Cassazione Civile, Ordinanza n. 19925/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lavoratrice, già lettrice di lingua madre inglese presso l'università, aveva ottenuto in precedenza un accertamento giudiziale dell'unicità e continuità del rapporto sin dalla prima assunzione. Nel presente giudizio chiedeva il riconoscimento di un adeguamento retributivo parametrato al trattamento del ricercatore e assistente universitario, o in subordine al ricercatore confermato, con pagamento delle differenze stipendiali, regolarizzazione contributiva o risarcimento per omessa contribuzione. Dopo una complessa vicenda processuale, la Corte d'appello aveva ritenuto che una transazione/conciliazione intervenuta tra le parti nel 1998 avesse definito anche le pretese qui azionate, rigettando l'appello. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e della conciliazione, sostenendo che l'accordo transattivo aveva riguardato una lite diversa, avente ad oggetto anche l'unicità del rapporto e comunque limitata temporalmente solo al 31 dicembre 1991, non fino al 1993, oltre a fondarsi su una diversa base normativa. Con il secondo motivo deduceva violazione delle norme sul giudicato e delle disposizioni legislative invocate a fondamento della pretesa retributiva, sostenendo che la domanda per gli anni 1992 e 1993 non era stata correttamente respinta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure investissero l'interpretazione dell'accordo conciliativo/transattivo compiuta dal giudice di merito, attività riservata a quest'ultimo e sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione apparente/inesistente. Nel caso concreto, la ricorrente si era limitata a prospettare una lettura alternativa dell'accordo, senza indicare specificamente in iure gli errori ermeneutici né trascrivere in modo adeguato gli atti rilevanti, con difetto di specificità. È stato inoltre osservato che la parte ricorrente aveva impropriamente attribuito alla conciliazione effetti di giudicato. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
artt. 1362 c.c.
L'interpretazione di una conciliazione/transazione va compiuta secondo i criteri legali di ermeneutica contrattuale, guardando all'oggettiva situazione di contrasto composta e non alle sole espressioni letterali usate.
art. 1363 c.c.
Si applicano i canoni interpretativi sistematici anche al verbale di conciliazione giudiziale e agli accordi transattivi.
artt. 185 c.p.c.
La conciliazione giudiziale è una convenzione processuale con effetti sostanziali, frutto dell'incontro di volontà delle parti, e non un mero atto unilaterale.
art. 420 c.p.c.
La conciliazione giudiziale nel rito del lavoro conserva natura consensuale e segue le regole del negozio interpretativo.
art. 88 disp. att. c.p.c.
Il verbale di conciliazione è redatto con le formalità previste per la sua validità e rilevanza processuale.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 375 c.p.c.
Dopo la riforma, la decisione in camera di consiglio è la regola e la pubblica udienza resta eccezionale per i casi indicati dalla norma.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Il ricorso può essere definito all'esito dell'adunanza camerale nei casi ordinari.
art. 36 Cost.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della giusta retribuzione, ma non affrontato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La conciliazione giudiziale e la transazione vanno interpretate come negozi giuridici sulla base dell'effettiva situazione di lite che le parti hanno inteso comporre, potendo coprire il dedotto e il deducibile rispetto al rapporto definito.
- La censura in cassazione dell'interpretazione di un accordo transattivo o conciliativo è ammissibile solo se indica specificamente la violazione dei canoni legali di ermeneutica o un vizio motivazionale rilevante; non basta contrapporre una lettura alternativa dei fatti.
- L'accertamento del contenuto e dell'oggetto di una conciliazione giudiziale è riservato al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo entro confini molto ristretti.
- Chi ricorre per cassazione deve riprodurre con precisione gli atti e i documenti sui quali fonda il motivo, altrimenti il ricorso difetta di specificità ed è inammissibile.
- Alla conciliazione giudiziale non possono essere automaticamente estesi effetti propri del giudicato oltre quanto effettivamente risultante dall'accordo e dalla sua interpretazione.
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