Cassazione Penale, Sentenza n. 27437/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva ex art. 671 c.p.p. fra tre sentenze di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. relative a reati per violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (fatti commessi: 9/6/2018; fino al 6/9/2019; da maggio 2019 a marzo 2020). Il GIP aveva rigettato l'istanza; il ricorrente ha impugnato il provvedimento denunciando violazione di legge (in particolare artt. 188 disp. att. c.p.p. e 81 c.p.) e vizio di motivazione, lamentando che il giudice, nonostante il dissenso del pubblico ministero, avrebbe dovuto valutare la pena proposta e, se del caso, applicare quella ritenuta congrua, e che la continuazione era stata negata erroneamente nonostante i reati fossero funzionali al sostentamento del ricorrente.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per carenza di motivazione: l'ordinanza del GIP si era limitata a richiamare le "perplessità" del pubblico ministero senza esprimere un giudizio chiaro e autonomo. Pur richiamando il principio giurisprudenziale secondo cui i lunghi intervalli temporali e i periodi di detenzione possono essere indici di interruzione del disegno criminoso, la Corte ha stabilito che il giudice dell'esecuzione deve compiere una verifica concreta degli elementi (distanza cronologica, modalità esecutive, abitudini di vita, tipologia e omogeneità dei reati, ecc.). L'ordinanza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad diverso giudice dell'esecuzione, il quale dovrà motivare espressamente la sua decisione valutando le caratteristiche delle condotte e la presenza di elementi sintomatici o escludenti l'unicità del disegno criminoso.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte richiede una motivazione puntuale del giudice sull'esistenza del vincolo di continuazione ai sensi di questa disposizione
art. 444 cod. proc. pen.
Rilievo che le sentenze di cui si chiede la continuazione sono sentenze di applicazione della pena ai sensi di questa norma; la continuità si discute tra tali provvedimenti
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (TU Stupefacenti)
Norma penale sostanziale che disciplina i reati contestati (traffico/detenzione di stupefacenti); la natura omogenea dei reati è uno degli elementi da valutare ai fini della continuazione
art. 188 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata nel gravame come norma procedurale rilevante per il coordinamento delle esecuzioni e la valutazione di profili esecutivi, contestata per presunta applicazione errata
art. 81 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena; il ricorrente sosteneva che il giudice doveva valutare la pena proposta e, se occorreva, applicare quella ritenuta congrua nel caso di riconoscimento della continuazione
Sentenza Corte Costituzionale n. 183 del 2013
Principio richiamato per disporre che, in caso di annullamento con rinvio, il nuovo giudizio debba essere instaurato davanti a diverso giudice dell'esecuzione
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 1, n. 44988/2018; Sez. 1, n. 32475/2013; Sez. 1, n. 403/1994)
Orientamenti citati che precisano che i lunghi intervalli temporali e i periodi di detenzione sono, di norma, indici di interruzione del disegno criminoso, ma non sono dispositivi: il giudice deve valutare concretamente elementi quali distanza cronologica, modalità esecutive, omogeneità dei reati e altri fattori per accertare l'identità del disegno criminoso
Massime di principio
- La mera enunciazione di perplessità del pubblico ministero non può sostituire una motivazione autonoma e chiara del giudice dell'esecuzione: il provvedimento deve contenere valutazioni concrete e non meri richiami a pareri altrui
- I periodi di detenzione o altra misura limitativa della libertà, benché in linea di massima indichino l'interruzione del disegno criminoso, non escludono automaticamente la continuazione: il giudice deve verificare in concreto elementi fattuali (distanza temporale, modalità, omogeneità, abitudini di vita, ecc.)
- In caso di riconoscimento o diniego della continuazione in sede esecutiva, il giudice deve esplicitare la valutazione della pena complessiva e motivare come è stata determinata o perché non è stata applicata
- Se il provvedimento di rigetto è annullato per vizio di motivazione, il nuovo giudizio deve essere affidato a diverso giudice dell'esecuzione e costui dovrà motivare specificamente le proprie conclusioni, tenendo conto dei criteri giurisprudenziali richiamati
- Quando si valuta la continuazione tra più provvedimenti, è necessario considerare sia elementi oggettivi (date, durate, interruzioni per detenzione) sia elementi soggettivi e di continuità del progetto criminoso (finalità, modalità operative, ripetitività) per decidere se sussiste un unico disegno criminoso
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