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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25351/2023 del 13/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta a carico di Bartuccio per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e reati connessi. La difesa ha censurato in primo luogo la utilizzabilità di comunicazioni criptate (messaggistica SKY‑ECC) trasmesse dall'autorità giudiziaria francese, sostenendo l'assenza di documentazione sulle modalità di acquisizione e decrittazione e la violazione del diritto di difesa; ha altresì contestato la gravità indiziaria, la qualificazione dell'aggravante di transnazionalità e la sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione e la presunta inutilità della custodia rispetto a misure meno afflittive come i domiciliari con braccialetto).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto utilizzabili le chat e i dati trasmessi dal Tribunale di Parigi tramite ordine europeo di indagine, affermando la presunzione di legittimità dell'attività giudiziaria dello Stato membro che ha acquisito i dati e l'impossibilità per l'autorità italiana di sostituirsi a quella straniera, salvo prova concreta di violazione di norme inderogabili o principi fondamentali del nostro ordinamento. Il Tribunale aveva correttamente qualificato i dati come "statici" (dati gia' immagazzinati e decriptati) e non come captazione dinamica, aveva verificato i provvedimenti e le regole applicate in Francia e aveva applicato l'art. 234‑bis c.p.p. sulla acquisizione di dati informatici detenuti all'estero, ritenendo che il titolare legittimo fosse l'autorità giudiziaria francese. Quanto alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato che gli elementi (intercettazioni, chat decriptate, tabulati, geolocalizzazioni, video, riscontri di PG) erano idonei a fondare gravi indizi circa la partecipazione di Bartuccio al sodalizio e il suo ruolo operativo nell'esfiltrazione di cocaina dal porto di Gioia Tauro; ha inoltre ritenuto fondate le esigenze probatorie e il pericolo concreto di reiterazione, date la serialità dei fatti, il ruolo svolto dall'indagato e la vicinanza temporale degli episodi. Conseguentemente, il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    comma 5 e comma 10 richiamati nel provvedimento

    Regola il contraddittorio in sede di riesame; la Corte ha rilevato che non sussiste violazione sanzionabile perché la documentazione utile era stata posta a disposizione e la misura era stata adottata sulla scorta del compendio disponibile

  • art. 234‑bis cod. proc. pen.

    introdotto dall'art. 2, c. 1 bis, d. I. 18 febbraio 2015, n. 7

    Norma di riferimento per l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero; la Corte ne ammette l'applicazione quando i dati sono detenuti da soggetto che ne può legittimamente disporre (anche autorità giudiziaria estera)

  • Direttiva 2014/41/UE

    direttiva relativa all'ordine europeo di indagine penale

    Fondamento del principio di riconoscimento reciproco e della presunzione di legittimità dell'attività svolta dallo Stato membro emittente; l'esecuzione dell'OEI non può essere sistematicamente rifiutata salvo serio motivo relativo a incompatibilità con diritti fondamentali

  • d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108

    attuazione direttiva 2014/41/UE e art. 45 richiamato

    Regole di recepimento dell'OEI in Italia; il PM ha agito ai sensi dell'art. 45 per ottenere documentazione già in possesso dell'autorità di esecuzione

  • art. 274 cod. proc. pen.

    lett. a) e lett. c) richiamate nell'ordinanza

    Criteri per la sussistenza delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto sussistenti le esigenze probatorie (lett. a) e il pericolo concreto e attuale di reiterazione (lett. c) in base a elementi di fatto e alla personalità dell'indagato

  • art. 706‑102‑1 codice di rito penale francese

    norma francese citata nell'ordinanza impugnata

    Norma che ha autorizzato l'acquisizione da parte dell'autorità francese dei dati conservati nel server; la Corte italiana ha ritenuto rilevante la documentazione e i provvedimenti del giudice francese che attestavano la regolarità dell'acquisizione

  • art. 15 Costituzione

    richiamato in relazione alla fonte giudiziaria dell'acquisizione

    Richiama il principio che l'apprensione dei dati da parte di autorità giudiziaria piuttosto che di polizia è coerente con garanzie costituzionali; la Corte valorizza il fatto che l'acquisizione sia stata disposta da un giudice straniero

  • artt. 73, 74, 80 d.P.R. n. 309/1990

    norme sul sistema sanzionatorio in materia di stupefacenti citate nella contestazione

    Riferimento alle fattispecie di reato contestate (importazione e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) oggetto degli indizi raccolti

  • artt. 61‑bis e 416‑bis cod. pen.

    aggravanti e fattispecie associative menzionate nell'atto

    Norme sulle aggravanti e sulle fattispecie associative; la Corte ha escluso l'aggravante mafiosa ma ha valorizzato l'aggravante di transnazionalità come configurata dai fatti

Massime di principio

  • Dati acquisiti da autorità giudiziarie di un altro Stato membro tramite ordine europeo di indagine godono di una presunzione di legittimità: spetta a chi eccepisce l'incompatibilità con norme inderogabili o principi fondamentali dimostrarne concretamente l'esistenza
  • Distinguere dati "statici" (memorizzati su server o dispositivi) da captazioni dinamiche: l'acquisizione ex post di dati memorizzati non attiva automaticamente le regole sulle intercettazioni in tempo reale
  • Quando i dati criptati sono stati decriptati da un'autorità straniera e trasmessi come contenuti intelligibili, l'integrità e genuinità del contenuto sono presumibili salvo prova concreta di manipolazione dell'algoritmo o della catena di custodia
  • L'art. 234‑bis c.p.p. può essere invocato per acquisire dati informatici detenuti all'estero se chi trasmette può legittimamente disporne; la mancanza del consenso del gestore del server non equivale automaticamente a violazione di principi fondamentali
  • La mera generica allegazione di illegittimità dell'acquisizione non è sufficiente: la difesa deve indicare elementi specifici e concreti che dimostrino la lesione di diritti fondamentali o norme inderogabili
  • In materia cautelare, la valutazione del pericolo di reiterazione richiede una prognosi fondata su elementi concreti (ruolo nell'associazione, serialità e modalità della condotta, vicinanza temporale dei fatti), non su mere ipotesi astratte
  • L'ordine europeo di indagine e la cooperazione tra Stati membri si basano sul principio di fiducia reciproca; i controlli di compatibilità sono eccezionali e richiedono motivazioni circostanziate
  • Se si contesta la decriptazione o la catena di custodia, la difesa deve proporre elementi tecnici plausibili su come il dato sarebbe stato alterato, non semplici sospetti generici

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