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Ordinanza

Ordinanza n. 76/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 28/11/2024 emesso dal Prefetto di Reggio Emilia, notificato a mani dell’interessato in data 03/12/2025, con il quale si dispone ai sensi del D.Lgs. 142/2015, art. 23 c. 1 lett. d), art. 14 c. 3 la revoca delle misure di accoglienza nei confronti del cittadino straniero -OMISSIS- “constatato che il sig. -OMISSIS- avendo percepito nell’arco temporale di un anno – intercorso tra il 23 agosto 2023 e il 23 agosto 204 – un reddito complessivo di 8.867,30 ha superato, a far fata dal 23 agosto 2024, il limite reddituale (fissato […] per il 2024 a 6.947,33 euro)”; - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 28/11/2024 emesso dal Prefetto di Reggio Emilia, notificato a mani dell’interessato in data 03/12/2025, con il quale si ingiunge “al medesimo di versare la somma di € 487,50 quale rimborso delle somme dallo stesso direttamente percepite a titolo di contributo per il vitto e il pocket money, di cui ha indebitamente usufruito a decorrere dal 23 agosto 204, data in cui il requisito reddituale è venuto meno, al 28 ottobre 2024, data in cui ha rassegnato le proprie dimissioni dal progetto, mediante versamento da effettuare nel termine di 30 giorni dalla notifica sotto pena degli atti esecutivi”.

Giustizia amministrativa202600127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca delle misure di accoglienza per superamento del limite reddituale e ingiunzione di rimborso delle somme percepite a titolo di vitto e pocket money

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, due provvedimenti prefettizi del 28 novembre 2024: il primo disponeva la revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d), e dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. 142/2015, sul presupposto che egli avesse percepito, nell'arco temporale di un anno, un reddito complessivo superiore alla soglia prevista per l'accesso all'accoglienza; il secondo ingiungeva il rimborso di 487,50 euro, corrispondenti alle somme percepite per vitto e pocket money nel periodo successivo al venir meno del requisito reddituale e anteriore alle dimissioni dal progetto. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità articolati nel ricorso, ma dà conto della contestazione cautelare dei provvedimenti.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al fumus, in sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che l'istruttoria prefettizia dimostrasse il superamento delle condizioni reddituali necessarie per accedere alle misure di accoglienza. Ai fini del calcolo, il parametro temporale rilevante è stato individuato nell'arco continuativo di un anno, ossia in un periodo di dodici mesi conteggiato secondo modalità comunque idonee a ricomprendere tale durata. Quanto al danno grave e irreparabile, il Collegio ha valorizzato sia la rinuncia del ricorrente alle misure di accoglienza sia l'esiguità dell'importo richiesto a rimborso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015

    Richiamato quale base normativa della revoca delle misure di accoglienza in presenza del presupposto reddituale ostativo.

  • art. 14, comma 3, d.lgs. 142/2015

    Richiamato quale ulteriore fondamento normativo del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza.

  • art. 55 c.p.a.

    Applicato per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Ai fini della verifica del requisito reddituale per l'accesso o la permanenza nelle misure di accoglienza, il periodo temporale di riferimento è costituito da un arco continuativo di dodici mesi, conteggiabile secondo modalità idonee a rappresentare un intero anno.
  • In sede cautelare, il superamento della soglia reddituale risultante dall'istruttoria dell'autorità prefettizia esclude il fumus boni iuris necessario per sospendere la revoca delle misure di accoglienza, salva la possibilità di un diverso accertamento nella fase di merito.
  • Il periculum in mora non sussiste quando il richiedente abbia rinunciato alle misure di accoglienza e l'importo richiesto a titolo di rimborso delle somme percepite indebitamente sia esiguo e non dimostri un danno grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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