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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06093/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un’istanza di rimborso relativa a un credito IVA riferito all’anno d’imposta 2010, presentata dalla società nonostante l’omissione della dichiarazione. L’Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo maturata la decadenza biennale di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992; la CTR aveva invece accolto la tesi della contribuente, ritenendo tempestiva l’istanza. In corso di giudizio la società, avendo nel frattempo ricevuto il pagamento del credito in forza della sentenza di merito non definitiva, chiedeva di accedere alla definizione agevolata prevista dall’art. 5 della l. n. 130 del 2022; l’Agenzia opponeva diniego, sostenendo che le controversie aventi ad oggetto istanze di rimborso non siano definibili. La società ricorreva per cassazione contro tale diniego deducendo violazione dell’art. 5 della l. n. 130 del 2022 e falsa applicazione della disciplina previgente sul condono, assumendo che la lite non fosse espressamente esclusa. L’Agenzia, a sua volta, ricorreva contro la sentenza della CTR lamentando violazione dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice regionale fatto decorrere il termine biennale dal pagamento e non dal presupposto del rimborso, così reputando tempestiva un’istanza che, secondo l’Ufficio, era invece tardiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso della società avverso il diniego di definizione agevolata, ritenendo che le controversie su istanze di rimborso non siano definibili in via agevolata neppure quando la norma non le menzioni espressamente tra le esclusioni, perché una diversa lettura sarebbe irragionevole e contraria alla funzione del condono tributario. Ha poi accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTR, cassando la decisione di merito e decidendo nel merito con rigetto dell’originario ricorso della contribuente. La Corte ha affermato che il termine biennale di decadenza per la domanda di rimborso decorre dal pagamento che genera il diritto alla restituzione; poiché il credito IVA risaliva all’anno d’imposta 2010 e l’istanza era stata presentata nel 2014, la domanda era tardiva. Le spese di cassazione sono state poste a carico della società, mentre quelle dei gradi di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, l. 31 agosto 2022, n. 130

    La Corte esclude che la definizione agevolata prevista da questa norma sia applicabile alle controversie aventi ad oggetto istanze di rimborso, anche se la norma non le menziona espressamente tra le esclusioni.

  • art. 3, comma 2-bis, lett. a), d.l. 25 marzo 2010, n. 40, conv. in l. 22 maggio 2010, n. 73

    Richiamato in via analogica: la giurisprudenza aveva già escluso la definibilità agevolata delle controversie di rimborso, perché tali procedure sono pensate per liti in cui il contribuente evita di pagare una pretesa fiscale e non per liti in cui pretende un esborso dall’erario.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il termine di decadenza biennale per chiedere il rimborso decorre dal giorno in cui si verifica il presupposto del rimborso, cioè dal pagamento che dà diritto alla restituzione, non da un momento diverso individuato dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto in cassazione.

Massime di principio

  • Le controversie aventi ad oggetto domande di rimborso tributario non rientrano, per interpretazione teleologica e sistematica, tra le liti definibili in via agevolata quando il meccanismo del condono è costruito per estinguere pretese impositive del Fisco e non pretese restitutorie del contribuente.
  • In materia di rimborso tributario, il termine biennale di decadenza decorre dal momento in cui si verifica il presupposto della restituzione, ossia dal pagamento indebito o comunque dal versamento che legittima la domanda di rimborso.
  • Se la Cassazione accerta che non residuano questioni di fatto, può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito rigettando l’originaria domanda della parte contribuente.
  • La disciplina della definizione agevolata va interpretata in modo coerente con la sua funzione: non può essere utilizzata per consolidare in favore del contribuente un diritto al rimborso già riconosciuto provvisoriamente e consentirgli di trattenere somme versate dall’Amministrazione con un pagamento ridotto.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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