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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9959/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per rapina aggravata e furto aggravato. Lamentava che la condanna si fondava in larga parte sul rinvenimento a suo possesso, due mesi dopo i fatti, di una SIM utilizzata per contatti con i coimputati, su agganci di celle telefoniche e su contatti telefonici successivi alla rapina, senza alcun riconoscimento nei filmati della banca e senza che fosse provata la sua presenza in banca. Denunciava omissione di confronto delle argomentazioni difensive e un salto logico nel dedurre presenza e contenuto delle conversazioni dal mero possesso della scheda

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: le censure sono state ritenute di natura meramente fattuale e configurano una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, attività non consentita in sede di legittimità, soprattutto in presenza di una "doppia conforme" (stessi esiti in primo e secondo grado). La sentenza ha richiamato i criteri sulla prova indiziaria (indizi gravi, precisi, univoci e concordanti) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 2 c.p.p.

    gli indizi devono essere gravi, ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e capaci di dimostrare in relazione al thema probandum; precisi, ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile; nonché concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con altri elementi certi

    La Corte ha applicato questo principio per valutare la catena indiziaria (possesso della SIM, contatti telefonici, agganci di celle): ha ritenuto che il giudice di merito abbia valutato tali indizi come sufficientemente gravi e concordanti, decisione non sindacabile in cassazione se si tratta di rivalutazione fattuale

  • art. 616 c.p.p.

    con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento

    La norma autorizza la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, l'imposizione di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa e ha fissato la sanzione in euro 3.000,00

  • principio della "doppia conforme" (giurisprudenza della Cassazione)

    Quando sia esistente una doppia pronuncia di segno identico (tribunale e corte d'appello), la Cassazione non puo' procedere a nuova valutazione del materiale probatorio salvo che il giudice d'appello abbia introdotto atti o elementi probatori non valutati dal primo giudice; in mancanza, le censure di travisamento risultano, in linea di principio, inammissibili

  • Giurisprudenza citata (es. Cass. sez. VI, 22/01/2014, n. 10289)

    La giurisprudenza richiamata ribadisce il divieto per la Corte di legittimità di sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove e sottolinea i limiti del sindacato in cassazione sulle questioni puramente fattuali

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ammette la mera riconsiderazione dei fatti o della valutazione delle prove: il ricorso deve prospettare questioni di diritto o vizi specifici di motivazione, non una rivalutazione dell'intero compendio probatorio
  • In materia di prova indiziaria gli indizi devono essere "gravi, precisi, univoci e concordanti": se il giudice di merito ritiene soddisfatti questi requisiti, la cassazione difficilmente potra' disporre una revoca della decisione per semplice apprezzamento differente degli stessi indizi
  • In presenza di una "doppia conforme" (stessi esiti in primo e secondo grado) il ricorrente deve dimostrare in modo specifico che il giudice d'appello ha introdotto nuovi atti probatori o ha motivato su elementi non esaminati in primo grado, altrimenti il vizio di travisamento della prova non è rilevabile in cassazione
  • Chi propone ricorso in cassazione deve evitare censure meramente fattuali e, se il ricorso è infondato o improprio, corre il rischio di essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Per la difesa, quando si contestano valutazioni indiziarie, occorre formulare deduzioni circostanziate che indichino errori logici o giuridici nella motivazione del giudice di merito, non semplici alternative interpretative dei medesimi fatti

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