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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30341/2022 del 01/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la responsabilità a titolo di concorso non possa essere desunta dalla mera convivenza né dall'episodio isolato dell'avvertimento, e che non vi fosse prova di un contributo consapevole e agevolativo del ricorrente alla detenzione degli stupefacenti nel periodo contestato. Ha pertanto annullato senza rinvio la pronuncia di responsabilità perché "l'imputato non ha commesso il fatto".

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza per vizio di motivazione e violazione dell'art. 110 c.p., sostenendo che la Corte d'appello ha ritenuto il suo concorso nella detenzione di stupefacenti sulla base della sola convivenza con la madre e della circostanza dell'averla avvertita di una perquisizione. Denuncia carenza di prove di un contributo consapevole o agevolativo alla detenzione e censura altresì la dosimetria della pena.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiede un contributo consapevole al reato (concorso di persone); la mera convivenza non è di per sé prova del concorso morale o materiale.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamata in connessione con il concorso di persone; la Corte interpreta la disciplina del concorso come esigente una partecipazione effettiva e consapevole, non desumibile da semplici condizioni di fatto come la convivenza.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    Norma sulla detenzione e cessione di stupefacenti: la responsabilità per detenzione comune va provata con elementi che dimostrino il possesso o il controllo della sostanza, non con mere presunzioni fondate sulla condivisione dell'abitazione.

  • Giurisprudenza citata - Sez. 6, n. 52116 del 15/11/2019 (Finizio, Rv. 278064)

    Sez. 6, n. 52116 del 15/11/2019, Finizio, Rv. 278064

    Conferma il principio per cui la mera convivenza non è sufficiente a fondare il concorso in detenzione di stupefacenti.

  • Giurisprudenza citata - Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020 (Abbate, Rv. 280244)

    Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244

    Distinzione tra connivenza (comportamento passivo non punibile) e concorso (richiesto contributo consapevole o agevolativo); il contributo può essere anche indiretto ma deve essere provato.

Massime di principio

  • La mera convivenza con chi detiene o cede stupefacenti non basta a fondare la responsabilità per concorso: serve prova di un contributo consapevole e agevolativo.
  • Un episodio isolato (es. l'avvertimento di una perquisizione), specie se fuori dal periodo contestato, non è di per sé sufficiente a dimostrare concorso o detenzione comune.
  • Per la detenzione comune di stupefacenti è necessario provare disponibilità, controllo o altra forma di partecipazione concreta alla custodia della droga; presunzioni basate su luoghi accessibili non sono decisive.
  • Va sempre operata una distinzione tra connivenza meramente passiva (non punibile) e concorso attivo ex art. 110 c.p.; la responsabilità concorrente presuppone elementi specifici di agevolazione o collaborazione.
  • In caso di insufficienza probatoria su elementi essenziali del reato contestato, la Corte può annullare senza rinvio per "non aver commesso il fatto".

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