Sentenza n. 1595/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento dei seguenti atti: - provvedimento Agea ex art. 1 comma 5 l. n. 79/00 di compensazione nazionale per il periodo 01/04/2000-31/03/2001; - provvedimento Agea del 26/07/01 prot. n. 1184; - ogni atto connesso tra cui la nota Agea prot. n. 1071 del 06/07/01.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento AGEA di compensazione nazionale per il periodo 1 aprile 2000-31 marzo 2001 e provvedimento AGEA del 26 luglio 2001 relativo al regime delle quote latte
Esito
Favorevole al ricorrente (produttore lattiero-caseario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti AGEA deducendo, tra l'altro, il contrasto con i regolamenti comunitari in materia di quote latte, la mancata disapplicazione della normativa nazionale incompatibile, la mancata comunicazione dell'importo del prelievo supplementare, difetti di motivazione e di procedimento, l'utilizzazione di dati non definitivamente accertati, l'assenza di controlli sulla produzione nazionale, il mancato aggiornamento e la mancata ridistribuzione dei quantitativi di riferimento, l'illegittima distinzione tra quota A e quota B, l'attribuzione prioritaria della compensazione a determinate categorie di produttori, la violazione di provvedimenti giudiziari e l'incompetenza. La censura decisiva riguardava il settimo motivo: la normativa nazionale applicata agli atti impugnati prevedeva una compensazione mediante criteri di priorità a favore di specifiche categorie di produttori, anziché una riassegnazione proporzionale ai quantitativi di riferimento individuali di tutti i produttori che avevano contribuito al superamento del quantitativo nazionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo fondata, con carattere dirimente, la censura relativa alla violazione dell'art. 2, par. 1, del regolamento (CEE) n. 3950/92. Secondo tale disposizione, qualora lo Stato membro decida di riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine della campagna, la ripartizione deve avvenire proporzionalmente ai quantitativi di riferimento individuali a disposizione di ciascun produttore. La disciplina nazionale, contenuta nell'art. 1, comma 8, del d.l. n. 43/1999, convertito dalla l. n. 118/1999, ed estesa al periodo 2000/2001 dal d.l. n. 8/2000, introduceva invece categorie prioritarie, favorendo alcuni produttori a scapito di altri. Il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia UE del 27 giugno 2019, causa C-348/18, secondo cui il criterio proporzionale previsto dal regolamento costituisce l'unico criterio utilizzabile per la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati e gli Stati membri non possono introdurre criteri nazionali alternativi. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. I provvedimenti impugnati sono stati annullati; le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della questione, definita a seguito di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE.
Norme richiamate
art. 2, par. 1, Reg. (CEE) n. 3950/92
nel caso in cui uno Stato membro scelga di riassegnare a fine campagna le quote inutilizzate, la compensazione deve avvenire linearmente tra tutti i produttori che, producendo oltre la propria quota, hanno contribuito al superamento dei quantitativi nazionali, proporzionalmente ai quantitativi di riferimento individuali a disposizione di ciascun produttore
La riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati deve avvenire esclusivamente secondo un criterio proporzionale ai quantitativi di riferimento individuali; la disposizione non consente agli Stati membri di stabilire criteri nazionali basati su categorie prioritarie.
art. 3, par. 3, Reg. (CEE) n. 536/93
Concorre a disciplinare la riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, senza consentire l'introduzione di criteri nazionali diversi da quello proporzionale previsto dal regolamento n. 3950/92.
art. 2, par. 4, Reg. (CEE) n. 3950/92
Non può essere utilizzato per ricavare una facoltà degli Stati membri di applicare criteri diversi da quello proporzionale previsto dall'art. 2, par. 1, secondo comma, per la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati.
art. 1, comma 8, d.l. n. 43/1999, convertito dalla l. n. 118/1999
La compensazione nazionale è effettuata [...] secondo i seguenti criteri e nell'ordine
La previsione di categorie prioritarie per la compensazione nazionale è incompatibile con il diritto dell'Unione nella parte in cui deroga al criterio proporzionale previsto dal regolamento n. 3950/92.
d.l. n. 8/2000, convertito dalla l. n. 79/2000
La disciplina nazionale sui criteri prioritari di compensazione è stata estesa al periodo 2000/2001, risultando anch'essa incompatibile con il diritto dell'Unione nella parte rilevante.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE ha contribuito alla soluzione della questione interpretativa relativa ai criteri di riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati.
Massime di principio
- Quando uno Stato membro decide di riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine di una campagna nel regime delle quote latte, la riassegnazione deve essere effettuata esclusivamente in proporzione ai quantitativi di riferimento individuali dei produttori interessati; non è consentita l'introduzione di categorie nazionali prioritarie diverse dal criterio proporzionale previsto dal regolamento dell'Unione.
- La facoltà degli Stati membri di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati non comprende la facoltà di determinare liberamente i criteri di ripartizione, quando il regolamento europeo stabilisce direttamente il criterio proporzionale applicabile.
- Gli atti amministrativi di compensazione nazionale fondati su una disciplina interna che attribuisce priorità a determinate categorie di produttori sono illegittimi, per contrasto con il diritto dell'Unione, nella parte in cui derogano alla ripartizione proporzionale dei quantitativi di riferimento individuali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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