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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32949/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La Regione aveva proposto opposizione allo stato passivo di un fallimento per ottenere il riconoscimento, sul credito da omesso versamento della tassa automobilistica, del privilegio previsto dall'art. 2752 c.c. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo che il credito non rientrasse nei tributi della finanza locale cui la norma si riferisce e che, per la tassatività dei privilegi, non fosse consentita un'interpretazione estensiva. In cassazione la Regione ha dedotto: (1) violazione dell'art. 2752 c.c., dell'art. 12 disp. prel. c.c. e dell'art. 3 Cost., per avere escluso la natura privilegiata del credito e negato l'interpretazione estensiva; (2) violazione dell'art. 2752 c.c., dell'art. 2745 c.c. e degli artt. 3, 24 e 119 Cost., per mancata considerazione della causa del credito e del privilegio; (3) violazione dell'art. 13 d.l. n. 201/2011 e dell'art. 2 d.lgs. n. 267/2000, oltre agli artt. 5, 114 e 119 Cost., per avere dato una lettura nominalistica dell'espressione "legge per la finanza locale" e del rinvio ai tributi locali; (4) richiesta di rinvio alla Corte costituzionale per asserita disparità di trattamento tra Regioni ed enti locali.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi e assorbito il quarto. Ha affermato che il privilegio di cui all'art. 2752 c.c. deve essere interpretato estensivamente, in coerenza con la sua funzione di assicurare agli enti territoriali la provvista necessaria ai compiti istituzionali, e che l'espressione "legge per la finanza locale" non va intesa in senso restrittivo come riferimento a una specifica legge istitutiva, ma alle disposizioni che disciplinano i tributi degli enti territoriali. Ha quindi riconosciuto che tale principio si estende anche al credito regionale per tassa automobilistica. La Corte ha cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ammettendo il credito al privilegio ex art. 2752 c.c. Ha inoltre condannato il fallimento alle spese dei gradi di merito e di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2752 c.c.

    ultimo comma; terzo comma; comma 4

    La norma sul privilegio generale mobiliare per i crediti tributari degli enti territoriali va interpretata estensivamente; l'espressione "legge per la finanza locale" comprende tutte le disposizioni che disciplinano i tributi degli enti locali e, per estensione, anche i tributi regionali come la tassa automobilistica.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Richiamato per sostenere l'interpretazione estensiva della disposizione sui privilegi.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato a sostegno della questione di uguaglianza nella disciplina del privilegio, poi assorbita.

  • art. 2745 c.c.

    Richiamato per contestare la lettura restrittiva del privilegio in rapporto alla causa del credito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel quadro della censura costituzionale sulla disciplina del privilegio.

  • art. 119 Cost.

    Richiamato per la tutela dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali e per sostenere la spettanza del privilegio.

  • art. 13 d.l. n. 201/2011

    La disposizione di interpretazione autentica conferma che il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende riferito a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali.

  • l. n. 214/2011

    Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 201/2011.

  • art. 2 d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato nel motivo relativo alla natura degli enti locali e al rinvio normativo.

  • art. 5 Cost.

    Richiamato nel motivo relativo al ruolo costituzionale degli enti territoriali.

  • art. 114 Cost.

    Richiamato nel motivo relativo alla posizione costituzionale delle Regioni e degli enti locali.

Massime di principio

  • Le norme sui privilegi, pur essendo di stretta interpretazione quanto alla loro esistenza e collocazione, possono essere interpretate estensivamente quando la ratio della disciplina lo consenta e la lettera della norma non imponga un significato restrittivo.
  • L'espressione "legge per la finanza locale" nell'ambito del privilegio tributario non va letta in senso meramente formale come rinvio a una singola legge istitutiva, ma come riferimento a tutte le disposizioni che disciplinano i tributi dell'ente territoriale interessato.
  • Il privilegio per i crediti tributari degli enti territoriali è giustificato dalla funzione di assicurare la provvista necessaria allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente; perciò la tutela può estendersi ai tributi regionali quando presentino la stessa funzione e natura tributaria.
  • Quando la questione di diritto consenta la decisione nel merito e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il provvedimento impugnato e decidere direttamente la causa.
  • L'eventuale questione di legittimità costituzionale resta assorbita se l'accoglimento del ricorso risolve la controversia sulla base dell'interpretazione della norma ordinaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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