Sentenza del 15/03/2017 n. 1316 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Notifica all'ex amministratore - Impugnazione per estraneità ai fatti - Difetto di legittimazione processuale - Rilevabilità d'ufficio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento emesso nei confronti della società e notificato sia all'amministratore in carica sia all'ex amministratore. Quest'ultimo lo ha impugnato per far accertare la propria estraneità ai fatti contestati. Tuttavia, l'atto impositivo era rivolto esclusivamente alla società, quale reale destinataria dell'accertamento. L'ex amministratore non aveva quindi la legittimazione processuale per ricevere atti destinati alla società, impugnarli in nome della stessa o stare in giudizio per suo conto.
La decisione
La contestazione dell'ex amministratore non ha potuto validamente instaurare un rapporto processuale, perché egli era privo di legittimazione processuale rispetto a un atto destinato alla società. Il difetto di legittimazione processuale è stato ritenuto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. L'avviso poteva divenire definitivo solo se la sua legittimità non fosse stata contestata dall'amministratore in carica e legale rappresentante della società, effettivo destinatario dell'atto.
Norme richiamate
Principio della legittimazione processuale
Solo il soggetto destinatario dell'atto, o chi lo rappresenta validamente, può riceverlo, impugnarlo e stare in giudizio in relazione a esso. L'ex amministratore, cessato dalla carica, non può agire in nome e per conto della società.
Principio della rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione processuale
Il difetto di legittimazione processuale incide sulla valida instaurazione del rapporto processuale e può essere rilevato d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.
Principio di definitività dell'avviso di accertamento
Un avviso notificato alla società diviene definitivo solo se non viene validamente impugnato dalla società stessa, tramite il suo amministratore in carica o altro rappresentante legittimato. La mera notifica o impugnazione da parte dell'ex amministratore non produce gli stessi effetti.
Massime di principio
- Gli atti impositivi devono essere contestati dal loro effettivo destinatario o da un rappresentante munito di legittimazione; la precedente titolarità della carica non è sufficiente.
- L'ex amministratore non può impugnare in nome della società un atto notificato alla società dopo la cessazione della carica, salvo che agisca per una propria autonoma e diretta posizione giuridica.
- La notifica di un atto societario all'ex amministratore non gli attribuisce automaticamente il potere di rappresentare la società né rende valida una sua impugnazione per conto dell'ente.
- Il difetto di legittimazione processuale è una questione preliminare e può essere rilevata d'ufficio dal giudice anche se non è stata tempestivamente eccepita.
- Per evitare la definitività di un avviso rivolto a una società, l'impugnazione deve essere proposta dalla società, tramite il legale rappresentante in carica o altro soggetto validamente autorizzato.
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