Cassazione Penale, Sentenza n. 11702/2024 del 20/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha constatato che il reato è procedibile a querela di parte e che la remissione della querela, documentata con il verbale del 10 gennaio 2024, estingue il reato. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha inoltre posto le spese del procedimento a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, ultimo comma, c.p.p. Decisione resa a Roma il 28 febbraio 2024 (RG 43485/2023).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Tivoli per il reato di tentato furto aggravato. Nei motivi di ricorso denunciava: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, n. 4 c.p.; 2) vizio di motivazione circa la mancata esclusione della recidiva. Con motivi aggiunti ha prodotto un verbale di remissione di querela sottoscritto dalla persona offesa e accettato, redatto il 10 gennaio 2024 davanti a personale della Stazione Carabinieri di Roma - Prima Porta, invocando l'estinzione del reato in quanto procedibile a querela di parte.
Norme richiamate
art. 62 c.p. n. 4
Il ricorrente invocava questa norma come circostanza attenuante non riconosciuta; la Corte non è però pervenuta a decidere nel merito rispetto a tale motivo perché il reato è stato estinto per remissione di querela.
art. 340 c.p.p., ultimo comma
La Corte ha ritenuto che, in difetto di diverso accordo tra le parti, le spese vadano poste a carico del querelato; norma utilizzata per disporre la condanna alle spese processuali.
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela di parte, la remissione della querela estingue il reato anche se vi è già stata una condanna in primo o secondo grado, e ciò può determinare l'annullamento della sentenza per estinzione del reato.
- Perché la remissione produca i suoi effetti è necessario documentarla formalmente (ad es. verbale redatto davanti a pubblici ufficiali o atto scritto) e che questa risulti accettata se la legge lo richiede; la produzione in sede di cassazione di tale documento può comportare l'estinzione del processo.
- Quando il reato si estingue per remissione, le questioni sostanziali sollevate dal ricorrente (es. riconoscimento di attenuanti o valutazione della recidiva) possono non essere più esaminate nel merito poiché sopravviene l'estinzione del fatto.
- In assenza di diverso accordo tra le parti, le spese del procedimento, anche in caso di estinzione per remissione di querela, possono essere poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340 c.p.p.; opportuno verificare eventuali accordi o previsioni diverse.
- Prima di proporre impugnazioni o atti aggiuntivi, valutare sempre se il reato sia procedibile d'ufficio o a querela di parte; nelle ipotesi di querela di parte, la remissione rimane uno strumento decisivo per estinguere il processo.
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