Ordinanza n. 1558/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento dell’Autorità garante n. 31785 del 22 dicembre 2025, notificato in data 31 dicembre 2025 (n. prot. 0109573), adottato in esito al procedimento I866 - Accordi tra fonderie, con cui è stata irrogata all’odierna ricorrente, in solido con la società Fonderie Mora Gavardo s.r.l., la sanzione amministrativa pecuniaria pari a complessivi € 16.280.656,00; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di 16.280.656 euro per accordi tra fonderie
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il provvedimento sanzionatorio adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato all’esito del procedimento I866 - Accordi tra fonderie. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso né gli argomenti relativi al fumus boni iuris e al periculum in mora. L’ordinanza dà atto della costituzione dell’Autorità e della mancata costituzione di un’altra società coinvolta, nonché della ritenuta sussistenza della giurisdizione e della competenza del Tribunale.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare nel merito. Ritenuti sussistenti gli estremi per l’applicazione dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato l’udienza pubblica del 16 dicembre 2026 per la trattazione di merito del ricorso. Non è stata disposta la sospensione dell’efficacia del provvedimento sanzionatorio, né è stata formulata una valutazione espressa sul fumus boni iuris o sul periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l’ordinanza richiama la disposizione quale base della domanda cautelare.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente al giudice, in presenza dei relativi presupposti, di fissare direttamente l’udienza di merito, senza definire in via immediata la domanda cautelare; il TAR lo ha applicato fissando l’udienza pubblica del 16 dicembre 2026.
Massime di principio
- Quando ricorrono i presupposti dell’art. 55, comma 10, c.p.a., il giudice amministrativo può fissare direttamente l’udienza di merito, senza adottare una decisione cautelare definitiva sulla sospensione richiesta.
- La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non implica, di per sé, una valutazione favorevole o sfavorevole sulla fondatezza del ricorso o sui presupposti cautelari.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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