Cassazione Penale, Sentenza n. 25644/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva accolto il reclamo presentato in favore di Davide Emmanuello contro il diniego della Direzione della Casa circondariale di Sassari di autorizzare un colloquio visivo con la sig.ra Claire Holme, con la quale il detenuto intrattiene dal 2008 un rapporto epistolare e una relazione sentimentale. I ricorrenti hanno sostenuto che la decisione del Direttore, assunta ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 230/2000 e del regime 41-bis, rientra in ampia discrezionalità tecnica e amministrativa e che sussistono concreti profili di rischio per ragioni di ordine pubblico (rilevati presunti contatti della Holme con altri detenuti in regime speciale, tra cui corrispondenza con Giovanni Riina, e l'attivismo dei fratelli Emmanuello in contesti mafiosi).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che i colloqui di detenuti sottoposti al regime 41-bis con persone diverse dai familiari, pur essendo normalmente vietati e autorizzabili solo in casi eccezionali dal Direttore, attengono a diritti soggettivi (affettività) e sono quindi sindacabili dal giudice con un giudizio di bilanciamento tra esigenze di affettività e esigenze di sicurezza. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza ha motivato adeguatamente, ritenendo non configurabili le esigenze di sicurezza addotte dalla Direzione alla luce dell'estraneità della donna a contesti mafiosi e dell'assenza di profili di pericolosità nella corrispondenza; pertanto il diniego è stato ritenuto non ragionevole. Il ricorso dei ricorrenti è stato pertanto respinto e non è stata disposta condanna alle spese nei confronti del Ministero nei termini richiamati.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen. (comma 2-quater)
I colloqui con persone diverse dai familiari sono ordinariamente vietati ma possono essere autorizzati in casi eccezionali dal Direttore; tuttavia la possibilità di autorizzazione non elimina la natura di diritto soggettivo del detenuto e impone un giudizio di bilanciamento tra affettività e sicurezza, sindacabile dal giudice di merito.
Attribuisce al Direttore dell'istituto poteri organizzativi e di valutazione in materia di colloqui e di ordinamento interno; tali determinazioni, pur essendo tecniche e discrezionali, non sono insindacabili quando riguardano posizioni soggettive che richiedono tutela giurisdizionale e valutazione di ragionevolezza.
legge n. 2248 (art. 5, allegato E) - richiamata
Richiamata dai ricorrenti per sostenere la natura discrezionale delle determinazioni direttive; la Corte tuttavia evidenzia che la discrezionalità non esclude il sindacato giurisdizionale sul bilanciamento dei diritti del detenuto.
Massime di principio
- I colloqui con persone non familiari per detenuti in regime 41-bis possono essere autorizzati in via eccezionale, ma la decisione del Direttore non è immune da controllo giurisdizionale: il giudice deve valutare la ragionevolezza del bilanciamento fra diritto all'affettività e esigenze di sicurezza.
- La discrezionalità amministrativa del Direttore ha limiti quando incide su diritti soggettivi del detenuto; il sindacato giudiziale non si limita alla verifica di mera manifesta illogicità, ma investiga se vi sia una lesione del diritto in concreto.
- Per respingere una richiesta di colloquio per motivi di sicurezza occorrono elementi concreti e specifici che dimostrino il rischio; mere corrispondenze o l'attivismo di terzi non automaticamente giustificano il diniego senza valutazione approfondita.
- Il Tribunale di sorveglianza deve motivare puntualmente il bilanciamento e valutare l'estraneità della controparte a contesti criminali e l'assenza di pericolosità nella corrispondenza prima di confermare un diniego.
- Quando il Ministero della Giustizia impugna e il ricorso è rigettato, il regime delle spese processuali può escludere la condanna del Ministero al pagamento, secondo i principi richiamati dalla Corte.
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