Cassazione Penale, Sentenza n. 25351/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta a carico di Bartuccio per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e reati connessi. La difesa ha censurato in primo luogo la utilizzabilità di comunicazioni criptate (messaggistica SKY‑ECC) trasmesse dall'autorità giudiziaria francese, sostenendo l'assenza di documentazione sulle modalità di acquisizione e decrittazione e la violazione del diritto di difesa; ha altresì contestato la gravità indiziaria, la qualificazione dell'aggravante di transnazionalità e la sussistenza delle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione e la presunta inutilità della custodia rispetto a misure meno afflittive come i domiciliari con braccialetto).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto utilizzabili le chat e i dati trasmessi dal Tribunale di Parigi tramite ordine europeo di indagine, affermando la presunzione di legittimità dell'attività giudiziaria dello Stato membro che ha acquisito i dati e l'impossibilità per l'autorità italiana di sostituirsi a quella straniera, salvo prova concreta di violazione di norme inderogabili o principi fondamentali del nostro ordinamento. Il Tribunale aveva correttamente qualificato i dati come "statici" (dati gia' immagazzinati e decriptati) e non come captazione dinamica, aveva verificato i provvedimenti e le regole applicate in Francia e aveva applicato l'art. 234‑bis c.p.p. sulla acquisizione di dati informatici detenuti all'estero, ritenendo che il titolare legittimo fosse l'autorità giudiziaria francese. Quanto alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato che gli elementi (intercettazioni, chat decriptate, tabulati, geolocalizzazioni, video, riscontri di PG) erano idonei a fondare gravi indizi circa la partecipazione di Bartuccio al sodalizio e il suo ruolo operativo nell'esfiltrazione di cocaina dal porto di Gioia Tauro; ha inoltre ritenuto fondate le esigenze probatorie e il pericolo concreto di reiterazione, date la serialità dei fatti, il ruolo svolto dall'indagato e la vicinanza temporale degli episodi. Conseguentemente, il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
comma 5 e comma 10 richiamati nel provvedimento
Regola il contraddittorio in sede di riesame; la Corte ha rilevato che non sussiste violazione sanzionabile perché la documentazione utile era stata posta a disposizione e la misura era stata adottata sulla scorta del compendio disponibile
art. 234‑bis cod. proc. pen.
introdotto dall'art. 2, c. 1 bis, d. I. 18 febbraio 2015, n. 7
Norma di riferimento per l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero; la Corte ne ammette l'applicazione quando i dati sono detenuti da soggetto che ne può legittimamente disporre (anche autorità giudiziaria estera)
Direttiva 2014/41/UE
direttiva relativa all'ordine europeo di indagine penale
Fondamento del principio di riconoscimento reciproco e della presunzione di legittimità dell'attività svolta dallo Stato membro emittente; l'esecuzione dell'OEI non può essere sistematicamente rifiutata salvo serio motivo relativo a incompatibilità con diritti fondamentali
d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108
attuazione direttiva 2014/41/UE e art. 45 richiamato
Regole di recepimento dell'OEI in Italia; il PM ha agito ai sensi dell'art. 45 per ottenere documentazione già in possesso dell'autorità di esecuzione
art. 274 cod. proc. pen.
lett. a) e lett. c) richiamate nell'ordinanza
Criteri per la sussistenza delle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto sussistenti le esigenze probatorie (lett. a) e il pericolo concreto e attuale di reiterazione (lett. c) in base a elementi di fatto e alla personalità dell'indagato
art. 706‑102‑1 codice di rito penale francese
norma francese citata nell'ordinanza impugnata
Norma che ha autorizzato l'acquisizione da parte dell'autorità francese dei dati conservati nel server; la Corte italiana ha ritenuto rilevante la documentazione e i provvedimenti del giudice francese che attestavano la regolarità dell'acquisizione
art. 15 Costituzione
richiamato in relazione alla fonte giudiziaria dell'acquisizione
Richiama il principio che l'apprensione dei dati da parte di autorità giudiziaria piuttosto che di polizia è coerente con garanzie costituzionali; la Corte valorizza il fatto che l'acquisizione sia stata disposta da un giudice straniero
artt. 73, 74, 80 d.P.R. n. 309/1990
norme sul sistema sanzionatorio in materia di stupefacenti citate nella contestazione
Riferimento alle fattispecie di reato contestate (importazione e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) oggetto degli indizi raccolti
artt. 61‑bis e 416‑bis cod. pen.
aggravanti e fattispecie associative menzionate nell'atto
Norme sulle aggravanti e sulle fattispecie associative; la Corte ha escluso l'aggravante mafiosa ma ha valorizzato l'aggravante di transnazionalità come configurata dai fatti
Massime di principio
- Dati acquisiti da autorità giudiziarie di un altro Stato membro tramite ordine europeo di indagine godono di una presunzione di legittimità: spetta a chi eccepisce l'incompatibilità con norme inderogabili o principi fondamentali dimostrarne concretamente l'esistenza
- Distinguere dati "statici" (memorizzati su server o dispositivi) da captazioni dinamiche: l'acquisizione ex post di dati memorizzati non attiva automaticamente le regole sulle intercettazioni in tempo reale
- Quando i dati criptati sono stati decriptati da un'autorità straniera e trasmessi come contenuti intelligibili, l'integrità e genuinità del contenuto sono presumibili salvo prova concreta di manipolazione dell'algoritmo o della catena di custodia
- L'art. 234‑bis c.p.p. può essere invocato per acquisire dati informatici detenuti all'estero se chi trasmette può legittimamente disporne; la mancanza del consenso del gestore del server non equivale automaticamente a violazione di principi fondamentali
- La mera generica allegazione di illegittimità dell'acquisizione non è sufficiente: la difesa deve indicare elementi specifici e concreti che dimostrino la lesione di diritti fondamentali o norme inderogabili
- In materia cautelare, la valutazione del pericolo di reiterazione richiede una prognosi fondata su elementi concreti (ruolo nell'associazione, serialità e modalità della condotta, vicinanza temporale dei fatti), non su mere ipotesi astratte
- L'ordine europeo di indagine e la cooperazione tra Stati membri si basano sul principio di fiducia reciproca; i controlli di compatibilità sono eccezionali e richiedono motivazioni circostanziate
- Se si contesta la decriptazione o la catena di custodia, la difesa deve proporre elementi tecnici plausibili su come il dato sarebbe stato alterato, non semplici sospetti generici
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