Cassazione Civile, Ordinanza n. 26142/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una compagnia assicurativa aveva emesso un assegno bancario non trasferibile di euro 3.700,00 a favore di un determinato beneficiario. Dopo la segnalazione di mancata ricezione del titolo, accertava che l'assegno era stato incassato presso la banca negoziatrice da un soggetto diverso dal legittimo prenditore, mediante esibizione di documenti falsi. La società pagava nuovamente l'importo al corretto beneficiario e conveniva in giudizio la banca chiedendo la restituzione della somma, oltre accessori, per responsabilità della banca nell'incasso improprio. Il Giudice di pace accoglieva la domanda; il Tribunale, in appello, riformava integralmente ritenendo provata la diligenza del cassiere della banca e la mancanza di profili esteriori sospetti del titolo. In cassazione la ricorrente deduceva: violazione degli artt. 43 r.d. 1736/1933, 1176, 1189 e 1218 c.c. e nullità della sentenza per omessa valutazione della falsificazione dell'assegno; violazione dell'art. 1256 c.c.; violazione degli artt. 1218 e 1992, comma 2, c.c. per mancata prova positiva della diligenza della banca; e violazione dell'art. 91 c.p.c. sulla regolazione delle spese. La Corte ha ritenuto i primi tre motivi in parte inammissibili e in parte infondati perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e perché il giudice di appello aveva motivato in modo congruo, valorizzando l'assenza di anomalie del titolo e l'operato conforme agli standard di diligenza richiesti; ha inoltre respinto il motivo sulle spese, applicando il principio della soccombenza all'esito globale del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale non avesse omesso di esaminare la falsificazione dell'assegno, ma avesse compiuto un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, escludendo la presenza di segnali esteriori tali da imporre ulteriori verifiche al cassiere. Ha poi affermato che la censura sulla motivazione era infondata, essendo la decisione sorretta da motivazione congrua. Quanto al profilo della diligenza professionale della banca, la Corte ha richiamato il principio per cui, nel pagamento di un assegno di traenza non trasferibile a soggetto non legittimato, la colpa della banca negoziatrice va valutata secondo l'art. 1176, comma 2, c.c., e che la circolare ABI del 7 maggio 2001 non ha portata precettiva né incide, di per sé, sul giudizio di diligenza. Ha infine confermato la regolazione delle spese di merito secondo la soccombenza complessiva del processo, condannando la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 43 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
Nel pagamento dell'assegno bancario non trasferibile la responsabilità della banca viene valutata in relazione alla legittimazione del prenditore e alla correttezza dell'operazione di incasso.
art. 1176 c.c., comma 2
La diligenza richiesta alla banca negoziatrice è quella professionale; il suo contenuto va riempito secondo gli standard dell'attività e del diritto vivente.
art. 1189 c.c.
Richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo nella motivazione della Corte, che ha invece valorizzato la valutazione della diligenza della banca.
art. 1218 c.c.
La responsabilità della banca è stata evocata come responsabilità contrattuale; la Corte ha escluso la sua sussistenza per mancata prova di colpa dell'operatore bancario.
art. 1256 c.c.
La doglianza è stata ritenuta non pertinente rispetto alla questione della falsificazione e dell'incasso dell'assegno.
art. 1992 c.c., comma 2
Richiamato per contestare la prova della diligenza della banca; la Corte ha respinto la censura perché non risultavano anomalie del titolo tali da imporre ulteriori cautele.
art. 132 c.p.c., n. 4
La motivazione della sentenza d'appello è stata reputata congrua e sufficiente, quindi non sussisteva nullità della decisione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Le censure sulla violazione di legge sono state respinte perché il giudice di merito aveva correttamente applicato i criteri di diligenza e di responsabilità.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
La doglianza è stata dichiarata inammissibile nella parte in cui mirava a ottenere una diversa valutazione dei fatti già accertati in appello.
art. 91 c.p.c.
Le spese di primo grado sono state regolate correttamente in base alla soccombenza complessiva del processo, non per singolo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha inserito il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto non legittimato, la responsabilità della banca negoziatrice dipende dalla verifica della colpa professionale, da accertarsi secondo l'art. 1176, comma 2, c.c. e gli standard dell'ordinaria prassi bancaria.
- La presenza di documenti falsi o di una successiva scoperta dell'illecito non basta, da sola, a fondare la responsabilità della banca se, al momento dell'incasso, il titolo non presentava anomalie esteriori tali da imporre ulteriori verifiche.
- La circolare ABI del 7 maggio 2001 non ha valore normativo vincolante e non può essere assunta come parametro autonomo della diligenza professionale della banca.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del merito quando il giudice di appello abbia già svolto un accertamento fattuale congruamente motivato.
- Ai fini della regolazione delle spese, conta la soccombenza complessiva sull'esito globale del processo, e non la sola alternanza tra i singoli gradi di giudizio.
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