamente.
- Il vizio di omesso esame di un fatto storico ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per contestare l’interpretazione delle risultanze documentali o la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- La censura di violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con le specifiche argomentazioni poste a fondamento della decisione.
- In tema di notificazione degli avvisi di accertamento, una volta individuato il comune di residenza/dimora/domicilio del destinatario, la notifica può essere validamente eseguita, in alternativa, presso la casa di abitazione, la sede dell’impresa o l’ufficio in cui il contribuente esercita l’attività.
- La mancata impugnazione dell’avviso di accertamento ne determina la definitività e rende irrilevanti i vizi degli atti presupposti, incluso l’eventuale difetto di contraddittorio preventivo.
- L’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione adottata sia incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata, poiché in tal caso opera una statuizione implicita di rigetto.
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