Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 04410/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso riguardava un'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 1 luglio 2025. Dalla sentenza emerge che l'impugnazione per cassazione è stata proposta personalmente dal condannato, senza la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte ha rilevato d'ufficio tale vizio formale, ritenendo la difformità rispetto al combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., come modificati dalla legge n. 103/2017. Non risultano ulteriori censure di merito esaminate, poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ragioni processuali preliminari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'impugnazione era stata sottoscritta e presentata personalmente dal condannato in violazione della disciplina vigente che richiede, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendo emersi elementi idonei a escludere la sua colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 571, comma 1, c.p.p.

    L'impugnazione personale è ammessa nei limiti previsti dalla legge, ma per il ricorso per cassazione contro il provvedimento considerato opera la regola di sottoscrizione tecnica da parte di un difensore abilitato.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    La violazione della regola di sottoscrizione comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna al pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 1, comma 63, l. 23 giugno 2017, n. 103

    La modifica legislativa ha introdotto l'attuale requisito formale di ammissibilità del ricorso per cassazione, imponendo la sottoscrizione da parte di un difensore cassazionista.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro determinati provvedimenti deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale dell'impugnazione determina inammissibilità.
  • La mancanza della sottoscrizione tecnica richiesta dalla legge costituisce un vizio formale autonomamente rilevabile che impedisce l'esame dei motivi di merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.