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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31346/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente religioso)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento IMU per l'anno 2018, relativo a due immobili siti in Palermo e concessi da tempo in comodato gratuito a un altro ente religioso collegato. Il contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, in sintesi, la carenza di motivazione dell'avviso ai sensi dello Statuto del contribuente e il diritto all'esenzione IMU per immobili di ente ecclesiastico destinati ad attività didattica non commerciale, sostenendo che la destinazione in comodato a ente strutturalmente e funzionalmente collegato non dovesse escludere il beneficio. In cassazione sono stati proposti due motivi: il primo per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sul motivo di appello relativo al difetto di motivazione dell'avviso; il secondo per violazione delle norme sull'esenzione IMU/ICI, lamentando che i giudici di merito avessero escluso il beneficio sulla base della mancata utilizzazione diretta da parte del possessore e della pretesa commercialità dell'attività didattica, senza considerare la disciplina interpretata autenticamente dalla legge sopravvenuta e il comodato tra enti non commerciali collegati.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo il vizio di omessa pronuncia perché il giudice di merito, esaminando il rapporto sostanziale, aveva implicitamente rigettato l'eccezione di nullità dell'avviso; ha inoltre confermato che la motivazione dell'atto era sufficiente, essendo stati indicati elementi essenziali della pretesa. Ha invece accolto il secondo motivo, applicando la sopravvenuta interpretazione autentica dell'art. 1, comma 71, L. n. 213/2023, che estende l'esenzione IMU anche ai casi di immobile concesso in comodato a ente non commerciale funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, purché il comodatario svolga attività agevolate con modalità non commerciali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia perché rivaluti in fatto la sussistenza dei requisiti dell'esenzione alla luce della nuova disciplina.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando la decisione sul merito implica il rigetto, anche tacito, dell'eccezione non esaminata espressamente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale dedotto per l'omessa pronuncia.

  • art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212

    Gli atti impositivi devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto; in materia IMU è sufficiente che il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali.

  • art. 7, comma 1, lett. i, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    L'esenzione tributaria per gli immobili degli enti non commerciali si applica, secondo la disciplina richiamata e interpretata, a immobili destinati esclusivamente ad attività agevolate svolte con modalità non commerciali; in caso di comodato è possibile l'applicazione del beneficio se ricorrono i requisiti fissati dalla norma interpretativa sopravvenuta.

  • art. 9, comma 8, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    Richiama per l'IMU le esenzioni previste per l'ICI dall'art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504/1992.

  • art. 4, comma 3, d.m. 19 dicembre 2012, n. 200

    Richiamato dalla parte ricorrente nel secondo motivo quale parametro per la qualificazione delle attività svolte con modalità non commerciali.

  • art. 1, comma 71, L. 30 dicembre 2023, n. 213

    Norma di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, che include nell'esenzione gli immobili concessi in comodato a soggetto non commerciale funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, se il comodatario svolge esclusivamente attività agevolate con modalità non commerciali.

  • art. 1, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212

    Fondamento della retroattività della norma interpretativa autentica.

  • art. 73, comma 1, lett. c, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Individua i soggetti non commerciali cui devono appartenere sia comodante sia comodatario per l'applicazione dell'esenzione nei casi di comodato.

  • art. 16, lett. a), L. 20 maggio 1985, n. 222

    Le attività di religione o di culto rientrano tra quelle agevolate se svolte con modalità non commerciali.

  • art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Richiamato come parametro per la determinazione del valore imponibile degli immobili ai fini ICI/IMU.

  • art. 59, comma 1, lett. c, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    La Corte richiama le decisioni della Consulta che ne hanno confermato la lettura compatibile con l'esenzione per fabbricati posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito risulti logicamente incompatibile con la tesi o eccezione non espressamente trattata, perché ciò integra un rigetto implicito.
  • L'avviso di accertamento in materia IMU/ICI è sufficientemente motivato se consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa, cioè i dati identificativi dell'immobile, i presupposti fattuali e il criterio di quantificazione del tributo; non è necessaria l'indicazione di tutte le possibili ragioni di mancata esenzione.
  • L'esenzione IMU per gli enti non commerciali richiede, in via generale, la compresenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo, con svolgimento delle attività agevolate con modalità non commerciali.
  • In caso di comodato tra enti non commerciali, l'esenzione può spettare anche se l'immobile non è utilizzato direttamente dal proprietario, purché il comodatario sia strutturalmente o funzionalmente collegato al concedente e svolga nell'immobile in modo esclusivo attività agevolate non commerciali.
  • Il collegamento funzionale tra enti presuppone una relazione sinergica di collaborazione o cooperazione, esterna al solo contratto di comodato, con posizione ausiliaria del comodatario rispetto alle finalità istituzionali del comodante; il collegamento strutturale presuppone invece un inserimento in un'organizzazione unitaria con rapporti di dominio, coordinamento o subordinazione.
  • La sopravvenienza di una norma di interpretazione autentica retroattiva può incidere sul giudizio di legittimità e imporre il rinvio al giudice di merito quando siano necessari accertamenti di fatto ulteriori per verificare i presupposti applicativi della nuova disciplina.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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